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Document 31992R1248

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1248/92 DEL CONSIGLIO del 30 aprile 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità d' applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

    GU L 136 del 19.5.1992, p. 7–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/02/1997; abrog. impl. da 397R0118

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/1248/oj

    31992R1248

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1248/92 DEL CONSIGLIO del 30 aprile 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità d' applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 -

    Gazzetta ufficiale n. L 136 del 19/05/1992 pag. 0007 - 0027
    edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 5 pag. 0130
    edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 5 pag. 0130


    REGOLAMENTO (CEE) N. 1248/92 DEL CONSIGLIO del 30 aprile 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 51 e 235,

    vista la proposta della Commissione(1) redatta previa consultazione della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

    visto il parere del Parlamento europeo(2) ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale(3) ,

    considerando che occorre modificare le disposizioni che disciplinano la liquidazione e il calcolo delle pensioni nei regolamenti (CEE) n. 1408/71(4) e (CEE) n. 574/72(5) , aggiornati dal regolamento (CEE) n. 2001/83(6) , modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/92(7) ; che alcune di queste modifiche sono legate alla giurisprudenza della Corte di giustizia in questo settore, mentre altre modifiche sono destinate a colmare lacune esistenti;

    considerando che occorre sopprimere l'ottavo considerando del regolamento (CEE) n. 1408/71, reso superfluo dalla giurisprudenza della Corte di giustizia relativa all'articolo 46, paragrafo 3 di detto regolamento; che di conseguenza occorre modificare il testo del settimo considerando del regolamento (CEE) n. 1408/71;

    considerando che le modifiche da apportare al titolo III, capitolo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 impongono un adattamento dell'articolo 12, paragrafo 2 di detto regolamento;

    considerando che occore modificare gli articoli 38 e 45 del regolamento (CEE) n. 1408/71, per chiarire le norme in base alle quali vengono presi in considerazione i periodi di assicurazione o di residenza compiuti in due o più Stati membri in quanto lavoratori subordinati o autonomi e/o nel quadro di un regime generale e speciale;

    considerando che è necessario elencare all'allegato IV, parte B, tutti i regimi speciali per lavoratori autonomi ai sensi degli articoli 38 e 45 del regolamento (CEE) n. 1408/71;

    considerando che occorre inserire all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 1408/71 una disposizione che preveda che le norme del capitolo 3 del regolamento applicabili in caso di cumulo di prestazioni di natura diversa sono applicabili anche alle pensioni di invalidità liquidate in base al capitolo 2;

    considerando che la nuova nozione di prestazioni della stessa natura ai sensi del titolo III, capitolo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 impone una modifica del testo dell'articolo 40, paragrafo 2 di detto regolamento;

    considerando che occorre modificare il testo dell'articolo 40, paragrafo 3, lettera a), punto ii) del regolamento (CEE) n. 1408/71, per consentire l'applicazione di detta lettera anche nel caso in cui una prestazione sia stata concessa per invalidità senza portare la denominazione di prestazione di invalidità; che, di conseguenza, è necessario modificare il testo dell'articolo 40, paragrafo 3, lettera b), punto i) del regolamento (CEE) n. 1408/71;

    considerando che il nuovo testo dell'articolo 43, paragrafo 1, e l'inserimento del nuovo paragrafo 3 all'articolo 43 impongono la modifica del titolo III, capitolo 2, sezione 4 del regolamento (CEE) n. 1408/71;

    considerando che occorre completare il testo dell'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71, per garantire che, quando la legislazione di uno Stato membro non prevede la trasformazione di una prestazione di invalidità in prestazione di vecchiaia, la prestazione dovuta in base a tale legislazione resti acquisita finché il titolare continua a soddisfare le condizioni richieste per poterne beneficiare;

    considerando che l'esperienza acquisita nell'applicazione dell'articolo 43 del regolamento (CEE) n. 1408/71 ha rivelato l'esistenza di una lacuna nel caso in cui una prestazione di invalidità liquidata conformemente all'articolo 39 di detto regolamento viene convertita in prestazione di vecchiaia senza che l'interessato soddisfi le condizioni di età richieste dalla legislazione dell'altro Stato membro per avere diritto a tale prestazione; che occorre colmare talune lacune inserendo un nuovo paragrafo 3 al summenzionato articolo 43, il quale stabilisca che l'istituzione competente dello Stato membro fino ad allora dispensato dal pagamento di una pensione di invalidità conceda, a partire dalla data della conversione nell'altro Stato membro, una pensione di invalidità liquidata conformemente al titolo III, capitolo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71;

    considerando che occorre rinumerare l'attuale paragrafo 3 dell'articolo 43 del regolamento (CEE) n. 1408/71 in paragrafo 4 e semplificarne il testo;

    considerando che nell'articolo 45 del regolamento (CEE) n. 1408/71 deve essere introdotta una disposizione che garantisca che, per l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni, i periodi di assicurazione compiuti nel quadro di un regime speciale di uno Stato membro siano presi in considerazione nel quadro del regime generale di un altro Stato membro, anche se tali periodi sono già stati presi in considerazione in quest'ultimo Stato membro nel quadro di un regime speciale;

    considerando che, per ragioni di semplificazione e di chiarezza, occorre inserire all'articolo 45 del regolamento (CEE) n. 1408/71 una disposizione che preveda l'inclusione all'allegato VI di tutte le disposizioni specifiche che determinano le modalità di assimilazione di talune condizioni di assicurazione ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni, tenuto conto delle caratteristiche particolari delle legislazioni nazionali interessate;

    considerando che, secondo una giurisprudenza costante della Corte di giustizia, il Consiglio non è competente per dettare norme che impongono un limite di cumulo di due o più pensioni acquisite in più Stati membri diminuendo l'importo di una pensione acquisita in base alla sola legislazione nazionale; che secondo la Corte di giustizia tale competenza spetta al legislatore nazionale, fermo restando che spetta al legislatore comunitario fissare i limiti nei quali le clausole nazionali di riduzione, sospensione o soppressione possono essere applicate; che occorre prevedere un importo di pensione calcolato secondo il metodo di totalizzazione e di ripartizione «pro rata» e garantito dal diritto comunitario quando l'applicazione della legislazione nazionale, comprese le sue clausole di riduzione, sospensione o soppressione, si riveli meno favorevole di quella ottenuta secondo il suddetto metodo; che occorre, d'altro lato, consentire alle istituzioni competenti di rinunciare al calcolo secondo il metodo di totalizzazione e di ripartizione «pro rata» se il risultato di tale calcolo è identico o inferiore a quello del calcolo effettuato secondo la sola legislazione nazionale; che occorre riportare nell'allegato IV, parte C, per ciascuno Stato membro, tutti i casi in cui i due calcoli condurrebbero a tale risultato;

    considerando che, per tutelare i lavoratori migranti e i loro superstiti da un'applicazione troppo rigorosa delle clausole nazionali di riduzione, sospensione o soppressione, è necessario inserire nel regolamento (CEE) n. 1408/71 una disposizione che condizioni rigidamente l'applicazione di tali clausole;

    considerando che per gli stessi motivi occorre inserire nel regolamento (CEE) n. 1408/71 una disposizione che consenta, in caso di cumulo di prestazioni della stessa natura, l'applicazione di tali clausole soltanto a taluni tipi di prestazioni e in casi specifici;

    considerando che occorre elencare nell'allegato IV, parte D, i tipi di prestazioni ai quali le suddette clausole possono essere applicate in caso di cumulo di prestazioni della stessa natura;

