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Document 31992R3890

Regolamento (CEE) n. 3890/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica taluni atti relativi all'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine in seguito alla modifica di alcuni codici NC

GU L 391 del 31.12.1992, p. 51–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3890/oj

31992R3890

Regolamento (CEE) n. 3890/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica taluni atti relativi all'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine in seguito alla modifica di alcuni codici NC

Gazzetta ufficiale n. L 391 del 31/12/1992 pag. 0051 - 0056
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 47 pag. 0121
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 47 pag. 0121


REGOLAMENTO (CEE) N. 3890/92 DELLA COMMISSIONE del 28 dicembre 1992 che modifica taluni atti relativi all'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine in seguito alla modifica di alcuni codici NC

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli (1), modificata dal regolamento (CEE) n. 3208/89 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2505/92 della Commissione, del 14 luglio 1992, che modifica gli allegati I e II al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (3), ha introdotto alcune modifiche nella nomenclatura del settore delle carni ovine e caprine; che occorre pertanto adeguare il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2069/92 (5), nonché tutta una serie di altri atti concernenti lo stesso settore;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni ovine e caprine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, il primo comma del regolamento (CEE) n. 2641/80 del Consiglio, del 14 ottobre 1980, che deroga a talune modalità d'importazione previste dal regolamento (CEE) n. 1837/80 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3937/87 (7) è sostituito dal seguente testo:

« - il rilascio dei titoli d'importazione per i prodotti delle sottovoci 0104 10 30, 0104 10 80 e 0104 20 90 e della voce 0204 della nomenclatura combinata originari di un paese terzo che si è impegnato a limitare le proprie esportazioni verso la Comunità è limitato, per ciascun anno civile, al quantitativo globale che forma oggetto dell'accordo di autolimitazione concluso con la Comunità; ».

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2668/80 della Commissione, del 17 ottobre 1980, che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi nel settore delle carni ovine e caprine (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3937/87 è modificato come segue:

1. All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

« 1. Il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89 è calcolato in base ai prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità fissati per i prodotti menzionati nell'allegato I, sezione a), dello stesso regolamento, nonché per gli animali vivi delle sottovoci 0104 10 30, 0104 10 80 e 0104 20 90 della nomenclatura combinata. »

2. Gli allegati I e II sono sostituiti dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 20/82 della Commissione, del 6 gennaio 1982, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni ovine e caprine (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3937/87, è modificato come segue:

1. L'articolo 1 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione istituito dall'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3013/89.

Tuttavia,

a) per prodotti della voce 0204 della nomenclatura combinata, originari dell'Argentina, dell'Australia, della Nuova Zelanda e dell'Uruguay,

b) per i prodotti delle sottovoci 0104 10 30, 0104 10 80 e 0104 20 90 e della voce 0204 della nomenclatura combinata, originari dell'Austria, della Bulgaria, dell'Ungheria, dell'Islanda, della Polonia, della Romania, della Cecoslovacchia e della Iugoslavia,

i titoli d'importazione possono essere rilasciati solamente alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 19/82. »

2. L'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 2

Le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 3719/89 non sono applicabili alle importazioni di prodotti delle sottovoci 0104 10 30, 0104 10 80 e 0104 20 90 e della voce 0204 della nomenclatura combinata. »

Articolo 4

All'articolo 1, il paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3643/85 del Consiglio, del 19 dicembre 1985, relativo al regime d'importazione applicabile ad alcuni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine a decorrere dal 1986 (10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1568/92 (11), è sostituito dal seguente testo:

« 1. Per i prodotti appresso elencati, la riscossione del prelievo applicabile all'importazione è pari al massimo al 10 % ad valorem, nei limiti dei quantitativi annui espressi in tonnellate di equivalente carcassa per paese terzo e per categoria:

Codice NC Descrizione Paesi terzi e quantitativi Cile Altri paesi terzi (a) 0104 Animali vivi delle specie ovina e caprina: 0104 10 30 Agnelli (non ancora usciti dall'anno) 0104 10 80 Altri diversi dai riproduttori di razza pura (b) 0 50 0104 20 90 Animali vivi della specie caprina diversi dai riproduttori di razza pura (b) 0204 Carni delle specie ovina e caprina fresche, refrigerate o congelate: fresche o refrigerate 0 100 congelate 1 490 200 (c)

(a) Escluse l'Argentina, l'Australia, l'Austria, la Bulgaria, l'Ungheria, l'Islanda, la Nuova Zelanda, la Polonia, la Romania, la Cecoslovacchia, l'Uruguay e la Iugoslavia.

