Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R3889

Regolamento (CEE) n. 3889/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 3233/92 recante modalità di applicazione del regime specifico degli aiuti a favore delle Azzore e di Madera nel settore vitivinicolo

GU L 391 del 31.12.1992, p. 50–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3889/oj

31992R3889

Regolamento (CEE) n. 3889/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 3233/92 recante modalità di applicazione del regime specifico degli aiuti a favore delle Azzore e di Madera nel settore vitivinicolo

Gazzetta ufficiale n. L 391 del 31/12/1992 pag. 0050 - 0050
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 47 pag. 0120
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 47 pag. 0120


REGOLAMENTO (CEE) N. 3889/92 DELLA COMMISSIONE del 28 dicembre 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 3233/92 recante modalità di applicazione del regime specifico degli aiuti a favore delle Azzore e di Madera nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 23,

considerando che l'invecchiamento dei vini liquorosi è una misura qualitativa che è opportuno riservare ai vini non ancora invecchiati e pertanto, in via prioritaria, ai vini ottenuti dall'ultima vendemmia;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3233/92 della Commissione (2) va letto come segue:

« 2. L'aiuto per l'invecchiamento di vini liquorosi di Madera è concesso ai produttori di tale regione che ne presentano domanda all'organismo competente entro i primi due mesi di ogni anno.

L'aiuto è versato in via prioritaria ai vini dell'ultima vendemmia. Le domande relative ai vini prodotti nel corso di campagne precedenti sono accolte limitatamente ad un massimale di 20 000 hl, dando la precedenza ai vini più giovani.

Se il quantitativo globale oggetto delle domande è superiore a 20 000 hl, è applicata una percentuale di riduzione.

Il quantitativo complessivo di prodotto per il quale un produttore presenta una domanda di aiuto non può superare il quantitativo indicato nella dichiarazione di produzione presentata, per la stessa campagna, conformemente al regolamento (CEE) n. 3929/87 della Commissione (*).

Le autorità portoghesi comunicano alla Commissione:

- i quantitativi complessivi per i quali sono stati sottoscritti contratti ogni anno;

- le modalità di applicazione del presente paragrafo.

(*) GU n. L 369 del 29. 12. 1987, pag. 59. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a partire dal 1o gennaio 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1. (2) GU n. L 321 del 6. 12. 1992, pag. 11.

Top