    considerando che occorre inserire nel regolamento (CEE) n. 1408/71 una disposizione che consenta, in casi specifici, a due o più Stati membri di concludere accordi miranti a limitare il cumulo di prestazioni della stessa natura; che tali accordi devono essere menzionati nell'allegato IV, parte D;

    considerando che occorre inserire nel regolamento (CEE) n. 1408/71 una disposizione che stabilisca che, in caso di cumulo di prestazioni della stessa natura, le clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro non sono applicabili ad una prestazione calcolata conformemente al metodo di totalizzazione e di ripartizione «pro rata»;

    considerando che, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, occorre intendere per «cumulo di prestazioni della stessa natura» ai sensi del titolo III, capitolo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 tutti i cumuli di prestazioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti calcolate o erogate in base a periodi di assicurazione e/o di residenza compiuti da una stessa persona, e per «cumulo di prestazioni di natura diversa» tutti i cumuli di prestazioni non della stessa natura;

    considerando che occorre inserire nel regolamento (CEE) n. 1408/71 disposizioni che mirino a garantire che l'applicazione congiunta di clausole nazionali di riduzione, sospensione o soppressione da parte di due o più Stati membri in caso di cumulo di prestazioni di natura diversa non produca alcun effetto negativo per i lavoratori migranti o i loro aventi diritto; che occorre introdurre nel regolamento (CEE) n. 1408/71 una disposizione mirante ad evitare che, in forza della legislazione di uno Stato membro, una pensione sia soppressa o sospesa integralmente a causa del beneficio di una prestazione meno elevata di natura diversa di un altro Stato membro; che gli stessi motivi che giustificano le disposizioni di cui sopra valgono anche per i casi in cui, in forza della legislazione di uno Stato membro, una pensione non può essere concessa a causa del beneficio di una prestazione di natura diversa;

    considerando che occorre chiarire il testo del paragrafo 1 dell'articolo 48 del regolamento (CEE) n. 1408/71 precisando le condizioni di applicazione di tale paragrafo;

    considerando che occorre colmare una lacuna nel testo della prima frase dell'articolo 49, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71, inserendovi un riferimento all'articolo 40, paragrafo 3 del regolamento; che occorre completare i primi due paragrafi dell'articolo 49 del regolamento (CEE) n. 1408/71 per consentirne l'applicazione nei casi contemplati dall'articolo 44, paragrafo 2, seconda frase del regolamento;

    considerando che la modifica dell'articolo 12, paragrafo 2, impone l'inserimento di una nuova lettera d) all'articolo 60, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71;

    considerando che occorre inserire nel regolamento (CEE) n. 1408/71 disposizioni transitorie per l'applicazione del presente regolamento;

    considerando che l'inserimento delle parti B, C e D nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 1408/71 presuppone che l'attuale allegato IV diventi allegato IV, parte A;

    considerando che occorre sopprimere dall'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 le disposizioni che figurano attualmente alla voce B. Danimarca, punto 7, alla voce G. Irlanda, punto 4 e alle voce L. Regno Unito, punto 9, rese superflue dall'introduzione della nozione di prestazioni della stessa natura ai sensi del titolo III, capitolo 3 del regolamento;

    considerando che è inutile imporre all'istituzione competente danese l'applicazione delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 miranti a tutelare i lavoratori migranti e i loro aventi diritto dagli effetti negativi di un'applicazione congiunta delle clausole di riduzione, sospensione o soppressione da parte di due o più Stati membri in caso di cumulo di prestazioni di natura diversa, in quanto tale garanzia è presente nella legislazione danese stessa;

    considerando che, a causa di una particolarità della legislazione danese in materia di pensioni, è necessario inserire alla voce B. Danimarca dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 una disposizione che mira ad estendere, per l'applicazione della legislazione danese, la nozione di prestazioni della stessa natura ai sensi del titolo III, capitolo 3 del regolamento;

    considerando che occorre inserire nell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71, alla voce D. Spagna, alla voce E. Francia e alla voce J. Paesi Bassi disposizioni che precisino le modalità di assimilazione di alcune condizioni di assicurazione ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni, contemplate dall'articolo 45 del regolamento, per la Spagna, la Francia e i Paesi Bassi;

    considerando che è necessario inserire nella voce D. Spagna dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 una disposizione che precisi le modalità di applicazione dell'articolo 47 del regolamento per la Spagna;

    considerando che, tenuto conto di alcune particolarità della legislazione greca, occorre inserire una disposizione nell'allegato VI, voce F. Grecia, per evitare che l'applicazione dell'articolo 49, paragrafo 2 del regolamento abbia conseguenze sfavorevoli per i lavoratori che sono stati assicurati in Grecia;

    considerando che in seguito ad una modifica della legislazione olandese il punto 4 della voce J. Paesi Bassi dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 deve essere modificato;

    considerando che è necessario modificare il testo dell'articolo 15, paragrafo 1, e degli articoli 35, 39, 46, 47, 48, 49 e 107 del regolamento (CEE) n. 574/72 per tener conto delle modifiche apportate dal presente regolamento;

    considerando che occorre sopprimere le disposizioni previste all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 574/72, che non hanno più ragione di essere in considerazione dei nuovi articoli 46 e 46 quater del regolamento (CEE) n. 1408/71;

    considerando che occorre modificare il paragrafo 1 dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 574/72, inserendo un limite all'applicazione delle clausole anticumulo esplicitamente in caso di riduzione, sospensione o soppressione reciproca di due o più prestazioni;

    considerando che occorre inserire nel paragrafo 2 dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 574/72 un riferimento ai nuovi articoli 46 bis, 46 ter e 46 quater del regolamento (CEE) n. 1408/71,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I considerando del regolamento (CEE) n. 1408/71 sono modificati come segue:

    1) Il settimo considerando è sostituito dal seguente testo:

    «considerando che le norme di coordinamento adottate per l'applicazione dell'articolo 51 del trattato devono garantire ai lavoratori che si spostano all'interno della Comunità i diritti e i vantaggi acquisiti.»

    2) L'ottavo considerando è soppresso.

    Articolo 2

    Il regolamento (CEE) n. 1408/71 è modificato come segue:

    1) Il testo dell'articolo 12, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

    «2. Se non è diversamente disposto nel presente regolamento, le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni di sicurezza sociale o con altri redditi di qualsiasi natura, sono opponibili al beneficiario anche se si tratta di prestazioni acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro o di redditi ottenuti nel territorio di un altro Stato membro.»

    2) Il testo del titolo III, capitolo 2 è sostituito dal testo seguente:

    «CAPITOLO 2

    INVALIDITÀ

    Sezione 1

    Lavoratori subordinati o autonomi soggetti esclusivamente a legislazioni secondo cui l'importo delle prestazioni di invalidità non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione

    Articolo 37

    Disposizioni generali

    1. Il lavoratore subordinato o autonomo, che sia soggetto successivamente e alternativamente alle legislazioni di due o più Stati membri ed abbia compiuto periodi di assicurazione esclusivamente sotto legislazioni secondo cui l'importo delle prestazioni di invalidità non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione, beneficia delle prestazioni conformemente all'articolo 39. Tale articolo non riguarda le maggiorazioni o i supplementi di pensione per i figli i quali sono concessi conformemente alle disposizioni del capitolo 8.

