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Document 31992R1601

Regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli

GU L 173 del 27.6.1992, p. 13–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/07/2001; abrogato da 32001R1454

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/1601/oj

31992R1601

Regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli

Gazzetta ufficiale n. L 173 del 27/06/1992 pag. 0013 - 0023
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 42 pag. 0186
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 42 pag. 0186


REGOLAMENTO (CEE) N. 1601/92 DEL CONSIGLIO del 15 giugno 1992 relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28, 42 e 43,

vista la proposta della Commissione(1) ,

visto il parere del Parlamento europeo(2) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale(3) ,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie(4) , prevede l'integrazione delle isole Canarie nel territorio doganale della Comunità e nel complesso delle politiche comuni; che, a norma degli articoli 2 e 10 del regolamento precitato, l'applicazione della politica agricola comune è subordinata all'entrata in vigore di un regime specifico di approvvigionamento e deve essere inoltre accompagnata da misure particolari riguardanti la produzione agricola;

considerando che la decisione 91/314/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie (POSEICAN)(5) , definisce nelle linee generali gli orientamenti da seguire per tener conto delle peculiarità e dei condizionamenti che contraddistinguono le isole Canarie;

considerando che la posizione geografica eccezionale delle isole Canarie rispetto alle fonti di approvvigionamento a monte di taluni settori dell'alimentazione, essenziali per il consumo corrente o per l'industria trasformatrice dell'arcipelago, impone a quest'ultimo oneri tali da compromettere gravemente detti settori; che è possibile ovviare a questo svantaggio naturale, esentando dai prelievi e/o dai dazi doganali all'importazione diretta dai paesi terzi dei prodotti in causa;

considerando che, per mantenere la competitività nell'arcipelago dei medesimi prodotti d'origine comunitaria, al fine di realizzare efficacemente l'obiettivo perseguito dal POSEICAN, cioè per ridurre i prezzi stimolando la concorrenza tra le fonti di approvvigionamento, ed al fine di evitare che vengano perturbate le correnti di scambio tradizionali, è opportuno prevedere, a favore di questo arcipelago, la fornitura degli stessi prodotti originari del resto della Comunità a condizioni equivalenti, per l'utilizzatore finale, all'esenzione dal prelievo e/o dai dazi doganali per i prodotti originari dei paesi terzi e determinate in base ai prezzi praticati all'esportazione a favore dei paesi terzi; che in taluni casi sarà necessario prevedre un sistema di certificati all'importazione;

considerando che i quantitativi di prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento devono essere stabiliti nell'ambito di bilanci di previsione elaborati periodicamente e rivedibili nel corso dell'esercizio in funzione dei fabbisogni fondamentali del mercato delle isole Canarie e prendendo in considerazione le produzioni locali e le correnti di scambio tradizionali;

considerando che gli effetti economici del regime in questione devono ripercuotersi sul livello dei costi di produzione e dar luogo a un ribasso dei prezzi fino allo stadio dell'utilizzatore finale; che è opportuno predisporre le misure adeguate per controllare tale ripercussione;

considerando che, per evitare deviazioni di traffico, i prodotti beneficiari del regime specifico di approvvigionamento non possono essere rispediti verso altre parti dalla Comunità né riesportati verso i paesi terzi; che occorre tuttavia derogare a questo principio per i prodotti trasformati nell'arcipelago che siano tradizionalmente rispediti o riesportati, nei limiti delle correnti di scambio abituali;

considerando che le condizioni peculiari della produzione agricola nelle isole Canarie richiedono speciale attenzione; che, in tale contesto, l'entrata in vigore della politica agricola comune deve essere accompagnata da misure appropriate, sia nei settori dell'allevamento e delle produzioni animali, sia in quelli delle colture vegetali;

considerando che, per contribuire a sviluppare le produzioni connesse con le tradizionali attività zootecniche delle isole Canarie, occorre favorire il miglioramento genetico mediante l'acquisto di animali riproduttori di razza pura, concedere premi integrativi per l'ingrasso dei bovini maschi, per il mantenimento delle vacche nutrici e per la produzione di carni ovine e caprine, nonché sostenere il consumo di prodotti lattiero-caseari freschi ottenuti sul posto; che, in attesa di uno sviluppo dell'allevamento locale, è opportuno prevedere - in via provvisoria e su base decrescente per non compromettere l'obiettivo summenzionato - l'approvvigionamento di animali maschi destinati all'ingrasso, limitatamente alle necessità del consumo locale, valutate con frequenza periodica;

