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Document 31992R2512
Commission Regulation (EEC) No 2512/92 of 27 August 1992 fixing, for peas, field beans and sweet lupins, the level of estimated production for the 1992/93 marketing year, the level of actual production for the 1991/92 marketing year, and the adjustment to be made to the amount of the aid
Regolamento (CEE) n. 2512/92 della Commissione, del 27 agosto 1992, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, la produzione stimata e, per la campagna 1991/1992, la produzione effettiva, nonché l' adeguamento dell' importo dell' integrazione per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci
Regolamento (CEE) n. 2512/92 della Commissione, del 27 agosto 1992, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, la produzione stimata e, per la campagna 1991/1992, la produzione effettiva, nonché l' adeguamento dell' importo dell' integrazione per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci
GU L 250 del 29.8.1992, p. 15–15
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1993
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Modified by | 31992R2752 | sostituzione | articolo 1 | 01/07/1992 | |
| Modified by | 31992R2752 | sostituzione | articolo 2 | 01/07/1992 |
Regolamento (CEE) n. 2512/92 della Commissione, del 27 agosto 1992, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, la produzione stimata e, per la campagna 1991/1992, la produzione effettiva, nonché l' adeguamento dell' importo dell' integrazione per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci
Gazzetta ufficiale n. L 250 del 29/08/1992 pag. 0015 - 0015
REGOLAMENTO (CEE) N. 2512/92 DELLA COMMISSIONE del 27 agosto 1992 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, la produzione stimata e, per la campagna 1991/1992, la produzione effettiva, nonché l'adeguamento dell'importo dell'integrazione per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1750/92 (2), in particolare l'articolo 3 bis, paragrafo 6, considerando che l'articolo 24 bis del regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione, del 5 dicembre 1985, recante modalità d'applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/92 (4), ha precisato gli elementi da stabilire in applicazione del sistema dei quantitativi massimi garantiti; che, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, è opportuno fissare la produzione stimata di piselli, fave, favette e lupini dolci, nonché, per la campagna 1991/1992, la loro produzione effettiva e, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, la riduzione dell'integrazione che ne deriva in base ai dati disponibili; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la campagna di commercializzazione 1992/1993, la produzione stimata di piselli, fave, favette e lupini dolci per i quali è prevista l'integrazione è fissata a 4 325 000 t. Articolo 2 Per la campagna di commercializzazione 1991/1992, la produzione effettiva di piselli, fave, favette e lupini dolci per i quali è prevista l'integrazione è fissata a 4 247 000 t. Articolo 3 Per la campagna di commercializzazione 1992/1993, la riduzione da applicare all'importo del'integrazione è fissata a: - 2,47 ECU/100 kg per i piselli, le fave e le favette; - 2,73 ECU/100 kg per i lupini dolci raccolti in Spagna; Il prezzo minimo di ogni prodotto è pertanto diminuito di un importo pari all'adeguamento dell'integrazione. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 1992. Per la Commissione Karel VAN MIERT Membro della Commissione (1) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28. (2) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 17. (3) GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1. (4) GU n. L 179 del 30. 6. 1992, pag. 120.