    2. L'allegato IV, parte A menziona per ogni Stato membro interessato le legislazioni del tipo di cui al paragrafo 1 in vigore nel suo territorio

    Articolo 38

    Presa in considerazione dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni alle quali il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto per l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto a prestazioni

    1. Se la legislazione di uno Stato membro subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni in virtù di un regime che non è un regime speciale ai sensi del paragrafo 2 o 3, al compimento di periodi di assicurazione o di residenza, l'istituzione competente di questo Stato membro tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sia in un regime generale sia in un regime speciale sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, applicabile a lavoratori subordinati o autonomi. A tal fine essa tiene conto di questi periodi come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica.

    2. Se la legislazione di uno Stato membro subordina la concessione di talune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti unicamente in una professione soggetta a un regime speciale applicabile ai lavoratori subordinati o eventualmente in una determinata occupazione, i periodi compiuti sotto le legislazioni di altri Stati membri sono presi in considerazione, ai fini della concessione di tali prestazioni, soltanto se sono stati compiuti sotto un regime corrispondente o, in mancanza, nella stessa professione o eventualmente nella stessa occupazione.

    Se, tenuto conto dei periodi così compiuti, l'interessato non soddisfa le condizioni richieste per beneficiare di tali prestazioni, detti periodi sono presi in considerazione per la concessione delle prestazioni del regime generale o, in mancanza, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, seondo il caso, purché l'interessato sia stato iscritto all'uno o all'altro di questi regimi.

    3. Se la legislazione di uno Stato membro subordina la concessione di talune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti unicamente in una professione soggetta ad un regime speciale applicabile a lavoratori autonomi, i periodi compiuti sotto le legislazioni di altri Stati membri sono presi in considerazione per la concessione di tali prestazioni solo se essi sono stati compiuti sotto un regime corrispondente o, in mancanza, nella stessa professione. L'allegato IV, parte B menziona, per ciacuno Stato membro interessato, i regimi applicabili ai lavoratori autonomi di cui al presente paragrafo.

    Se, tenuto conto dei periodi di cui al presente paragrafo, l'interessato non soddisfa le condizioni prescritte per beneficiare di tali prestazioni, si prendono in considerazione detti periodi per concedere le prestazioni del regime generale o, in mancanza, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, secondo il caso, purché l'interessato sia stato iscritto all'uno o all'altro di questi regimi.

    Articolo 39

    Liquidazione delle prestazioni

    1. L'istituzione dello Stato membro, la cui legislazione era applicabile al momento in cui è sopravvenuta l'inabilità al lavoro seguita da invalidità, determina, secondo le disposizioni di tale legislazione, se l'interessato soddisfa le condizioni richieste per aver diritto alle prestazioni, tenuto conto eventualmente dell'articolo 38.

    2. L'interessato che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1 ottiene le prestazioni esclusivamente da detta istituzione, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica.

    3. L'interessato che non ha diritto alle prestazioni ai sensi del paragrafo 1 beneficia delle prestazioni cui ha ancora diritto conformemente alla legislazione di un altro Stato membro, tenuto conto eventualmente dell'articolo 38.

    4. Se la legislazione di cui ai paragrafi 2 o 3 prevede che l'importo delle prestazioni è stabilito tenendo conto dell'esistenza di familiari diversi dai figli, l'istituzione competente prende in considerazione anche i familiari dell'interessato che risiedono nel territorio di un altro Stato membro, come se risiedessero nel territorio dello Stato competente.

    5. Se la legislazione di cui ai paragrafi 2 o 3 prevede clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione in caso di cumulo con prestazioni di natura diversa ai sensi dell'articolo 46 bis. paragrafo 2, o con altri redditi, si applicano per analogia l'articolo 46 bis, paragrafo 3 e l'articolo 46 quater, paragrafo 5.

    6. Il lavoratore subordinato in disoccupazione completa, al quale si applica l'articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punto ii), o lettera b), punto ii), prima frase, beneficia delle prestazioni di invalidità erogate dall'istituzione competente dello Stato membro nel cui territorio egli risiede, secondo la legislazione che tale istituzione applica, come se egli fosse stato soggetto alla legislazione medesima durante la sua ultima occupazione, tenendo conto, eventualmente, dell'articolo 38 e/o dell'articolo 25, paragrafo 2. Queste prestazioni sono a carico dell'istituzione del paese di residenza.

    Qualora la legislazione applicata da questa istituzione preveda che il calcolo delle prestazioni sia basato su una retribuzione, l'istituzione in questione tiene conto delle retribuzioni percepite nel paese dell'ultima occupazione e nel paese di residenza conformemente alle disposizioni della legislazione che essa applica. Qualora non sia stata percepita alcuna retribuzione nel paese di residenza, l'istituzione competente tiene conto, secondo le modalità previste dalla sua legislazione, delle retribuzioni percepite nel paese dell'ultima occupazione.

    Sezione 2

    Lavoratori subordinati o autonomi soggetti esclusivamente a legislazioni secondo le quali l'importo della prestazione di invalidità dipende dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza, o a legislazioni del tipo anzidetto e del tipo di cui alla sezione 1

    Articolo 40

    Disposizioni generali

    1. Il lavoratore subordinato o autonomo che sia stato soggetto successivamente o alternativamente alle legislazioni di due o più Stati membri, di cui almeno una non sia del tipo previsto all'articolo 37, paragrafo 1, beneficia delle prestazioni conformemente al capitolo 3, applicabili per analogia, tenuto conto del paragrafo 4.

    2. Tuttavia, l'interessato colpito da inabilità al lavoro seguita da invalidità mentre è soggetto ad una legislazione indicata nell'allegato IV, parte A, beneficia delle prestazioni conformemente all'articolo 37, paragrafo 1, alle condizioni seguenti:

    - che egli soddisfi le condizioni prescritte da questa o da altre legislazioni dello stesso tipo, tenuto conto eventualmente dell'articolo 38, ma senza che si debba ricorrere ai periodi di assicurazione compiuti sotto le legislazioni non indicate nell'allegato IV, parte A, e

    - che egli non soddisfi le condizioni necessarie per acquisire il diritto a prestazioni di invalidità in base ad una legislazione non indicata nell'allegato IV, parte A, e

    - che non faccia valere un eventuale diritto a prestazioni di vecchiaia, in virtù dell'articolo 44, paragrafo 2, seconda frase.

    3. a) Per determinare il diritto a prestazioni in forza della legislazione di uno Stato membro, di cui all'allegato IV, parte A, la quale subordina la concessione delle prestazioni di invalidità alla condizione che, per un periodo determinato, l'interessato abbia beneficiato di prestazioni di malattia in denaro o sia inabile al lavoro, quando un lavoratore subordinato o autonomo, già soggetto a detta legislazione è colpito da inabilità al lavoro seguita da invalidità mentre è soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, si tiene conto, fatto salvo l'articolo 37, paragrafo 1:

    i) di tutti i periodi durante cui, in virtù della legislazione del secondo Stato membro, egli ha fruito, per tale inabilità al lavoro, di prestazioni di malattia in denaro o, in sostituzione delle medesime, ha continuato a percepire senza interruzioni la sua retribuzione,

    ii) di tutti i periodi durante cui egli ha fruito, in virtù della legislazione del secondo Stato membro, per l'invalidità conseguente a tale inabilità al lavoro, di prestazioni ai sensi del titolo III, capitoli 2 e 3 del regolamento,

    come se si trattasse di un periodo durante cui egli ha beneficiato di prestazioni di malattia in denaro ai sensi della legislazione del primo Stato membro o è stato inabile al lavoro ai sensi della medesima.

    b) Il diritto alle prestazioni di invalidità nei confronti della legislazione del primo Stato membro sorge alla scadenza del periodo preliminare di indennità di malattia o del periodo preliminare di inabilità al lavoro richiesti da tale legislazione e, al più presto:

    i) alla data in cui sorge il diritto alle prestazioni di cui alla lettera a), punto ii), in virtù della legislazione del secondo Stato membro o,

    ii) il giorno successivo all'ultimo giorno in cui l'interessato ha diritto alle prestazioni di malattia in denaro in virtù della legislazione del secondo Stato membro.