considerando che, nel settore ortofrutticolo ed in quello delle piante e dei fiori, occorre prendere provvedimenti per incrementare la produzione, aumentare la produttività delle aziende e migliorare la qualità dei prodotti; che sarebbe pure importante favorire la commercializzazione delle produzioni tropicali dell'arcipelago;

considerando che, per contribuire al sostegno della produzione interna al fine di soddisfare le abitudini di consumo dell'arcipelago occorre istituire un aiuto specifico alla coltura della patata, nei limiti delle superfici coltivate a patate al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, nonché prevedere, durante un periodo transitorio, una limitazione decrescente delle importazioni di questo prodotto, da applicare durante il periodo sensibile d'immissione sul mercato della produzione locale;

considerando che, per lo stesso scopo sopra indicato, è opportuno, da un lato, rinunciare sia all'applicazione delle misure d'intervento previste dall'organizzazione dei mercati nel settore vitivinicolo, sia all'applicazione del regime di premi all'estirpazione, e d'altro lato, concedere un aiuto per i vigneti destinati alla produzione di vini v.q.p.r.d. che soddisfano i requisiti della regolamentazione comunitaria;

considerando che, per contribuire al mantenimento della produzione cerealicola locale, è opportuno non applicare alle isole Canarie il prelievo di corresponsabilità a carico dei cerealicoltori;

considerando che è inoltre possibile facilitare la commercializzazione dei prodotti specifici di qualità, creando e promuovendo un simbolo grafico;

considerando che, data la situazione zoosanitaria dell'arcipelago, è necessario prevedere la possibilità di derogare temporaneamente ai requisiti della direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da paesi terzi(6) ;

considerando che le strutture delle aziende agricole delle isole Canarie soffrono di gravi carenze e di particolari difficoltà; che sarebbe quindi necessario poter derogare alle disposizioni che limitano o vietano la concessione di taluni aiuti di carattere strutturale;

considerando che azioni strutturali di fondamentale importanza per l'agricoltura delle isole Canarie sono finanziate negli ambiti comunitari di sostegno intesi a promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni economicamente ritardate (obiettivo n. 1), in applicazione agli articoli 130 A e 130 C del trattato; che la Commissione ha inoltre deciso un'iniziativa comunitaria, denominata REGIS, per lo sviluppo economico delle regioni dell'estrema periferia, iniziativa che, fra l'altro, contempla la diversificazione delle produzioni agricole, la valorizzazione delle produzioni tradizionali e la copertura dei rischi inerenti alle catastrofi naturali;

considerando inoltre che la coltivazione della banana costituisce un'attività essenziale per l'economia delle isole Canarie; che la problematica relativa a tale coltura è attualmente sottoposta ad esame approfondito sul piano comunitario, a seguito del quale verranno adottate le misure del caso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento adotta misure specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie, per quanto riguarda determinati prodotti agricoli.

TITOLO I REGIME SPECIFICO DI APPROVVIGIONAMENTO

Articolo 2

Per i prodotti agricoli essenziali al consumo umano ed alla trasformazione nell'arcipelago, elencati nell'allegato, viene elaborato, per ogni campagna, un bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie. Esso può essere riveduto nel corso della campagna, in funzione dell'andamento del fabbisogno locale. La valutazione delle necessità delle industrie di trasformazione o di condizionamento dei prodotti destinati al mercato locale o tradizionalmente spediti verso il resto della Comunità può formare oggetto di un bilancio previsionale distinto.

Articolo 3

1. In caso d'importazione diretta nelle isole Canarie dei prodotti originari dei paesi terzi e compresi nel regime specifico di approvvigionamento non viene applicato alcun prelievo o dazio doganale, limitatamente ai quantitativi stabiliti nel bilancio di approvvigionamento.

2. Al fine di soddisfare, sul piano qualitativo e quantitativo nonché sotto il profilo dei prezzi, le necessità accertate conformemente all'articolo 2, e provvedendo a preservare la parte degli approvvigionamenti dei prodotti provenienti dalla Comunità, l'approvvigionamento delle isole Canarie viene assicurato anche mediante la fornitura di prodotti comunitari detenuti nei pubblici ammassi in applicazione delle misure d'intervento o disponibili sul mercato comunitario; detta fornitura deve essere realizzata a condizioni che equivalgano per l'utilizzazione finale al vantaggio consistente nell'esenzione dai dazi d'importazione per i prodotti originari di paesi terzi.

