This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31992R3233
Commission Regulation (EEC) No 3233/92 of 5 November 1992 laying down detailed rules for implementing the specific wine sector aid arrangements for the Azores and Madeira
Regolamento (CEE) n. 3233/92 della Commissione, del 5 novembre 1992, recante modalità d'applicazione del regime specifico degli aiuti a favore delle Azzorre e di Madera nel settore vitivinicolo
Regolamento (CEE) n. 3233/92 della Commissione, del 5 novembre 1992, recante modalità d'applicazione del regime specifico degli aiuti a favore delle Azzorre e di Madera nel settore vitivinicolo
GU L 321 del 6.11.1992, p. 11–15
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001; abrogato da 32002R1491
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implementation | 31992R1600 | attuazione | articolo 21 | 01/07/1992 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 31992R3889 | sostituzione | articolo 7.2 | 01/01/1993 | |
Modified by | 31993R2192 | sostituzione | articolo 12 | 01/09/1993 | |
Modified by | 31995R2537 | modifica | articolo 1 | 01/02/1995 | |
Repealed by | 32002R1491 |
Regolamento (CEE) n. 3233/92 della Commissione, del 5 novembre 1992, recante modalità d'applicazione del regime specifico degli aiuti a favore delle Azzorre e di Madera nel settore vitivinicolo
Gazzetta ufficiale n. L 321 del 06/11/1992 pag. 0011 - 0015
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 45 pag. 0165
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 45 pag. 0165
REGOLAMENTO (CEE) N. 3233/92 DELLA COMMISSIONE del 5 novembre 1992 recante modalità d'applicazione del regime specifico degli aiuti a favore delle Azzorre e di Madera nel settore vitivinicolo LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 23 e l'articolo 29, paragrafo 3, visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (3), in particolare l'articolo 2, paragrafo 4 e l'articolo 12, considerando che l'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1600/92 ha introdotto un regime di aiuti per sostenere la fabbricazione dei vini liquorosi di Madera, nei limiti delle necessità corrispondenti ai metodi tradizionali di questa regione; che tale regime prevede un aiuto per l'acquisto di mosti concentrati rettificati nel resto della Comunità, un aiuto per l'acquisto di alcole vinico ottenuto da distillazioni comunitarie per un importo da determinare mediante gara, ed infine un aiuto per l'invecchiamento dei vini liquorosi, che è versato durante tre campagne per i vini con un invecchiamento non inferiore a cinque anni, limitatamente ad un quantitativo massimo annuo di 20 000 hl; che occorre stabilire le necessarie modalità d'applicazione di detto regime; considerando che per poter approvvigionare l'isola di Madera di alcole vinico occorre stabilire le condizioni di gara per la relativa fornitura; che la gara deve riguardare la determinazione del prezzo d'acquisto dell'alcole ottenuto mediante distillazioni comunitarie in condizioni tali da non perturbare i mercati dell'alcole e delle bevande spiritose, nonché la fornitura franco Madera; che occorre accertarsi che, una volta giunto a destinazione, il prodotto venga effettivamente utilizzato per la fabbricazione dei vini liquorosi; considerando che per garantire una corretta ed agevole gestione del regime degli aiuti per l'invecchiamento dei vini liquorosi è necessario prevedere che il produttore interessato concluda un contratto d'invecchiamento di durata quinquennale con l'organismo competente di Madera; che, allo stesso scopo, il pagamento dell'aiuto dev'essere frazionato in modo equilibrato nel corso del periodo di esecuzione del contratto ed essere subordinato alla costituzione, in una sola volta, di una cauzione di buon fine d'importo adeguato; considerando che gli articoli 22 e 29 del regolamento (CEE) n. 1600/92 hanno inoltre introdotto, a Madera e nelle Azzorre, un regime di aiuto all'ettaro per il mantenimento della viticoltura orientata alla produzione di vini v.q.p.r.d. nelle zone di produzione tradizionali; che occorre stabilire le modalità necessarie per la gestione di tale regime e per il controllo delle condizioni fissate dal Consiglio; considerando che occorre determinare i tassi per la conversione in moneta nazionale degli importi stabiliti in applicazione dei regimi d'aiuto succitati; che, onde evitare i rischi di distorsioni di origine monetaria, per alcuni di questi importi è opportuno utilizzare un tasso più aderente alla realtà economica del tasso di conversione agricolo, pur nel rispetto dell'applicazione del coefficiente correttore di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1676/85; che, a norma dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3237/90 (5), recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1676/85, è necessario pubblicare tale tasso; considerando che le misure previste dal regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio sono applicabili a decorrere dal 1o luglio 1992; che è opportuno far decorrere l'applicazione delle modalità stabilite dal presente regolamento dalla stessa data; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: TITOLO I Aiuto all'acquisto di mosti concentrati rettificati per Madera Articolo 1 1. I produttori stabiliti nell'arcipelago di Madera che desiderano beneficiare dell'aiuto per l'acquisto di mosti concentrati rettificati da utilizzare nel processo di vinificazione per lo zuccheraggio dei vini liquorosi di Madera, in applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92, presentano all'organismo competente entro una data che quest'ultimo dovrà stabilire, e comunque entro e non oltre il 31 ottobre, una domanda nella quale figurano almeno i seguenti elementi: - la copia del contratto di acquisto, nel resto della Comunità, dei mosti concentrati rettificati; - il quantitativo di mosti concentrati rettificati per il quale è chiesto l'aiuto, espresso in ettolitri e % vol; - la data di presa in consegna dei mosti; - la data prevista per l'inizio delle operazioni di produzione dei vini liquorosi, nonché il luogo dove tali operazioni avverranno. 2. L'importo dell'aiuto è fissato a 10 ecu/hl. 3. L'aiuto è versato per un quantitativo massimo di 3 600 hl per ogni campagna di commercializzazione. Articolo 2 1. L'organismo competente adotta tutti i provvedimenti necessari per accertare l'esattezza dei dati contenuti nelle domande e controllare che i mosti oggetto delle domande di aiuto siano utilizzati in modo conforme. 2. L'organismo competente versa l'aiuto al produttore entro la fine della campagna di commercializzazione interessata, fatti salvi eventuali ritardi causati da controlli complementari. TITOLO II Aiuto all'acquisto di alcole vinico presso gli organismi d'intervento Articolo 3 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1600/92 l'importo dell'aiuto per approvvigionare di alcole vinico il mercato dei vini liquorosi nella regione di Madera è determinato periodicamente mediante una gara per la fornitura di alcole neutro ottenuto dalle distillazioni viniche comunitarie, entro un limite di 7 000 hl per campagna di commercializzazione. 2. La gara riguarda la determinazione del prezzo d'acquisto dell'alcole neutro detenuto dagli organismi d'intervento ed ottenuto da distillazioni comunitarie e la fornitura franco Madera del prodotto, che dovrà essere utilizzato nella fabbricazione dei vini liquorosi, conformemente ai metodi tradizionali praticati nell'arcipelago. 3. In funzione delle offerte presentate la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1600/92: - di dar seguito alle offerte; - di non dar seguito alle offerte. 4. Qualora si decida di dar seguito alle offerte, la fornitura è attribuita all'offerente che ha presentato l'offerta più elevata. In caso di offerte equivalenti, la fornitura è attribuita mediante sorteggio. 5. Nel prendere la decisione di cui al paragrafo 3 si tiene conto in particolare: - dei prezzi applicabili all'acquisto, da parte degli organismi d'intervento, dell'alcole ottenuto dalle distillazioni comunitarie; - delle varie spese connesse alla fornitura; - della necessità di non perturbare i mercati dell'alcole e delle bevande spiritose nella Comunità. 6. La Commissione informa immediatamente, con telecomunicazione scritta, gli offerenti del seguito dato alla loro offerta e notifica la propria decisione agli Stati membri che detengono l'alcole e all'aggiudicatario. In caso di attribuzione della fornitura essa comunica il nominativo dell'aggiudicatario all'organismo che detiene l'alcole, nonché all'organismo competente per il controllo dell'esecuzione della fornitura a Madera. 7. Nei 20 giorni successivi alla data di notifica dell'attribuzione della fornitura l'aggiudicatario apporta all'organismo detentore dell'alcole la prova dell'avvenuta costituzione, presso l'organismo competente, della cauzione di buona esecuzione per tale fornitura. Articolo 4 L'allegato del regolamento recante apertura della gara particolare costituisce bando di gara; esso indica in particolare: - le modalità di presentazione dell'offerta e gli elementi che essa deve contenere; - l'utilizzazione e la destinazione finale dell'alcole messo in vendita; - l'importo della cauzione di partecipazione alla gara; - l'importo della cauzione di buona esecuzione della fornitura; - il servizio della Commissione cui vanno inoltrate le offerte; - l'indirizzo dell'organismo detentore dell'alcole a beneficio del quale devono essere costituite le cauzioni succitate; - l'indirizzo del magazzino nel quale si trova l'alcole; - il termine massimo per il ritiro dell'alcole depositato nei magazzini e il termine ultimo per l'utilizzazione a fini previsti; - le modalità per il prelievo dei campioni ai fini delle analisi. Articolo 5 1. Il ritiro dell'alcole dai magazzini dell'organismo d'intervento dev'essere interamente effettuato entro il termine indicato nel bando di gara. 2. Il ritiro dell'alcole avviene su presentazione di un buono di ritiro rilasciato dall'organismo che detiene l'alcole, previo pagamento del quantitativo corrispondente a tale ritiro. Il quantitativo è fissato in ettolitri di alcole a 100 % vol. Il buono di prelievo indica la data limite entro la quale l'alcole deve essere prelevato dai magazzini dell'organismo d'intervento interessato. 