(b) Per i prodotti delle sottovoci 0104 10 30, 0104 10 80 e 0104 20 90 della nomenclatura combinata, il coefficiente di conversione massa netta (peso vivo)/massa carcassa (peso equivalente carcassa) da prendere in considerazione è 0,47.

(c) Di cui 100 tonnellate riservate alla Groenlandia. »

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 3013/89 è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 1

L'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine comporta un regime dei prezzi e un regime degli scambi e displina i prodotti seguenti:

Codice NC Designazione delle merci (a) 0104 10 30 Agnelli vivi (non ancora usciti dall'anno) 0104 10 80 Altri animali della specie ovina, diversi dai riproduttori di razza pura 0104 20 90 Animali vivi della specie caprina, diversi dai riproduttori di razza pura 0204 Carni di animali delle specie ovina e caprina, fresche, refrigerate o congelate 0210 90 11 Carni di animali della specie ovina e caprina, non disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate 0210 90 19 Carni di animali delle specie ovina e caprina, disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate (b) 0104 10 10 Animali vivi della specie ovina, riproduttori di razza pura 0104 20 10 Animali vivi della specie caprina, riproduttori di razza pura 0206 80 99 Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, fresche o refrigerate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici 0206 90 99 Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, congelate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici 0210 90 60 Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina salate o in salamoia, secche o affumicate 1502 00 99 Grassi di animali delle specie ovina e caprina greggi o fusi, anche pressati o estratti mediante solvente (c) 1602 90 71 Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di ovini o caprini, non cotte; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte (d) 1602 90 79 Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di ovini o di caprini ».

2. Il testo dell'articolo 11, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

« 3. Per gli animali vivi delle sottovoci 0104 10 30, 0104 10 80 e 0104 20 90, nonché per le carni indicate nell'allegato I, sottovoci 0204 22 10, 0204 22 30, 0204 22 50, 0204 22 90, 0204 23 00, 0204 50 13, 0204 50 15, 0204 50 19, 0204 50 31, 0204 50 39, 0210 90 11 e 0210 90 19, il prelievo è pari a quello calcolato per il prodotto di cui al paragrafo 1, moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in questione. »

3. Il testo dell'articolo 12, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

« 3. Per le carni congelate indicate nell'allegato II, sottovoci 0204 42 10, 0204 42 30, 0204 42 50, 0204 42 90, 0204 43 10, 0204 43 90, 0204 50 53, 0204 50 55, 0204 50 59, 0204 50 71 e 0204 50 79, il prelievo è pari a quello calcolato per il prodotto di cui al paragrafo 1, moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in questione. »

4. Il testo dell'articolo 14 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 14

In deroga agli articoli 11, 12 e 13:

a) per i prodotti appartenenti alle sottovoci 0104 10 30, 0104 10 80 e 0104 20 90 i prelievi sono limitati all'importo risultante da accordi di autolimitazione;

b) per i prodotti appartenenti alla sottovoce 0204 il cui dazio sia stato consolidato nell'ambito del GATT, i prelievi sono limitati all'importo risultante da tale consolidamento o da quello risultante da accordi di autolimitazione. »

5. Il testo dell'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 6

All'articolo 1, il paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3882/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, recante modalità di applicazione relative al meccanismo di sorveglianza dei prezzi di importazione degli agnelli (12) è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 1

1. Il quindicesimo giorno di ogni mese gli Stati membri notificano alla Commissione, per paese terzo di origine, il prezzo di offerta franco frontiera o i prezzi cif e i quantitativi di ovini vivi e di carni ovine importati, registrati nel corso del mese precedente quello della notifica, appartenenti ai seguenti codici NC:

0104 10 30, 0104 10 80, 0204 10 00, 0204 22 10, 0204 22 30, 0204 22 50, 0204 22 90, 0204 23 00, 0204 30 00, 0204 42 10, 0204 42 30, 0204 42 50, 0204 42 90 e 0204 43 10. »

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 34 del 9. 2. 1979, pag. 2. (2) GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 5. (3) GU n. L 267 del 14. 9. 1992, pag. 1. (4) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1. (5) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 59. (6) GU n. L 275 del 18. 10. 1980, pag. 2. (7) GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 1. (8) GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 39. (9) GU n. L 3 del 7. 1. 1982, pag. 26. (10) GU n. L 348 del 24. 12. 1985, pag. 2. (11) GU n. L 166 del 20. 6. 1992, pag. 3. (12) GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 127.