Le condizioni di tali forniture vengono stabilite prendendo in considerazione i costi delle varie fonti di approvvigionamento ed i prezzi praticati all'esportazione verso i paesi terzi.

3. Il regime di cui al presente articolo viene applicato tenendo conto, in particolare:

- delle necessità specifiche delle isole Canarie e, qualora si tratti di prodotti destinati alla trasformazione, dei rispettivi requisiti qualitativi;

- delle correnti di scambio tradizionalmente esistenti con il resto della Comunità;

- delle possibilità di approvvigionamento provenienti dai paesi in via di sviluppo vicini.

4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(7) , o agli articoli corrispondenti dei regolamenti che istituiscono un'organizzazione comune dei mercati nei settori in questione. Esse comprendono, fra l'altro, la determinazione dei quantitativi di prodotti che fruiscono del regime specifico di approvvigionamento, e le disposizioni svolte a far sì che i vantaggi concessi si ripercuotano effettivamente, a norma dell'articolo 7, fino allo stadio dell'utilizzatore finale, nonché se necessario, un sistema di certificati all'importazione.

Articolo 4

1. Sono concessi aiuti per la fornitura nelle isole Canarie dei prodotti seguenti originari della Comunità:

a) riproduttori di razza pura della specie bovina, di cui al codice NC 0102 10 00;

b) riproduttori di razza pura della specie suina, di cui al codice NC 0103 10 00;

c) conigli riproduttori di razza pura, di cui al codice NC ex 0106 00 10;

d) pulcini da moltiplicazione o da selezione, di cui al codice NC ex 0105 11 00;

e) uova da cova, altre, destinate alla produzione di pulcini da moltiplicazione o da selezione, di cui al codice NC ex 0407 00 19.

2. Le condizioni per poter beneficiare dei suddetti aiuti tengono conto delle necessità delle isole Canarie in materia di avviamento dei singoli comparti, soprattutto per quanto riguarda le razze meglio acclimatate nell'arcipelago. Gli aiuti sono erogati per la fornitura di animali che soddisfano i requisiti della regolamentazione comunitaria.

3. Gli aiuti vengono calcolati prendendo in considerazione gli elementi seguenti:

a) le condizioni di approvvigionamento delle isole Canarie, risultanti dalla posizione geografica delle stesse;

b) i prezzi degli animali o dei prodotti sul mercato comunitario e sul mercato mondiale;

c) l'eventuale franchigia dai dazi doganali e/o dai prelievi all'importazione in provenienza dai paesi terzi;

d) le implicazioni economiche degli aiuti previsti.

4. Gli importi degli aiuti, i quantitativi di prodotti che beneficiano ogni anno degli aiuti stessi, nonché le modalità di applicazione del presente articolo sono fissati secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(8) , o agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti che istituiscono un'organizzazione comune dei mercati nei settori in questione.

Per i prodotti disciplinati dal regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato(9) , tali misure sono adottate secondo la procedura di cui al primo comma.

Articolo 5

1. Durante le campagne di commercializzazione delle carni bovine dal 1992/1993 al 1995/1996:

a) i dazi doganali e/o i prelievi di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 805/68 non vengono applicati all'importazione diretta, a fini d'ingrasso sul posto, di bovini originari dei paesi terzi e destinati al consumo nell'arcipelago;

b) è concesso un aiuto per la fornitura, in condizioni di approvvigionamento equivalenti, degli animali di cui alla lettera a) originari del resto della Comunità.

2. Il quantitativo degli animali che beneficiano delle misure previste al paragrafo 1 viene determinato, sulla base di un bilancio periodico, in misura decrescente per tener conto dello sviluppo della produzione locale. Questi quantitativi, l'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 1, lettera b), nonché le modalità d'applicazione del presente articolo sono fissati secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68.

3. Al più tardi sei mesi prima della fine della campagna 1995/1996, la Commissione presenta al Consiglio una valutazione delle misure previste nel presente articolo, eventualmente corredata di proposte adeguate.

Articolo 6

1. Non vengono applicati dazi doganali all'importazione diretta nelle isole Canarie di tabacchi greggi e semilavorati, appartenenti rispettivamente:

- al codice NC 20401 e

- alle sottovoci:

ex 2402 10 00 Sigari non finiti sprovvisti di copertura

ex 2403 10 00 Tabacco spuntato (miscela definitiva di tabacco utilizzata per la fabbricazione di sigarette, sigaretti e sigari)

ex 2403 91 00 Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti», anche sotto forma di fogli o striscie

ex 2403 99 90 Tabacchi espansi

ex 2403 99 90 Fasce di sigari, presentate su sostegni in bobine destinate alla fabbricazione di tabacchi(10) .