3. La proprietà dell'alcole oggetto di un buono di prelievo è trasferita alla data di consegna di quest'ultimo. A decorrere da tale data l'acquirente si assume tutti i rischi, in particolare di furto, di perdita o di distruzione del prodotto; egli si assume inoltre tutte le spese di ammasso e finanziarie relative ai quantitativi non prelevati. Articolo 6 1. La fornitura dell'alcole deve essere effettuata entro il termine indicato nel bando di gara, salvo casi di forza maggiore. 2. La cauzione di buona esecuzione è svincolata dall'organismo competente non appena l'aggiudicatario fornisce, per il quantitativo prelevato, le prove di cui al titolo V del regolamento (CEE) n. 2220/85 (6). 3. La prova di buona esecuzione della fornitura è apportata con la presentazione di un contratto di vendita, di fatture commerciali di vendita o di dichiarazione di utilizzazione dell'alcole considerato a favore di un operatore stabilito a Madera, con l'indicazione che il prodotto dev'essere utilizzato per la fabbricazione di vini liquorosi di Madera, conformemente ai metodi tradizionali. Il contratto o le fatture o le dichiarazioni debbono essere provviste del visto dell'organismo competente incaricato del controllo, che sorveglia lo svolgimento di questo tipo di operazione. TITOLO III Aiuti per l'invecchiamento dei vini liquorosi di Madera Articolo 7 1. L'aiuto per l'invecchiamento dei vini liquorosi di Madera di cui all'articolo 21, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1600/92 è versato per le partite di vini liquorosi prodotti conformemente ai metodi tradizionali della regione, il cui invecchiamento non sia inferiore a cinque anni. Per « partita » s'intende un quantitativo di vini messi ad invecchiare alla stessa data e sottoposti ad un invecchiamento ininterrotto di almeno cinque anni. 2. L'aiuto per l'invecchiamento di vini liquorosi di Madera è concesso ai produttori di tale regione che presentano la relativa domanda all'organismo competente entro il primo bimestre di ciascun anno. Se il quantitativo globale oggetto delle domande è superiore a 20 000 hl, una percentuale uniforme di riduzione è applicata a ciascuna domanda. Il quantitativo complessivo di prodotto per il quale un produttore presenta una domanda d'aiuto non può essere superiore al quantitativo indicato nella dichiarazione di produzione per la campagna in questione, presentata conformemente al regolamento (CEE) n. 3929/87 della Commissione (7). 3. L'operatore che desidera beneficiare del suddetto regime d'aiuto conclude con l'organismo competente un contratto d'invecchiamento di una durata minima di cinque anni. Il contratto è concluso in base ad una domanda d'aiuto presentata una sola volta all'inizio del periodo summenzionato. Nella domanda sono contenuti almeno i seguenti elementi: a) il nome e l'indirizzo del produttore richiedente; b) il numero delle partite oggetto del contratto d'invecchiamento e l'identificazione precisa di ciascuna partita (in particolare numero del tino, quantitativo immagazzinato, ubicazione precisa); c) per ciascuna partita: l'anno del raccolto, le caratteristiche tecniche del vino liquoroso in oggetto ed in particolare il titolo alcolometrico totale, il titolo alcolometrico effettivo, il tenore di zuccheri, l'acidità totale e volatile; d) per ciascuna partita: il sistema di condizionamento; e) per ciascuna partita: l'indicazione del primo e dell'ultimo giorno del periodo di magazzinaggio. 4. La corretta esecuzione del contratto d'invecchiamento conferisce il diritto al pagamento dell'importo globale dell'aiuto stabilito al momento della firma del contratto. Il pagamento dell'aiuto è effettuato in tre rate nel corso del primo, del terzo e del quinto anno di magazzinaggio. 5. L'accettazione del contratto è subordinata alla costituzione di una cauzione di buon fine per il periodo di esecuzione, d'importo pari al 40 % dell'aiuto complessivo. Tale cauzione è costituita conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2220/85. 