ALLEGATO I

« ALLEGATO I

Coefficienti per il calcolo dei prelievi di cui all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3013/89

Codice NC Designazione delle merci Coefficiente per il calcolo del prelievo 0104 Animali vivi delle specie ovina e caprina: 0104 10 della specie ovina 0104 10 30 agnelli (non ancora usciti dall'anno) 0,47 0104 10 80 altri 0,47 0104 20 della specie caprina 0104 20 90 altri 0,47 Carni delle specie ovina e caprina, fresche o refrigerate: 0204 10 00 Carcasse o mezzene di agnello, fresche o refrigerate 1,00 Altre carni delle specie ovina, fresche o refrigerate: 0204 21 00 Carcasse o mezzene 1,00 0204 22 Altri pezzi non disossati: 0204 22 10 Busto o mezzo busto 0,70 0204 22 30 Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella 1,10 0204 22 50 Coscia intera o mezza coscia 1,30 0204 22 90 Altri pezzi 1,30 0204 23 00 Pezzi disossati 1,82 0204 50 Carni della specie caprina: Fresche o refrigerate: 0204 50 11 Carcasse o mezzene 1,00 0204 50 13 Busto o mezzo busto 0,70 0204 50 15 Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella 1,10 0204 50 19 Coscia intera o mezza coscia 1,30 Altre 0204 50 31 Altri pezzi non disossati 1,30 0204 50 39 Pezzi disossati 1,82 Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate: 0210 90 11 Non disossate 1,30 0210 90 19 Disossate 1,82

ALLEGATO II

Coefficienti per il calcolo dei prelievi di cui all'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3013/89

Codice NC Designazione delle merci Coefficiente per il calcolo del prelievo 0204 Carni delle specie ovina e caprina, congelate: 0204 30 00 Carcasse o mezzene di agnello, congelate 1,00 Altre carni delle specie ovina, congelate: 0204 41 00 Carcasse o mezzene 1,00 0204 42 Altri pezzi non disossati: 0204 42 10 Busto o mezzo busto 0,70 0204 42 30 Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella 1,10 0204 42 50 Coscia intera o mezza coscia 1,30 0204 42 90 Altri 1,30 0204 43 10 Pezzi disossati di agnello 1,82 0204 43 90 Pezzi disossati - altre 1,82 Carni della specie caprina, congelate: 0204 50 51 Carcasse o mezzene 1,00 0204 50 53 Busto o mezzo busto 0,70 0204 50 55 Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella 1,10 0204 50 59 Coscia intera o mezza coscia 1,30 Altre 0204 50 71 Pezzi non disossati 1,30 0204 50 79 Pezzi disossati 1,82 »

ALLEGATO II

« ALLEGATO II

Codice NC Designazione delle merci Sezione a) Carni di animali delle specie ovina e caprina fresche o refrigerate: 0204 10 00 - Carcasse e mezzene di agnello 0204 21 00 - Carcasse e mezzene della specie ovina diversi dagli agnelli 0204 22 10 - Busto o mezzo busto della specie ovina 0204 22 30 - Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella della specie ovina 0204 22 50 - Coscia o mezza coscia della specie ovina 0204 22 90 - Altri pezzi non disossati della specie ovina 0204 23 00 - Pezzi disossati della specie ovina 0204 50 10 - Carcasse o mezzene della specie caprina 0204 50 13 - Busto o mezzo busto della specie caprina 0204 50 15 - Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella della specie caprina 0204 50 19 - Coscia o mezza coscia della specie caprina 0204 50 31 - Altri pezzi non disossati della specie caprina 0204 50 39 - Pezzi disossati della specie caprina Sezione b) Carni di animali delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate: 0210 90 11 - non disossate 0210 90 19 - disossate Sezione c) Carni di animali delle specie ovina e caprina, congelate: 0204 30 00 - Carcasse e mezzene di agnello 0204 41 00 - Carcasse e mezzene della specie ovina diversi dagli agnelli 0204 42 10 - Busto o mezzo busto della specie ovina 0204 42 30 - Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella della specie ovina 0204 42 50 - Coscia o mezza coscia della specie ovina 0204 42 90 - Altri pezzi non disossati della specie ovina 0204 43 10 - Pezzi disossati di agnelli 0204 43 90 - Pezzi disossati di altre 0204 50 51 - Carcasse o mezzene della specie caprina 0204 50 53 - Busto o mezzo busto della specie caprina 0204 50 55 - Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella della specie caprina 0204 50 59 - Coscia o mezza coscia della specie caprina 0204 50 71 - Altri pezzi non disossati della specie caprina 0204 50 79 - Pezzi disossati della specie caprina ».

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