L'esenzione di cui al primo comma è applicabile a prodotti destinati alla fabbricazione locale di prodotti del tabacco, limitatamente ad un quantitativo annuo d'importazione di 20 000 tonnellate in equivalente tabacco greggio scostolato.

2. Le modalità necessarie per l'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio(11) .

Articolo 7

Il beneficio del regime di approvvigionamento di cui agli articoli 2 e 3 è subordinato alla ripercussione effettiva, fino allo stadio dell'utilizzatore finale, del vantaggio economico consistente nell'esenzione dal prelievo e/o dal dazio doganale, ovvero nell'aiuto comunitario, in caso di approvvigionamento a partire dal resto della Comunità.

Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 3, paragrafo 4.

Articolo 8

I prodotti che fruiscono del regime di approvvigionamento specifico istituito dal presente titolo non possono essere riesportati verso i paesi terzi, né rispediti verso il resto della Comunità.

In caso di trasformazione di detti prodotti nell'arcipelago, tale divieto non è applicabile alle esportazioni tradizionali verso i paesi terzi né alle spedizioni tradizionali verso il resto della Comunità.

Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 4, paragrafo 4.

Articolo 9

Non sono concesse restituzioni all'esportazione a partire dalle isole Canarie dei prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento istituito dal presente titolo o di prodotti ottenuti dalla trasformazione dei primi.

TITOLO II MISURE DI SOSTEGNO AL SETTORE ZOOTECNICO

Articolo 10

1. Gli aiuti di cui ai paragrafi 2 e 3 sono accordati per il sostegno delle attività tradizionali e il miglioramento qualitativo della produzione di carni bovine, limitatamente al fabbisogno di consumo dell'arcipelago, valutato nel quadro di un bilancio periodico. Quest'ultimo viene elaborato prendendo in considerazione anche gli animali riproduttori forniti a norma dell'articolo 4 e gli animali che beneficiano del regime di approvvigionamento di cui all'articolo 5.

2. Un aiuto all'ingrasso dei bovini maschi costituisce un'integrazione di 40 ecu per capo del premio speciale di cui all'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 805/68. Questa integrazione può essere concessa per animali di un peso minimo da stabilire secondo la procedura prevista all'articolo 12 del presente regolamento.

3. Ai produttori di carni bovine è versata un'integrazione del premio per il mantenimento delle vacche nutrici, previsto dal regolamento (CEE) n. 1357/80(12) ; l'importo di questa integrazione è pari a 40 ecu per vacca nutrice detenuta dal produttore il giorno di presentazione della domanda.

Articolo 11

È concesso un aiuto al consumo umano di prodotti freschi a base di latte di vacca, fabbricati sul posto, limitatamente al fabbisogno di consumo dell'arcipelago, valutato periodicamente. L'importo dell'aiuto è di 7 ecu per 100 kg di latte intero. Detto importo viene ritoccato secondo la procedura prevista all'articolo 12, onde garantire uno smercio regolare dei summenzionati prodotti sul mercato locale. L'aiuto viene versato alle latterie. Il beneficio di questo aiuto è subordinato alla condizione che il vantaggio ottenuto si ripercuota effettivamente fino al livello del consumatore.

Articolo 12

La Commissione stabilisce le modalità d'applicazione degli articoli 10 e 11 del presente regolamento secondo la procedura prevista, secondo il caso, all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68(13) o all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68.

Articolo 13

1. Ai produttori di agnelli leggeri di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine(14) , è concesso un premio integrativo del premio per pecora erogabile in virtù dell'articolo 5, paragrafo 3 dello stesso regolamento.

L'importo di tale premio integrativo è pari alla differenza fra gli importi dei premi calcolati a norma del summenzionato articolo 5, paragrafi 2 e 3, ed erogabili rispettivamente ai produttori di agnelli pesanti e ai produttori di agnelli leggeri, maggiorata della differenza tra gli importi degli aiuti specifici previsti nel quadro delle azioni «mondo rurale» all'articolo 1, paragrafo 1, primo e secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1323/90 del Consiglio, del 14 maggio 1990, che istituisce un aiuto specifico per l'allevamento ovino e caprino in alcune zone svantaggiate della Comunità(15) .