    4. La decisione dell'istituzione di uno Stato membro circa lo stato di invalidità del richiedente si impone all'istituzione di ogni altro Stato membro in causa, a condizione che la concordanza delle condizioni relative allo stato di invalidità fra le legislazioni di questi Stati sia riconosciuta nell'allegato V.

    Sezione 3

    Aggravamento di un'invalidità

    Articolo 41

    1. In caso di aggravamento di un'invalidità per la quale un lavoratore subordinato o autonomo beneficia di prestazioni secondo la legislazione di un solo Stato membro, sono applicabili le disposizioni seguenti:

    a) se l'interessato, da quando beneficia delle prestazioni, non è stato soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, l'istituzione competente del primo Stato è tenuta a concedere le prestazioni, tenuto conto dell'aggravamento, secondo la legislazione che essa applica;

    b) se l'interessato, da quando beneficia delle prestazioni, è stato soggetto alla legislazione di uno o più altri Stati membri, le prestazioni gli vengono corrisposte, tenuto conto dell'aggravamento, secondo le disposizioni di cui all'articolo 37, paragrafo 1 o all'articolo 40, paragrafi 1 o 2, secondo il caso;

    c) se l'importo totale della prestazione o delle prestazioni dovute conformemente alla lettera b) è inferiore all'importo della prestazione di cui l'interessato beneficiava a carico dell'istituzione precedentemente debitrice, quest'ultima è tenuta a corrispondergli un complemento pari alla differenza fra detti importi;

    d) se, nel caso di cui alla lettera b), l'istituzione competente per l'invalidità iniziale è un'istituzione olandese e se:

    i) l'affezione che ha provocato l'aggravamento è identica a quella che ha dato luogo alla concessione di prestazioni in base alla legislazione olandese,

    ii) detta affezione è una malattia professionale ai sensi della legislazione dello Stato membro alla quale l'interessato era soggetto da ultimo e dà diritto al pagamento del supplemento di cui all'articolo 60, paragrafo 1, lettera b) e

    iii) la legislazione o le legislazioni alle quali l'interessato è stato soggetto da quando beneficia delle prestazioni sono legislazioni contemplate nell'allegato IV, parte A,

    l'istituzione olandese continua ad erogare la prestazione iniziale dopo l'aggravamento e la prestazione dovuta secondo la legislazione dell'ultimo Stato membro alla quale l'interessato è stato soggetto è ridotta dell'importo della prestazione olandese;

    e) se, nel caso di cui alla lettera b), l'interessato non ha diritto a prestazioni a carico dell'istituzione di un altro Stato membro, l'istituzione competente del primo Stato è tenuta a corrispondere le prestazioni secondo la legislazione di questo Stato, tenuto conto dell'aggravamento ed eventualmente dell'articolo 38.

    2. In caso di aggravamento di un'invalidità per la quale un lavoratore subordinato o autonomo beneficia di prestazioni secondo le legislazioni di due o più Stati membri, le prestazioni gli vengono corrisposte tenuto conto dell'aggravamento, conformemente all'articolo 40, paragrafo 1.

    Sezione 4

    Ripresa dell'erogazione delle prestazioni dopo sospensione o soppressione - Conversione delle prestazioni di invalidità in prestazioni di vecchiaia - Nuovo calcolo delle prestazioni liquidate a norma dell'articolo 39

    Articolo 42

    Determinazione dell'istituzione debitrice in caso di ripresa dell'erogazione delle prestazioni di invalidità

    1. Se, dopo la sospensione delle prestazioni, deve essere ripresa l'erogazione, ad essa provvedono l'istituzione o le istituzioni che erano debitrici delle prestazioni al momento della sospensione, salvo quanto disposto all'articolo 43.

    2. Se, dopo la soppressione delle prestazioni, lo stato dell'interessato giustifica la concessione di nuove prestazioni, queste gli vengono erogate conformemente alle disposizioni previste all'articolo 37, paragrafo 1 o all'articolo 40, paragrafi 1 o 2, secondo il caso.

    Articolo 43

    Conversione delle prestazioni di invalidità in prestazioni di vecchiaia - Nuovo calcolo delle prestazioni liquidate a norma dell'articolo 39

    1. Le prestazioni di invalidità sono convertite, se del caso, in prestazioni di vecchiaia, alle condizioni previste dalla legislazione o dalle legislazioni secondo cui esse sono state concesse e conformemente alle disposizioni del capitolo 3.

    2. Ogni istituzione debitrice di prestazioni di invalidità in virtù della legislazione di uno Stato membro continua ad erogare al beneficiario di prestazioni di invalidità ammesso a far valere diritti a prestazioni di vecchiaia in virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri, conformemente all'articolo 49, le prestazioni di invalidità cui egli ha diritto secondo la legislazione che essa applica, fino al momento in cui le disposizioni del paragrafo 1 diventano applicabili nei confronti di questa istituzione, ovvero fintanto che l'interessato soddisfi le condizioni necessarie per beneficiarne.

    3. Quando prestazioni di invalidità liquidate, conformemente all'articolo 39, secondo la legislazione di uno Stato membro, sono convertite in prestazioni di vecchiaia e qualora l'interessato non soddisfi ancora le condizioni imposte dalla legislazione o dalle legislazioni di uno o più altri Stati membri per avere diritto a dette prestazioni, l'interessato fruisce da parte di questo o questi Stati membri, a decorrere dal giorno della conversione, di prestazioni di invalidità liquidate conformemente alle disposizioni del capitolo 3, come se questo capitolo fosse stato applicabile al momento in cui è soppravenuta l'inabilità al lavoro seguita da invalidità, fino a quando l'interessato soddisfi le condizioni richieste dall'altra o dalle altre legislazioni nazionali in questione per aver diritto a prestazioni di vecchiaia oppure, non essendo contemplata tale conversione, fino a quando egli abbia diritto alle prestazioni di invalidità ai sensi della legislazione o delle legislazioni di cui trattasi.

    4. Le prestazioni di invalidità liquidate conformemente all'articolo 39 formano oggetto di una nuova liquidazione in applicazione del capitolo 3 non appena il beneficiario soddisfi le condizioni richieste per aver diritto alle prestazioni di invalidità in virtù di una legislazione non indicata nell'allegato IV, parte A, ovvero se beneficia di prestazioni di vecchiaia in virtù della legislazione di un altro Stato membro.»

    3) Il testo del titolo III, capitolo 3 è sostituito dal testo seguente:

    «CAPITOLO 3

    VECCHIAIA E MORTE (PENSIONI)

    Articolo 44

    Disposizioni generali concernenti la liquidazione delle prestazioni quando il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto alla legislazione di due o più Stati membri

    1. I diritti a prestazioni di un lavoratore subordinato o autonomo che è stato soggetto alla legislazione di due o più Stati membri, o dei suoi superstiti, sono determinati in conformità delle disposizioni del presente capitolo.

    2. Fatto salvo l'articolo 49, si deve procedere alle operazioni di liquidazione rispetto a tutte le legislazioni alle quali il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto, non appena l'interessato abbia presentato una domanda di liquidazione. Si deroga a tale norma se l'interessato chiede espressamente di soprassedere alla liquidazione delle prestazioni di vecchiaia acquisite secondo la legislazione di uno o più Stati membri.