6. L'organismo competente vigila sul rispetto delle clausole del contratto d'invecchiamento, in particolare mediante la verifica dei registri del produttore e ispezioni sul posto. La cauzione di buon fine è svincolata una volta constatata la corretta esecuzione del contratto. Nel caso in cui l'organismo competente constati che il vino liquoroso oggetto del contratto non è più atto al consumo umano diretto, esso mette fine al contratto. Salvo casi di forza maggiore, la disdetta del contratto comporta il recupero degli importi versati e l'incameramento della cauzione di buon fine. I casi di forza maggiore invocati sono comunicati all'autorità competente entro i tre giorni lavorativi successivi al loro verificarsi. TITOLO IV Aiuto per la produzione di v.q.p.r.d. a Madera e nelle Azzorre Articolo 8 L'aiuto forfettario all'ettaro per il mantenimento della viticoltura orientata alla produzione di vini v.q.p.r.d. di cui agli articoli 22 e 29 del regolamento (CEE) n. 1600/92 è concesso su richiesta dei viticoltori o delle loro associazioni o organizzazioni per le superfici coltivate a viti di varietà idonee alla produzione dei vini v.q.p.r.d. e che: a) sono state intermaente coltivate, e il cui prodotto è stato interamente raccolto, e sulle quali sono stati effettuati tutti i normali lavori di coltivazione; b) sono state oggetto delle dichiarazioni di raccolta e di produzione di cui al regolamento (CEE) n. 3929/87; c) hanno una resa inferiore alle rese massime stabilite dallo Stato membro o previste dall'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1600/92. Articolo 9 1. La domanda di aiuto per ettaro è presentata dall'interessato all'autorità competente durante un periodo che quest'ultima dovrà determinare, e comunque entro e non oltre il 15 maggio di ciascun anno per la campagna successiva. Per la campagna 1992/1993 la domanda va invece presentata entro e non oltre il 15 gennaio 1993. 2. Nella domanda di aiuto figurano perlomeno le seguenti informazioni: a) il nome, il cognome e l'indirizzo del viticoltore o dell'associazione o organizzazione; b) le superfici coltivate per la produzione di v.q.p.r.d., in ettari e in are, con il relativo riferimento catastale o un'indicazione riconosciuta come equivalente dall'organismo preposto al controllo delle superficie; c) la varietà delle uve utilizzate; d) una stima della produzione che si prevede di raccogliere. Articolo 10 Dopo aver constatato l'avvenuta raccolta e le rese effettive per le superfici interessate, lo Stato membro versa l'aiuto entro il 1o aprile della campagna per la quale l'aiuto è concesso. Articolo 11 Lo Stato membro comunica alla Commissione, entro e non oltre il 30 aprile, le superfici per le quali l'aiuto è stato chiesto ed effettivamente versato. TITOLO V Disposizioni generali Articolo 12 Il tasso da applicare per la conversione in moneta nazionale: a) l'importo dell'aiuto all'acquisto di mosti concentrati rettificati di cui al titolo I è il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno di presentazione della domanda dell'aiuto; b) l'importo dell'aiuto per la fornitura di alcole vinico detenuto dagli organismi d'intervento di cui al titolo II è il tasso rappresentativo di mercato di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85 in vigore il giorno in cui scade il termine fissato dalla gara particolare per la presentazione delle offerte; c) l'importo dell'aiuto per l'invecchiamento dei vini liquorosi di cui al titolo III è, ai fini del pagamento di ciascuna rata, il tasso rappresentativo di mercato di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85 in vigore il giorno del pagamento della rata dell'aiuto; per la costituzione della cauzione di buon fine prevista dall'articolo 7 il tasso da applicare è il tasso rappresentativo di mercato in vigore il primo giorno del periodo annuo di presentazione delle domande di aiuto; d) l'importo dell'aiuto forfettario per ettaro di cui al titolo IV è il tasso di conversione agricolo in vigore il primo giorno della campagna vitivinicola per la quale l'aiuto è versato. Articolo 13 1. Il Portogallo verifica, mediante indagini ed ispezioni sul posto, l'esattezza delle informazioni fornite a sostegno delle domande di aiuto. 2. Qualora l'aiuto sia stato indebitamente versato, i servizi competenti provvedono al recupero degli importi pagati, maggiorati di un interesse che decorre dalla data di versamento dell'aiuto sino al recupero effettivo. Il tasso d'interesse applicato è quello in vigore per operazioni di recupero analoghe conformemente alla legislazione nazionale. 3. L'aiuto recuperato e, se del caso, gli interessi sono versati agli organismi o servizi pagatori, i quali li detraggono dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, proporzionalmente al finanziamento comunitario. Articolo 14 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica dal 1o luglio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1. (2) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (3) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9. (4) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 1. (5) GU n. L 310 del 9. 11. 1990, pag. 18. (6) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5. (7) GU n. L 369 del 29. 12. 1987, pag. 59.