2. Il premio integrativo calcolato a norma del paragrafo 1 è corrisposto anche ai produttori di carni caprine, fermo restando il versamento del premio di cui all'articolo 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89.

3. I premi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono accordati alle stesse condizioni stabilite per la concessione del premio ai produttori di carni ovine e caprine in applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89.

4. Le eventuali modalità d'applicazione complementari sono fissate secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3013/89.

Articolo 14

Nell'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 3013/89 sono aggiunti, per la Spagna, i termini «la regione autonoma delle isole Canarie».

TITOLO III MISURE A FAVORE DELLE PRODUZIONI VEGETALI

Articolo 15

1. È concesso un aiuto per ettaro ai produttori e alle associazioni od organizzazioni di produttori che realizzano un programma di iniziative approvato dalle autorità competenti, finalizzato allo sviluppo ed alla diversificazione della produzione e/o al miglioramento qualitativo degli ortofrutticoli, dei fiori e delle piante vive di cui ai capitoli 6, 7 e 8 della nomenclatura combinata, nonché delle piante di cui al codice NC 1211. Questi programmi devono essere finalizzati in particolare allo sviluppo delle produzioni tropicali.

Le iniziative sostenute devono tendere in particolare allo sviluppo della produzione ed alla qualità dei prodotti segnatamente attraverso una riconversione varietale e miglioramenti colturali. Tali iniziative devono inquadrarsi in programmi della durata minima di tre anni.

L'aiuto è concesso per programmi che interessino una superficie minima di 0,3 ettari.

2. L'importo dell'aiuto comunitario è pari al massimo a 500 ecu per ettaro se il finanziamento pubblico dello Stato membro ammonta ad almeno 300 ecu per ettaro e se l'apporto dei produttori, singoli o associati, è di almeno 200 ecu per ettaro. Qualora la partecipazione dello Stato membro e l'apporto dei produttori siano inferiori agli importi indicati, l'aiuto comunitario viene proporzionalmente ridotto.

L'aiuto è versato annualmente durante l'esecuzione del programma e per un periodo massimo di tre anni.

3. Qualora il programma di iniziative sia presentato e realizzato da un'associazione o un'organizzazione di produttori e preveda, per la sua attuazione, il ricorso a un'assistenza tecnica, l'aiuto viene maggiorato di 100 ecu per ettaro. Questa maggiorazione è concessa per programmi che investano una superficie minima di 2 ettari.

4. Il presente articolo non è applicabile alla produzione delle banane in attesa delle conclusioni relative a tutti i problemi inerenti a questo settore conformemente al punto 9 della decisione 91/314/CEE. Il presente articolo non è applicabile alla produzione dei pomodori né delle patate alimentari di cui ai codici NC 0701 90 51, 0701 90 59 e 0701 90 90.

5. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72(16) .

Articolo 16

1. È concesso un aiuto comunitario per la stipulazione di contratti di campagna aventi per oggetto la commercializzazione dei prodotti tropicali raccolti nelle isole Canarie, compresi fra i prodotti di cui all'articolo 15.

Detto aiuto viene erogato nei limiti di un volume di scambi di 10 000 tonnellate annue per prodotto.

I suddetti contratti sono stipulati tra singoli produttori ovvero associazioni o unioni di produttori stabiliti nell'arcipelago, da un lato, e persone fisiche o giuridiche stabilite nel resto della Comunità, dall'altro.

2. L'importo dell'aiuto è pari al 10 % del valore della produzione commercializzata, franco zona di destinazione.

3. L'aiuto è concesso all'acquirente che si impegna a commercializzare i prodotti delle isole Canarie nell'ambito dei contratti di cui al paragrafo 1.

4. Se le azioni di cui al paragrafo 1 sono realizzate da imprese comuni create allo scopo di commercializzare i prodotti delle isole Canarie e costituite da produttori dell'arcipelago o dalle relative associazioni o unioni, nonché da persone fisiche o giuridiche stabilite nel resto della Comunità, e se i partecipanti si impegnano a mettere in comune durante un periodo minimo di tre anni l'esperienza e le conoscenze necessarie per conseguire gli obiettivi dell'impresa comune, l'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 2 è portato al 13 % del valore della produzione commercializzata annualmente in comune.

5. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72.

Articolo 17

1. La Comunità partecipa per un massimo di 100 000 ecu al finanziamento di uno studio economico di analisi e prospezione sul settore degli ortofrutticoli, soprattutto tropicali, trasformati nelle isole Canarie.