    3. Il presente capitolo non concerne né le maggiorazioni né i supplementi di pensione per figli a carico, né le pensioni per orfani erogate conformemente alle disposizioni del capitolo 8.

    Articolo 45

    Presa in considerazione dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni alle quali il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto a prestazioni

    1. Se la legislazione di uno Stato membro subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni in virtù di un regime che non è un regime speciale ai sensi del paragrafo 2 o 3, al compimento di periodi di assicurazione o di residenza, l'istituzione competente di questo Stato membro tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti - sia in un regime generale sia in un regime speciale - sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, applicabile a lavoratori subordinati o autonomi. A tal fine, essa tiene conto di detti periodi come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica.

    2. Se la legislazione di uno Stato membro subordina la concessione di talune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti unicamente in una professione soggetta ad un regime speciale applicabile ai lavoratori subordinati o eventualmente in una determinata occupazione, i periodi compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri sono presi in considerazione ai fini della concessione di tali prestazioni soltanto se sono stati compiuti sotto un regime corrispondente o, in mancanza di questo, nella stessa professione od eventualmente nella stessa occupazione. Se, tenendo conto dei periodi così compiuti, l'interessato non soddisfa le condizioni prescritte per beneficiare di tali prestazioni, detti periodi sono presi in considerazione ai fini della concessione delle prestazioni del regime generale o, in mancanza, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, secondo il caso, purché l'interessato sia stato iscritto ad uno di tali regimi.

    3. Se la legislazione di uno Stato membro subordina la concessione di talune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti unicamente in una professione soggetta ad un regime speciale applicabile a lavoratori autonomi, i periodi compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri sono presi in considerazione per la concessione di tali prestazioni solo se essi sono stati compiuti sotto un regime corrispondente o, in mancanza, nella stessa professione. L'allegato IV, parte B menziona, per ciascuno Stato membro interessato, i regimi applicabili ai lavoratori autonomi di cui al presente paragrafo. Se, tenuto conto dei periodi di cui al presente paragrafo, l'interessato non soddisfa le condizioni prescritte per beneficiare di tali prestazioni, si prendono in considerazione detti periodi per concedere le prestazioni del regime generale o, in mancanza, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, secondo il caso, a condizione che l'interessato sia stato iscritto ad uno di tali regimi.

    4. I periodi di assicurazione compiuti in un regime speciale di uno Stato membro sono presi in considerazione nel regime generale o, in mancanza di esso, nel regime applicabile agli operai o agli impiegati, secondo il caso, di un altro Stato membro ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni, purché l'interessato sia stato affiliato ad uno di tali regimi, anche se detti periodi sono già stati presi in considerazione in quest'ultimo Stato membro nell'ambito di un regime di cui al paragrafo 2 o al paragrafo 3, prima frase.

    5. Se la legislazione di uno Stato membro subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni alla condizione che l'interessato sia assicurato al momento dell'avverarsi del rischio, detta condizione è considerata soddisfatta se risulta assicurato in forza della legislazione di un altro Stato membro, secondo le modalità previste all'allegato VI per ciascuno Stato membro interessato.

    6. I periodi di disoccupazione completa nel corso dei quali il lavoratore subordinato beneficia di prestazioni in base all'articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punto ii), o lettera b), punto ii), prima frase, sono presi in considerazione dall'istituzione competente dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore risiede, a norma della legislazione che tale istituzione applica, come se durante la sua ultima occupazione egli fosse stato soggetto a tale legislazione.

    Qualora i periodi di disoccupazione completa nel paese di residenza dell'interessato vengano presi in considerazione soltanto se sono stati maturati periodi contributivi in detto paese di residenza, questa condizione è considerata soddisfatta se i periodi contributivi sono stati maturati in un altro Stato membro.

    Articolo 46

    Liquidazione delle prestazioni

    1. Qualora le condizioni richieste dalla legislazione di uno Stato membro per aver diritto alle prestazioni siano soddisfatte senza che sia necessario applicare l'articolo 45 né l'articolo 40, paragrafo 3, si applicano le norme seguenti:

    a) l'istituzione competente calcola l'importo delle prestazioni che sarebbe dovuto

    i) da un lato, a norma delle sole disposizioni della legislazione che essa applica;

    ii) dall'altro, in applicazione del paragrafo 2;

    b) l'istituzione competente può tuttavia non procedere al calcolo di cui alla lettera a), punto ii), qualora il risultato sia identico o inferiore a quello del calcolo effettuato conformemente alla lettera a), punto i), prescindendo dalle differenze dovute all'arrotondamento delle cifre, purché tale istituzione non applichi una legislazione che contempli clausole di cumulo, quali quelle di cui agli articoli 46 ter e 46 quater, o se la legislazione contempla tali clausole nel caso indicato all'articolo 46 quater, a condizione che essa preveda di prendere in considerazione le prestazioni di natura diversa soltanto in funzione del rapporto tra la durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la sua sola legislazione e la durata dei periodi di assicurazione o di residenza prescritti da questa legislazione per poter usufruire di una prestazione completa.

    L'allegato IV, parte C indica per ciascuno Stato membro interessato i casi in cui i due calcoli porterebbero a tale risultato.

    2. Se le condizioni richieste dalla legislazione di uno Stato membro per aver diritto alle prestazioni non sono soddisfatte se non dopo l'applicazione dell'articolo 45 e/o dell'articolo 40, paragrafo 3, si applicano le norme seguenti:

    a) l'istituzione competente calcola l'importo teorico delle prestazioni cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione e/o di residenza, compiuti sotto le legislazioni degli Stati membri alle quali il lavoratore, subordinato o autonomo, è stato soggetto, fossero stati compiuti nello Stato membro in questione e sotto la legislazione che essa applica alla data della liquidazione della prestazione. Se, in virtù di questa legislazione, l'importo della prestazione è indipendente dalla durata dei periodi compiuti, tale importo è considerato come l'importo teorico di cui alla presente lettera;

    b) l'istituzione competente determina quindi l'importo effettivo della prestazione in base all'importo teorico di cui alla lettera precedente, proporzionalmente alla durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti prima che si avverasse il rischio, sotto la legislazione che essa applica, in rapporto alla durata totale dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti, prima che il rischio si avverasse, sotto la legislazione di tutti gli Stati membri in causa.

    3. L'interessato ha diritto, da parte dell'istituzione competente di ciascuno Stato membro interessato, all'importo più elevato calcolato conformemente ai paragrafi 1 e 2, fatta salva l'eventuale applicazione delle clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione in virtù della quale la suddetta prestazione è dovuta.

    In tal caso, il confronto da effettuare concerne gli importi determinati dopo l'applicazione delle clausole suddette.

    4. Quando, in materia di pensioni o rendite di invalidità, di vecchiaia o per i superstiti, la somma delle prestazioni dovute dalle istituzioni competenti di due o più Stati membri in applicazione delle disposizioni di una convenzione multilaterale sulla sicurezza sociale di cui all'articolo 6, lettera b), non è superiore alla somma che sarebbe dovuta da tali Stati membri in applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, l'interessato beneficia del presente capitolo.

    Articolo 46

    bis

    Disposizioni generali relative alle clausole di riduzione, sospensione o soppressione applicabili alle prestazioni di invalidità, di vecchiaia o per i superstiti in virtù delle legislazioni degli Stati membri

    1. Ai sensi del presente capitolo si intendono per "cumulo di prestazioni della stessa natura" tutti i cumuli di prestazioni di invalidità, di vecchiaia e per i superstiti calcolate o corrisposte in base a periodi di assicurazione e/o di residenza compiuti da una stessa persona.

