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Document 31992R1603

    Regolamento (CEE) n. 1603/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, che autorizza un regime di aiuto potenziato in favore della costituzione di organizzazioni di produttori nei dipartimenti francesi d'oltremare, nelle isole Canarie, a Madera e nelle Azzorre

    GU L 173 del 27.6.1992, p. 28–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/06/1997

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/1603/oj

    31992R1603

    Regolamento (CEE) n. 1603/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, che autorizza un regime di aiuto potenziato in favore della costituzione di organizzazioni di produttori nei dipartimenti francesi d'oltremare, nelle isole Canarie, a Madera e nelle Azzorre

    Gazzetta ufficiale n. L 173 del 27/06/1992 pag. 0028 - 0029
    edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 4 pag. 0099
    edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 4 pag. 0099


    REGOLAMENTO (CEE) N. 1603/92 DEL CONSIGLIO del 15 giugno 1992 che autorizza un regime di aiuto potenziato in favore della costituzione di organizzazioni di produttori nei dipartimenti francesi d'oltremare, nelle isole Canarie, a Madera e nelle Azzorre

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

    vista la proposta della Commissione(1) ,

    visto il parere del Parlamento europeo(2) ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale(3) ,

    considerando che i programmi di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza ed all'insularità dei dipartimenti francesi d'oltremare (POSEIDOM), delle isole Canarie (POSEICAN), di Madera e delle Azzorre (POSEIMA), stabiliti rispettivamente con le decisioni 89/687/CEE(4) , 91/314/CEE(5) e 91/315/CEE(6) , sono finalizzati alla creazione di un quadro propizio all'applicazione delle politiche comuni in queste regioni ultraperiferiche; che, al fine di promuovere lo sviluppo economico e sociale delle regioni interessate, i suddetti programmi specifici prevedono provvedimenti intesi a migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione dei prodotti della pesca;

    considerando che, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3687/91 del Consiglio, del 28 novembre 1991, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca(7) , gli Stati membri possono accordare aiuti destinati ad incoraggiare la costituzione ed a facilitare il funzionamento delle organizzazioni di produttori;

    considerando che, in queste condizioni, è opportuno autorizzare la Francia, la Spagna e il Portogallo ad accordare, rispettivamente nei dipartimenti francesi d'oltremare, nelle isole Canarie, a Madera e nelle Azzorre, aiuti potenziati per la costituzione ed il funzionamento delle organizzazioni di produttori, durante un periodo transitorio;

    considerando l'importanza socioeconomica, turistica ed ecologica della pesca artigianale nelle regioni ultraperiferiche della Comunità europea,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. In deroga all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3687/91, la Francia, la Spagna ed il Portogallo sono autorizzati ad accordare gli aiuti di cui al paragrafo 1 di detto articolo, durante i cinque anni che seguono la data del loro riconoscimento, alle organizzazioni di produttori costituite rispettivamente nei dipartimenti francesi d'oltremare, nelle isole Canarie, a Madera e nelle Azzorre entro cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

    2. Tali aiuti sono accordati secondo le modalità seguenti:

    - il loro importo non può superare per il primo, il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto anno rispettivamente il 5 %, il 4 %, il 3 %, il 2 % e l'1 % del valore della produzione commercializzata oggetto dell'attività dell'organizzazione di produttori, ogni importo essendo aumentato dell'1 % se si tratta di produttori artigianali che utilizzano imbarcazioni di lunghezza inferiore a 9 metri;

    - tali aiuti non devono tuttavia superare l'80 %, il primo anno, il 70 %, il secondo anno, il 60 %, il terzo anno, il 40 %, il quarto anno e il 20 %, il quinto anno, delle spese di gestione dell'organizzazione di produttori;

    - gli aiuti sono versati durante i sette anni successivi alla data di riconoscimento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 15 giugno 1992.

    Per il Consiglio Il Presidente Joao PINHEIRO

    (1) GU n. C 100 del 22. 4. 1992, pag. 13.

    (2) Parere reso il 9 giugno 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3) Parere reso il 27 maggio 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (4) GU n. L 399 del 30. 12. 1989, pag. 39.

    (5) GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 5.

    (6) GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 10.

    (7) GU n. L 354 del 23. 12. 1991, pag. 1.

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