Tale studio traccia un bilancio economico e tecnico del settore. Esso analizza in particolare dati relativi all'approvvigionamento ed i costi di trasformazione e prospetta le condizioni e le possibilità di sviluppo e di smercio su scala regionale ed internazionale, in funzione dei fattori di concorrenza sul mercato mondiale.

2. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 426/86(17) .

Articolo 18

Il titolo III del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(18) , ed il regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio, del 24 maggio 1988, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989-1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole(19) , non sono applicabili alle isole Canarie.

Articolo 19

1. È concesso un aiuto forfettario all'ettaro per il mantenimento, nelle zone viticole tradizionali, della viticoltura orientata alla produzione di vini v.q.p.r.d.

L'aiuto è accordato per le superfici:

a) coltivate a viti di varietà figuranti nell'elenco delle varietà idonee alla produzione di vini v.q.p.r.d. ed appartenenti alle categorie raccomandate o autorizzate di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 822/87, e

b) aventi una resa per ettaro inferiore ad un massimo, espresso in quantità d'uva, di mosto o di vino, fissato dallo Stato membro interessato conformemente alle condizioni dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate(20) .

2. L'importo dell'aiuto è pari a 400 ecu per ettaro. A decorrere dall'inizio della campagna 1997/1998, l'aiuto è corrisposto esclusivamente alle associazioni od organizzazioni di produttori.

3. Le eventuali modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.

Articolo 20

1. Ogni anno è concesso un aiuto all'ettaro per la coltura delle patate alimentari di cui ai codici NC 0701 90 51, 0701 90 59 e 0701 90 90.

L'aiuto è accordato per la coltivazione e la raccolta delle patate su una superficie non superiore a 12 000 ettari all'anno.

2. L'importo dell'aiuto è pari 500 ecu per ettaro all'anno.

3. le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi(21) .

Articolo 21

Le forniture a partire dai paesi terzi e dal resto della Comunità alle isole Canarie di patate alimentari di cui ai codici NC 0701 90 51, 0701 90 59 e 0701 90 90 sono soggette a limitazioni durante i periodi sensibili di commercializzazione della produzione locale. Queste limitazioni sono applicabili su base decrescente durante un periodo di dieci campagne.

La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 3, il periodo di applicazione ed il volume delle limitazioni quantitative nonché le necessarie modalità di applicazione del presente articolo.

Articolo 22

A decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1992/1993, l'aiuto al consumo dell'olio d'oliva previsto all'articolo 11 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi(22) , applicabili nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 è versato alle imprese che condizionano nelle isole Canarie olio d'oliva prodotto nel resto della Comunità.

Le eventuali modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 23

La Spagna è autorizzata ad accordare alle isole Canarie un aiuto regionale alla produzione di tabacco, in integrazione di quello istituito dal regolamento (CEE) n. 727/70, sempreché questa integrazione non dia luogo a discriminazioni fra i produttori nell'arcipelago.

L'importo dell'aiuto regionale è pari al massimo alla differenza tra l'aiuto versato alle isole Canarie anteriormente all'applicazione del summenzionato regolamento ed il premio comunitario. L'aiuto regionale è concesso nei limiti dei quantitativi di tabacco tradizionalmente prodotti nell'arcipelago.

Articolo 24

1. È concesso un aiuto per la produzione di miele di qualità, tipico delle isole Canarie e prodotto da api di una razza autoctona (le «api nere»).

L'aiuto è versato alle associazioni di apicoltori riconosciute dalle autorità competenti, in funzione del numero di alveari di api nere in produzione, limitatamente a una quantità massima di 5 000 alveari.

L'importo dell'aiuto è fissato a 20 ecu per alveare in produzione e per campagna. Ai sensi del presente regolamento, la campagna inizia il 1o luglio e termina il 30 giugno.

2. Le eventuali modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova(23) .

Articolo 25

Il prelievo di corresponsabilità istituito all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75 non è applicabile nelle isole Canarie.

TITOLO IV SIMBOLO GRAFICO

Articolo 26

1. È istituito un simbolo grafico allo scopo di favorire la conoscenza e il consumo, allo stato fresco o trasformato, dei prodotti agricoli di qualità tipici delle isole Canarie, in quanto regione ultraperiferica.

2. La realizzazione del simbolo grafico forma oggetto di gara, indetta dalla Commissione con bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

3. Le condizioni d'impiego del simbolo sono proposte dalle organizzazioni professionali. Le autorità competenti sottopongono queste proposte, accompagnate da un parere, all'approvazione della Commissione.