    2. Ai sensi del presente capitolo si intendono per "cumulo di prestazioni di natura diversa" tutti i cumuli di prestazioni che non possono essere considerate della stessa natura ai sensi del paragrafo 1.

    3. Per l'applicazione delle clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione di invalidità, di vecchiaia o per i superstiti con una prestazione della stessa natura o una prestazione di natura diversa o con altri redditi, valgono le norme seguenti:

    a) si tiene conto delle prestazioni acquisite in virtù della legislazione di un altro Stato membro o degli altri redditi acquisiti in un altro Stato membro solamente se la legislazione del primo Stato membro prevede che siano prese in considerazione le prestazioni o i redditi acquisiti all'estero;

    b) si tiene conto dell'importo delle prestazioni che deve essere versato da un altro Stato membro prima della deduzione delle tasse, dei contributi di sicurezza sociale e di altre trattenute individuali;

    c) non si tiene conto dell'importo delle prestazioni acquisite in virtù della legislazione di un altro Stato membro che sono corrisposte sulla base di una assicurazione volontaria o facoltativa continuata;

    d) nel caso in cui clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione siano applicate in base alla legislazione di un solo Stato membro, poiché l'interessato beneficia di prestazioni della stessa natura o di natura diversa dovute in base alla legislazione di altri Stati membri o ad altri redditi acquisiti sul territorio di altri Stati membri, la prestazione dovuta ai sensi della legislazione del primo Stato membro può essere ridotta soltanto entro i limiti dell'importo delle prestazioni dovute in forza della legislazione o dei redditi acquisiti sul territorio degli altri Stati membri.

    Articolo 46

    ter

    Disposizioni particolari applicabili in caso di cumulo di prestazioni della stessa natura dovute in virtù della legislazione di due o più Stati membri

    1. Le clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro non sono applicabili a una prestazione calcolata conformemente all'articolo 46, paragrafo 2.

    2. Clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro sono applicabili ad una prestazione calcolata conformemente all'articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto i), soltanto quando si tratti:

    a) di una prestazione il cui importo è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti e che è menzionata nell'allegato VI, parte D o

    b) di una prestazione il cui importo è determinato in funzione di un periodo fittizio considerato compiuto tra la data in cui si è verificato il rischio e una data ulteriore. In quest'ultimo caso, le clausole suddette sono applicate unicamente nel caso di cumulo di questa prestazione:

    i) o con una prestazione del medesimo tipo, salvo se sia stato concluso un accordo tra due o più Stati membri al fine di evitare di prendere in considerazione due o più volte lo stesso periodo fittizio;

    ii) o con una prestazione di cui alla lettera a).

    Le prestazioni e gli accordi di cui alla lettera b) sono menzionati nell'allegato IV, parte D.

    Articolo 46

    quater

    Disposizioni particolari applicabili in caso di cumulo di una o più prestazioni di cui all'articolo 46 bis, paragrafo 1, con una o più prestazioni di natura diversa o con altri redditi, qualora siano interessati due o più Stati membri

    1. Se il beneficio di prestazioni di natura diversa o di altri redditi comporta la riduzione, la sospensione o la soppressione concomitante di due o più prestazioni di cui all'articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto i), gli importi che non fossero corrisposti a causa di un'applicazione rigida delle clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione degli Stati membri interessati, sono divisi per il numero delle prestazioni soggette a riduzione, sospensione o soppressione.

    2. Se si tratta di una prestazione calcolata conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, la o le prestazioni di natura diversa degli altri Stati membri, o gli altri redditi, e tutti gli elementi previsti dalla legislazione dello Stato membro per l'applicazione delle clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione sono presi in considerazione in funzione del rapporto tra i periodi di assicurazione o di residenza previsti all'articolo 46, paragrafo 2, lettera b), e considerati ai fini del calcolo della suddetta prestazione.

    3. Se il beneficio di prestazioni di natura diversa o di altri redditi comporta la riduzione, la sospensione o la soppressione concomitante di una o più prestazioni di cui all'articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto i), e di una o più prestazioni di cui all'articolo 46, paragrafo 2, si applicano le norme seguenti:

    a) se si tratta della prestazione o delle prestazioni di cui all'articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto i), gli importi che non fossero corrisposti a causa di un'applicazione rigida delle clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione degli Stati membri interessati vanno divisi per il numero delle prestazioni soggette a riduzione, sospensione o soppressione;

    b) se si tratta della prestazione o delle prestazioni calcolate conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, la riduzione, la sospensione o la soppressione si effettua conformemente al paragrafo 2.

    4. Se, nei casi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 3, lettera a), la legislazione di uno Stato membro prevede, per l'applicazione delle clausole di riduzione, sospensione o soppressione, la presa in considerazione delle prestazioni di natura diversa e/o degli altri redditi, nonché di tutti gli altri elementi, in funzione del rapporto tra i periodi di assicurazione di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera b), la divisione prevista ai suddetti paragrafi non si applica a questo Stato membro.

    5. Tutte le succitate disposizioni sono applicabili per analogia se la legislazione di uno Stato membro o di più Stati membri prevede che non si possa acquisire il diritto a una prestazione se si beneficia di una prestazione di natura diversa dovuta in base alla legislazione di un altro Stato membro o di altri redditi.

    Articolo 47

    Disposizioni complementari per il calcolo delle prestazioni

    1. Ai fini del calcolo dell'importo teorico e del "pro rata" di cui all'articolo 46, paragrafo 2, si applicano le norme seguenti:

    a) se la durata totale dei periodi di assicurazione e di residenza compiuti, prima dell'avverarsi del rischio, sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri in questione è superiore alla durata massima prescritta dalla legislazione di uno di questi Stati per il beneficio di una prestazione completa, l'istituzione competente di questo Stato prende in considerazione detta durata massima, anziché la durata totale dei periodi suddetti. Tale metodo di calcolo non può avere l'effetto di imporre a detta istituzione l'onere di una prestazione di importo superiore a quello della prestazione completa prevista dalla legislazione che essa applica. Questa disposizione non vale per le prestazioni il cui importo non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione;

    b) le modalità secondo cui vanno presi in considerazione i periodi che si sovrappongono sono fissate nel regolamento di applicazione di cui all'articolo 98;

    c) l'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basi su un guadagno medio, un contributo medio, una maggiorazione media o sul rapporto già esistente, durante i periodi di assicurazione, tra il guadagno lordo dell'interessato e la media dei guadagni lordi di tutti gli assicurati, esclusi gli apprendisti, determina queste cifre medie o proporzionali in base ai soli periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di detto Stato o al guadagno lordo percepito dall'interessato durante questi soli periodi;

    d) l'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basi sull'importo dei guadagni, dei contributi o delle maggiorazioni, determina i guadagni, i contributi o le maggiorazioni da prendere in considerazione per i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni di altri Stati membri sulla base della media dei guadagni, dei contributi o delle maggiorazioni accertata per i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che la suddetta istituzione applica;

    e) l'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basi su un guadagno o su un importo forfettario, considera che il guadagno o l'importo da prendere in considerazione per i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri sia uguale al guadagno o all'importo forfettario o, se del caso, alla media dei guadagni o degli importi forfettari corrispondenti ai periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che la suddetta istituzione applica;

    f) l'istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basi, per taluni periodi, sull'importo dei guadagni e, per altri periodi, su un guadagno o un importo forfettario, prende in considerazione, per i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri, i guadagni o gli importi determinati conformemente alle disposizioni della lettera d) o e) oppure la media di questi guadagni o di questi importi, secondo il caso; se, per tutti i periodi compiuti sotto la legislazione che questa istituzione applica, il calcolo delle prestazioni si basa su un guadagno o un importo forfettario, essa considera che il guadagno da prendere in considerazione per i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni di altri Stati membri sia uguale al guadagno fittizio corrispondente a questo guadagno o importo forfettario;

    g) l'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni sia effettuato su una base contributiva media, determina questa base media in funzione dei soli periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di detto Stato.

