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Document 31992R3910

Regolamento (CEE) n. 3910/92 del Consiglio, del 30 dicembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 1471/88 per quanto concerne l'importazione di patate dolci destinate ad un'utilizzazione diversa dal consumo umano, originarie della Repubblica popolare cinese, per il periodo 1993-1995

GU L 394 del 31.12.1992, p. 25–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/12/2011; abrogato da 32011R1230

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3910/oj

31992R3910

Regolamento (CEE) n. 3910/92 del Consiglio, del 30 dicembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 1471/88 per quanto concerne l'importazione di patate dolci destinate ad un'utilizzazione diversa dal consumo umano, originarie della Repubblica popolare cinese, per il periodo 1993-1995

Gazzetta ufficiale n. L 394 del 31/12/1992 pag. 0025 - 0025
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 47 pag. 0130
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 47 pag. 0130


REGOLAMENTO (CEE) N. 3910/92 DEL CONSIGLIO del 30 dicembre 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 1471/88 per quanto concerne l'importazione di patate dolci destinate ad un'utilizzazione diversa dal consumo umano, originarie della Repubblica popolare cinese, per il periodo 1993-1995

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1471/88 del Consiglio, del 16 maggio 1988, che concerne il regime applicabile all'importazione di patate dolci di fecola di manioca destinate a talune utilizzazioni (1), ha istituito un contingente tariffario annuo a dazio nullo per l'importazione nella Comunità di patate dolci del codice NC 0714 20 90 destinate ad un'utilizzazione diversa dal consumo umano, originarie della Repubblica popolare cinese, per gli anni 1991 e 1992;

considerando che nell'ambito dell'articolo 6 dell'accordo di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese (2) sono state avviate consultazioni in materia di importazioni di patate dolci del codice NC 0714 20 90 nella Comunità; che tali consultazioni hanno dato esito ad una soluzione soddisfacente per entrambi le parti in base alla quale, nel periodo 1993-1995, la Cina limita le proprie esportazioni a un quantitativo complessivo di 1 800 000 tonnellate di patate dolci, mentre la Comunità autorizza ad importare gli stessi quantitativi, nel quadro di un regime caratterizzato da una certa flessibilità;

considerando che è opportuno inserire nel regolamento (CEE) n. 1471/88 l'esito raggiunto nell'ambito dei suddetti negoziati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1471/88 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2 È aperto un contingente tariffario autonomo a dazio nullo per l'importazione nella Comunità di patate dolci del codice NC 0714 20 90, destinate ad un'utilizzazione diversa dal consumo umano, originarie della Repubblica popolare cinese.

Detto contingente rappresenta un quantitativo massimo di 1 800 000 tonnellate che possono essere importate nel periodo 1o gennaio 1993-31 dicembre 1995 nel modo seguente:

- per ciascun anno del periodo, il quantitativo da importare non può superare le 630 000 tonnellate;

- inoltre, il quantitativo che può essere importato nel 1995 non può in nessun caso determinare un superamento del quantitativo massimo di 1 800 000 tonnellate ammesso per il periodo 1o gennaio 1993-31 dicembre 1995.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 dicembre 1992.

Per il Consiglio Il Presidente D. HURD

(1) GU n. L 134 del 31. 5. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3843/90 (GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 8.).

(2) GU n. L 250 del 19. 9. 1995, pag. 2.

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