L'impiego del simbolo viene controllato dai pubblici poteri o da un organismo riconosciuto dalle autorità competenti.

4. La Comunità finanzia la realizzazione e la promozione del simbolo grafico.

5. Le eventuali modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72 o agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti che istituiscono un'organizzazione comune di mercato.

TITOLO V DISPOSIZIONI SPECIFICHE Sezione I Misure derogatorie in materia strutturale

Articolo 27

1. In deroga agli articoli 5, 6, 7 e 12 del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie(24) , gli aiuti agli investimenti a favore delle aziende agricole situate nelle isole Canarie sono concessi alle condizioni seguenti:

a) in deroga all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), il regime di aiuti agli investimenti previsto agli articoli da 5 a 9 del regolamento (CEE) n. 2328/91 può essere applicato nelle isole Canarie agli imprenditori agricoli che non esercitino l'attività agricola a titolo principale ma traggano almeno il 25 % del loro reddito globale dall'attività agricola svolta nella loro azienda, purché il volume di lavoro di quest'ultima richieda non più dell'equivalente di 1 ULU e purché inoltre gli investimenti previsti non superino 25 000 ecu;

b) l'autorizzazione a tenere una contabilità semplificata a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d) del regolamento precitato è applicabile oltre la data del 31 dicembre 1991;

c) nel settore della suinicoltura, non è richiesto il rispetto delle condizioni prescritte all'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento precitato;

d) nel settore della produzione di carni bovine, non è richiesto il rispetto delle condizioni prescritte all'articolo 6, paragrafo 5 del regolamento precitato;

e) nel settore delle uova e del pollame, il divieto di cui all'articolo 6, paragrafo 6 del regolamento precitato non è applicabile alle aziende agricole a conduzione familiare, sempreché la loro dimensione sia proporzionata all'esigenza di uno sviluppo equilibrato della regione;

f) in deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento precitato le spese occasionate dal primo acquisto di bestiame suino vivo possono essere prese in considerazione nel quadro del regime di aiuti agli investimenti di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento precitato;

g) in deroga all'articolo 7, paragrafo 2, quinto comma del regolamento precitato, il valore massimo dell'aiuto agli investimenti continua ad essere maggiorato del 10 % anche oltre la data del 31 dicembre 1991.

Le lettere c), d), e) e f) sono applicabili soltanto a condizione che l'allevamento rispetti le esigenze del benessere degli animali e della tutela dell'ambiente e che la produzione sia destinata al mercato interno delle isole Canarie.

2. In deroga all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2328/91, nelle isole Canarie l'indennità compensativa di cui all'articolo 19 del medesimo regolamento può essere concessa per tutte le colture vegetali, purché praticate compatibilmente con le esigenze della tutela dell'ambiente, nei limiti di un reddito massimo per azienda da stabilire.

Inoltre, le vacche il cui latte è destinato al mercato interno della regione possono essere conteggiate ai fini del calcolo dell'indennità compensativa, limitatamente a 20 capi, in tutte le zone della regione stessa definite all'articolo 3, paragrafi 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate(25) .

3. In deroga all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2328/91, l'indennità compensativa può essere concessa agli imprenditori agricoli che coltivino almeno un ettaro di superficie agricola utile nella regione.

4. In deroga all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2328/91, l'importo massimo dell'aiuto annuo per ettaro previsto all'articolo 22 dello stesso regolamento è fissato a 600 ecu per ettaro.

5. In deroga all'articolo 37, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2328/91, la Spagna è autorizzata a non applicare alle isole Canarie i regimi di cui ai titoli I e II di detto regolamento.

6. La Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88(26) :

a) stabilisce le modalità di applicazione del presente articolo;

b) può, su richiesta motivata delle autorità competenti:

- modificare il massimale d'investimento di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2328/91,

- in deroga all'articolo 12, paragrafo 1 e all'articolo 13, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 866/90(27) , nonché alle disposizioni corrispondenti del regolamento (CEE) n. 867/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della silvicoltura(28) , estendere il beneficio di queste misure a taluni prodotti agricoli essenziali importati in provenienza da paesi terzi, a condizione che i prodotti trasformati e/o commercializzati siano destinati esclusivamente al mercato interno delle isole Canarie.