    2. Le norme della legislazione di uno Stato membro concernenti la rivalutazione degli elementi presi in considerazione per il calcolo delle prestazioni sono applicabili, all'occorrenza, agli elementi presi in considerazione dall'istituzione competente di tale Stato conformemente alle disposizioni del paragrafo 1, per i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni di altri Stati membri.

    3. Se, in virtù della legislazione di uno Stato membro, l'importo delle prestazioni è stabilito tenendo conto dell'esistenza di familiari diversi dai figli, l'istituzione competente di tale Stato prende in considerazione anche i familiari dell'interessato che risiedono nel territorio di un altro Stato membro, come se questi risiedessero nel territorio dello Stato competente.

    4. Qualora per il calcolo delle prestazioni la legislazione applicata dall'istituzione competente di uno Stato membro richieda che si tenga conto di una retribuzione, quando è stato applicato l'articolo 45, paragrafo 6, primo e secondo comma e se in detto Stato membro, per la liquidazione della pensione, i soli periodi da prendere in considerazione sono periodi di disoccupazione completa indennizzati in applicazione dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punto ii) o lettera b), punto ii), prima frase, l'istituzione competente di detto Stato membro liquida la pensione in base alla retribuzione che ha servito da riferimento per l'erogazione di dette prestazioni di disoccupazione e conformemente alle disposizioni della legislazione che essa applica.

    Articolo 48

    Periodi di assicurazione o di residenza inferiori a un anno

    1. Nonostante l'articolo 46, paragrafo 2, l'istituzione di uno Stato membro non è tenuta a corrispondere prestazioni per i periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica e che vanno presi in considerazione al momento dell'avverarsi del rischio se:

    - la durata di detti periodi non raggiunge un anno e,

    - tenuto conto di questi soli periodi, nessun diritto alle prestazioni è acquisito in virtù di questa legislazione.

    2. L'istituzione competente di ciascuno degl altri Stati membri interessati prende in considerazione i periodi di cui al paragrafo 1, ai fini dell'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2, escluse le disposizioni della lettera b).

    3. Qualora l'applicazione del paragrafo 1 abbia l'effetto di esonerare tutte le istituzioni degli Stati interessati dai loro obblighi, le prestazioni sono concesse esclusivamente secondo la legislazione dell'ultimo di detti Stati le cui condizioni risultino soddisfatte, come se tutti i periodi di assicurazione e di residenza compiuti e presi in considerazione, conformemente all'articolo 45, paragrafi da 1 a 4, fossero stati compiuti sotto la legislazione di tale Stato.

    Articolo 49

    Calcolo delle prestazioni quando l'assicurato non soddisfi simultaneamente le condizioni prescritte da tutte le legislazioni sotto le quali i periodi di assicurazione o di residenza sono stati compiuti, o abbia chiesto espressamente di soprassedere alla liquidazione delle prestazioni di vecchiaia.

    1. Se l'interessato non soddisfa in un determinato momento le condizioni prescritte, per l'erogazione delle prestazioni, da tutte le legislazioni degli Stati membri alle quali è stato soggetto, tenuto conto di quanto disposto all'articolo 45 e/o all'articolo 40, paragrafo 3, ma soddisfa soltanto le condizioni di una o più legislazioni, si applicano le disposizioni seguenti:

    a) ciascuna delle istituzioni competenti che applicano una legislazione le cui condizioni sono soddisfatte calcola l'importo della prestazione dovuta conformemente all'articolo 46;

    b) tuttavia:

    i) se l'interessato soddisfa le condizioni di almeno due legislazioni senza che si debba ricorrere ai periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni le cui condizioni non sono soddisfatte, tali periodi non sono computati ai fini dell'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2;

    ii) se l'interessato soddisfa le condizioni di una sola legislazione senza che si debba ricorrere ai periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni le cui condizioni non sono soddisfatte, l'importo della prestazione dovuta è calcolato in base alle disposizioni della sola legislazione le cui condizioni sono soddisfatte, tenendo conto dei soli periodi compiuti sotto tale legislazione.

    Le disposizioni del presente paragrafo sono applicabili per analogia quando l'interessato ha espressamente chiesto di soprassedere alla liquidazione delle prestazioni di vecchiaia, conformemente all'articolo 44, paragrafo 2, seconda frase.

    2. La prestazione o le prestazioni concesse secondo una o più legislazioni interessate, nel caso di cui al paragrafo 1, sono ricalcolate d'ufficio ai sensi dell'articolo 46, man mano che le condizioni prescritte da una o più altre legislazioni alle quali l'interessato è stato soggetto vengono ad essere soddisfatte, tenendo conto, se del caso, dell'articolo 45 e, se necessario, nuovamente del paragrafo 1. Il presente paragrafo è applicabile per analogia quando una persona domanda la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia acquisite in virtù della legislazione di uno o più Stati membri, rimasta fino ad allora sospesa conformemente all'articolo 44, paragrafo 2, seconda frase.

    3. Un nuovo calcolo viene effettuato d'ufficio conformemente al paragrafo 1, fatto salvo l'articolo 40, paragrafo 2, quando le condizioni prescritte da una o più legislazioni in questione cessano di essere soddisfatte.

    Articolo 50

    Attribuzione di un complemento quando la somma delle prestazioni dovute in virtù delle legislazioni dei vari Stati membri non raggiunge il minimo previsto dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede il beneficiario

    Il beneficiario di prestazione al quale è stato applicato il presente capitolo non può, nello Stato nel cui territorio egli risiede e se una prestazione gli è dovuta secondo la legislazione di tale Stato, ricevere un importo di prestazioni inferiore a quello della prestazione minima fissata dalla legislazione di tale Stato per un periodo di assicurazione o di residenza pari al totale dei periodi presi in considerazione per la liquidazione della sua prestazione conformemente agli articoli precedenti. L'istituzione competente di tale Stato gli versa eventualmente, per tutto il periodo della sua residenza nel territorio di tale Stato, un complemento pari alla differenza tra la somma delle prestazioni dovute ai sensi del presente capitolo e l'importo della prestazione minima.

    Articolo 51

    Rivalutazione e nuovo calcolo delle prestazioni

    1. Se per l'aumento del costo della vita, per la variazione del livello delle retribuzioni o per altre cause di adeguamento, le prestazioni degli Stati interessati sono modificate di una percentuale determinata o di un importo determinato, tale percentuale o importo deve essere applicato direttamente alle prestazioni stabilite conformemente all'articolo 46, senza che si debba procedere ad un nuovo calcolo secondo detto articolo.

    2. Per contro, in caso di modifica del modo di determinazione o delle norme per il calcolo delle prestazioni, viene effettuato un nuovo calcolo conformemente all'articolo 46.»

    4) All'articolo 60, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

    «d) Le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro non sono opponibili al beneficiario di prestazioni liquidate ai sensi della lettera b) dalle istituzioni di due Stati membri.»

