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Document 31992R3093

Regolamento (CEE) n. 3093/92 della Commissione, del 27 ottobre 1992, che modifica l' allegato III del regolamento del Consiglio (CEE) n. 2377/90 che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale

GU L 311 del 28.10.1992, p. 18–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/01/1995; abrog. impl. da 394R2701

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3093/oj

31992R3093

Regolamento (CEE) n. 3093/92 della Commissione, del 27 ottobre 1992, che modifica l' allegato III del regolamento del Consiglio (CEE) n. 2377/90 che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale

Gazzetta ufficiale n. L 311 del 28/10/1992 pag. 0018 - 0019
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 45 pag. 0137
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 45 pag. 0137


REGOLAMENTO (CEE) N. 3093/92 DELLA COMMISSIONE del 27 ottobre 1992 che modifica l'allegato III del regolamento del Consiglio (CEE) n. 2377/90 che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio del 26 giugno 1990 che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 762/92 della Commissione (2), in particolare l'articolo 7 e 8;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, è necessario stabilire limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari della Comunità destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare;

considerando che i limiti massimi di residui devono venire stabiliti solo in seguito a valutazione, da parte del comitato per i medicinali veterinari, di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei residui presenti nelle sostanze destinate al consumatore di prodotti alimentari di origine animale e relative agli effetti dei residui sulla lavorazione industriale dei generi alimentari;

considerando che, nel fissare i limiti massimi di residui dei medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari di origine animale, è necessario precisare le specie animali in cui tali residui possono comparire, nonché i livelli di residui che possono essere presenti nei singoli tessuti prelevati dall'animale cui era stato somministrato il prodotto (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marcatore);

considerando che, al fine di agevolare le operazioni regolari per il controllo dei residui, occorre di norma fissare, sulla base della pertinente normativa comunitaria, dei limiti massimi di residui per i tessuti campione, per il fegato o per i reni; considerando, tuttavia, che il fegato e i reni sono organi che vengono spesso rimossi dalle carcasse nel commercio internazionale; che è pertanto necessario determinare dei limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o adiposi;

considerando che, nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api mellifere, occorre fissare dei limiti massimi di residui anche per le uova, il latte o il miele;

considerando che albendazolo, amitraz, tiabendazolo e tilosina devono essere inseriti nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90; che è necessario definire la validità nel tempo dei limiti massimi provvisori di residui;

considerando che va concesso un periodo di 60 giorni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, al fine di consentire agli Stati membri di modificare in maniera appropriata le autorizzazioni di commercializzazione dei medicinali veterinari rilasciate in base alla direttiva 81/851/CEE del Consiglio (3), modificata dalla direttiva 90/676/CEE (4), per tenere conto delle disposizioni del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono in conformità con il parere del comitato per l'adeguamento delle direttive al progresso tecnico - eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 è sostituito dal testo dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 60o giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1992. Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Vicepresidente

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 1. (2) GU n. L 83 del 28. 3. 1992, pag. 14. (3) GU n. L 317 del 6. 11. 1981, pag. 1. (4) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 15.

ALLEGATO

L'allegato III è modificato nel modo seguente:

I. Sotto 1.2.3 Macrolidi è inserita la voce seguente:

Sostanze farmacologicamente attive Residuo marcatore Specie animale LMR Tessuti campione Altre disposizioni « 1.2.3.2. Tilosina Tilosina Bovini

Suini

Volatili 100 mg/kg muscolo

fegato

rene Gli LMR provvisori scadono l'1. 7. 1995. » Bovini 50 mg/kg latte

II. Sotto 2.1.1 Benzimidazoli e pro-benzimidazoli sono inserite le voci seguenti:

Sostanze farmacologicamente attive Residuo marcatore Specie animale LMR Tessuti campione Altre disposizioni « 2.1.1.4. Albendazolo Somma dell'albendazolo e dei suoi metaboliti misurati come 2-amino-benzimidazolo sulfone Bovini

Ovini 100 mg/kg

500 mg/kg

1 000 mg/kg muscolo

grasso

latte

rene

fegato Gli LMR provvisori scadono l'1. 1. 1996. 2.1.1.5. Tiabendazole Somma del tiabendazolo e del 5-idrossitiabendazolo Bovini

Ovini

Caprini 100 mg/kg muscolo

fegato

rene

grasso

latte Gli LMR provvisori scadono l'1. 1. 1996. »

III. Sotto 2 Agenti antiparassitari è aggiunta la voce seguente:

« 2.2. Agenti che combattono gli endoparassiti

Sostanze farmacologicamente attive Residuo marcatore Specie animale LMR Tessuti campione Altre disposizioni 2.2.1. Amitraz Somma di amitraz e dei suoi metaboliti misurati come 2-4-dimeti-lanilina Suini 50 mg/kg 200 mg/kg Muscolo rene, fegato Gli LMR provvisori scadono l'1. 7. 1994. »

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