Sezione 2 Misure in campo veterinario

Articolo 28

1. Nella direttiva 72/462/CEE è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 31 ter

Ferma restando l'applicazione dell'articolo 17 della direttiva 90/675/CEE(29) , la Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 29, può derogare fino al 31 dicembre 1994 a talune disposizioni degli articoli 4 e 17, per quanto riguarda le importazioni di carni nelle isole Canarie.

Nel decidere le deroghe di cui al primo comma, le norme applicabili dopo l'importazione sono stabilite secondo la stessa procedura.

(1) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.»

2. All'allegato I della direttiva 90/675/CEE del Consiglio del 10 dicembre 1990 che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità(30) , il testo del punto 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. Il territorio del Regno di Spagna, ad eccezione di Ceuta e Melilla.»

TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 29

Le misure previste nel presente regolamento, eccettuati gli articoli 23, 27 e 28, costituiscono interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70(31) .

Articolo 30

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione annua sull'attuazione delle misure previste nel presente regolamento, corredata, se del caso, di proposte circa le misure di adeguamento necessarie per realizzare gli obiettivi del programma.

2. Alla fine del terzo anno di applicazione del regime, la Commisione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione generale sulla situazione economica delle isole Canarie la quale illustri l'impatto delle azioni realizzate in applicazione del presente regolamento.

Alla luce delle conclusioni della relazione, la Commissione propone, ogniqualvolta necessario, gli adeguamenti appropriati.

Articolo 31

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 15 giugno 1992.

Per il Consiglio Il Presidente Joao PINHEIRO

(1) GU n. C 145 del 6. 6. 1992, pag. 13.

(2) Parere reso il 9 giugno 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) Parere reso il 27 maggio 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 284/92 (GU n. L 31 del 7. 2. 1992, pag. 6).

(5) GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 5.

(6) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 91/497/CEE (GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 69).

(7) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 674/92 (GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7).

(8) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1628/91 (GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16).

(9) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 16. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 789/89 (GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 3).

(10) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare è fatto applicando le disposizioni comunitarie pertinenti adottate in materia.

(11) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 860/92 (GU n. L 91 del 7. 4. 1992, pag. 1).

(12) GU n. L 140 del 5. 6. 1980, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23).

(13) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 816/92 (GU n. L 86 dell'1. 4. 1992, pag. 83).

(14) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1741/91 (GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 41).

(15) GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 17. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 1743/91 (GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 44).

(16) GU n. 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1156/92 (GU n. L 122 del 7. 5. 1992, pag. 3).

(17) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1943/91 (GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 1).

(18) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1734/91 (GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 6).

(19) GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 3. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 833/92 (GU n. L 88 del 3. 4. 1992, pag. 16).

(20) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 59. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3896/91 (GU n. L 368 del 31. 12. 1991, pag. 3).

(21) GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1740/91 (GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 39).

(22) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 356/92 (GU n. L 39 del 15. 2. 1992, pag. 1).

(23) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1235/89 (GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29).

(24) GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1.

(25) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1. Direttiva modificata, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 797/85 (GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1).

(26) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

(27) GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23).

(28) GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 7.

(29) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

(30) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1).

ALLEGATO

ELENCO DEI PRODOTTI CONTEMPLATI DAL REGIME SPECIFICO DI APPROVVIGIONAMENTO PREVISTO ALL'ARTICOLO 3

Denominazione dei prodotti

Codice NC

- Cereali:

- Frumento1001

- Orzo1003

- Avena1004

- Granturco1005

- Semole e pellet1103

- Malto1107

- Luppolo1210

- Riso1006

- Oli vegetalida ex 1507 a 1516

- Zuccheri1701

1702 (esclusi gli isoglucosi)

- Succhi di frutta concentrati2007 99

(materie prime)2008

- Carni bovine

- fresche o refrigerate0201

- congelate0202

- Carni suine:

- congelate0203 21, 22, 29

- Carni di pollame:

- congelate0207 21, 22, 41, 42, 43, 50

- Uova disidratate0408

(per l'industria alimentare)

- Vini da tavolaex 2204

- Patate da semina0701 10 00

- Prodotti lattiero-caseari:

- Latte liquido0401

- Latte concentrato o in polvere0402

- Burro0405

- Formaggi0406 30

0406 90 23, 25, 27, 77, 79, 81, 89

- Preparazioni lattee

- per bambini2106 90 91

- senza grassi animali1901 90 90

Per le campagne 1992/1993 - 1995/1996

- Carni suine fresche o refrigerate0203 11, 12, 19

- Prodotti trasformati a base di carne1601

1602

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