    5) Il testo dell'articolo 94, paragrafo 10 è sostituito dal testo seguente:

    «10. I diritti degli interessati che hanno ottenuto anteriormente all'entrata in vigore dell'articolo 45, paragrafo 6, la liquidazione di una pensione possono essere riveduti a loro richiesta, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 45, paragrafo 6.»

    6) È aggiunto l'articolo seguente:

    «Articolo 95 bis

    Disposizioni transitorie per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1248/92

    1. Il regolamento (CEE) n. 1248/92 non fa sorgere alcun diritto per il periodo antecedente al 1o giugno 1992.

    2. Qualsiasi periodo di assicurazione o di residenza compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro prima del 1o giugno 1992, è preso in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti in conformità del regolamento (CEE) n. 1248/92.

    3. Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto è acquisito in virtù del regolamento (CEE) n. 1248/92 anche se si riferisce ad un evento verificatosi prima del 1o giugno 1992.

    PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 392R1248.14. I diritti degli interessati che hanno ottenuto la liquidazione di una pensione prima del 1o giugno 1992 possono essere riveduti a richiesta dei medesimi tenendo conto del regolamento (CEE) n. 1248/92.

    5. Se la domanda di cui al paragrafo 4 è presentata entro due anni dal 1o giugno 1992, i diritti acquisiti in virtù del regolamento (CEE) n. 1248/92 sono acquisiti a decorrere da tale data senza che agli interessati possano essere opposte le disposizioni previste dalla legislazione di qualsiasi Stato membro concernenti la decadenza o la prescrizione dei diritti.

    6. Se la domanda di cui al paragrafo 4 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni dal 1o giugno 1992, i diritti che non sono decaduti o prescritti sono acquisiti a decorrere dalla data della domanda, fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione di ciascuno Stato membro.»

    7) Il testo dell'allegato IV è sostituito dal testo seguente:

    «ALLEGATO IV

    (Articolo 37, paragrafo 2; articolo 38, paragrafo 3; articolo 45, paragrafo 3; articolo 46, paragrafo 1, lettera b) e articolo 46 ter, paragrafo 2 del regolamento)

    A

    Legislazioni contemplate all'articolo 37, paragrafo 1 del regolamento secondo le quali l'importo delle prestazioni di invalidità è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione

    A. BELGIO

    Le legislazioni relative al regime generale di invalidità, al regime speciale di invalidità dei minatori, al regime speciale della gente di mare della marina mercantile e la legislazione riguardante l'assicurazione contro l'inabilità al lavoro a favore dei lavoratori autonomi.

    B. DANIMARCA

    Nulla.

    C. GERMANIA

    Nulla.

    D. SPAGNA

    Le legislazioni sull'asicurazione contro l'invalidità del regime generale e dei regimi speciali.

    E. FRANCIA

    1. Lavoratori subordinati

    L'insieme delle legislazioni sull'assicurazione contro l'invalidità, ad eccezione della legislazione sull'assicurazione contro l'invalidità del regime di sicurezza sociale delle miniere.

    2. Lavoratori autonomi

    La legislazione relativa all'assicurazione contro l'invalidità dei lavoratori agricoli autonomi.

    F. GRECIA

    La legislazione relativa al regime di assicurazione agricola.

    G. IRLANDA

    La parte II, capitolo 10 della legge codificata del 1981 sulla sicurezza sociale e i servizi sociali [Social Welfare (Consolidation) Act, 1981].

    H. ITALIA

    Nulla.

    I. LUSSEMBURGO

    Nulla.

    J. PAESI BASSI

    a) La legge 18 febbraio 1966 sull'assicurazione contro l'invalidità con le successive modifiche.

    b) La legge dell'11 dicembre 1975 sull'assicurazione generalizzata contro l'invalidità, con le successive modifiche.

    K. PORTOGALLO

    Nulla.

    L. REGNO UNITO

    a) Gran Bretagna

    La sezione 15 della legge sulla sicurezza sociale del 1975 (Social Security Act 1975).

    Le sezioni 14, 15 e 16 della legge sulle pensioni di sicurezza sociale del 1975 (Social Security Pensions Act 1975).

    b) Irlanda del Nord

    La sezione 15 della legge sulla sicurezza sociale (Irlanda del Nord) del 1975 [Social Security (Northern Ireland) Act 1975]

    Gli articoli 16, 17 e 18 del regolamento sulle pensioni di sicurezza sociale (Irlanda del Nord) del 1975 [Social Security Pensions (Northern Ireland) Order 1975].

    B

    Regimi speciali per lavoratori autonomi ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 3 e dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento

    A. BELGIO

    Nulla.

    B. DANIMARCA

    Nulla.

    C. GERMANIA

    Assicurazione vecchiaia degli agricoltori (Altershilfe fuer Landwirte).

    D. SPAGNA

    Regime di anticipazione dell'età di pensionamento per la gente di mare autonoma che esercita le attività di cui al regio decreto n. 2309 del 23 luglio 1970.

    E. FRANCIA

    Nulla.

    F. GRECIA

    Nulla.

    G. IRLANDA

    Nulla.

    H. ITALIA

    Regimi di assicurazione pensioni per:

    - medici

    - farmacisti

    - veterinari

    - ostetriche

    - ingegneri ed architetti

    - geometri

    - avvocati e procuratori

    - dottori commercialisti

    - ragionieri e periti commerciali

    - consulenti del lavoro

    - notai

    - spedizionieri doganali.

    I. LUSSEMBURGO

    Nulla.

    J. PAESI BASSI

    Nulla.

    K. PORTOGALLO

    Nulla.

    L. REGNO UNITO

    Nulla.

    C

    Casi previsti all'articolo 46, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, in cui si può rinunciare al calcolo delle prestazioni conformemente all'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento

    A. BELGIO

    Nulla.

    B. DANIMARCA

    Tutte le domande di pensione contemplate dalla legge relativa alle pensioni sociali, eccetto le pensioni menzionate nell'allegato IV, parte D.

    C. GERMANIA

    Nulla.

    D. SPAGNA

    Nulla.

    E. FRANCIA

    Nulla

    F. GRECIA

    Nulla.

    G. IRLANDA

    Tutte le domande di pensione di anzianità, di pensione di vecchiaia contributiva e di pensione di vedova.

    H. ITALIA

    Tutte le domande di pensione di invalidità, di anzianità ed ai superstiti dei lavoratori subordinati, nonché delle seguenti categorie di lavoratori autonomi: coltivatori diretti, mezzadri, fattori, artigiani e commercianti.

    I. LUSSEMBURGO

    Nulla.

    J. PAESI BASSI

    Tutte le domande di pensione di vecchiaia ai sensi della legge del 31 maggio 1956 relativa all'assicurazione vecchiaia generalizzata, con le successive modifiche.

    K. PORTOGALLO

    Tutte le domande di pensione di invalidità, di vecchiaia e pensione di vedova.

    L. REGNO UNITO

    Tutte le domande di pensione di anzianità e di pensione di vedova determinate in virtu delle disposizioni del titolo III, capitolo 3 del regolamento, eccetto quelle per le quali la persona interessata ha compiuto periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza sotto la legislazione del Regno Unito e quella di un altro Stato membro nel corso di un anno fiscale che ha inizio il 6 aprile 1975 o successivamente a questa data.

    D

    Prestazioni e accordi di cui all'articolo 46 ter, paragrafo 2 del regolamento

    1. Prestazioni di cui all'articolo 46 ter, paragrafo 2, lettera a) del regolamento, il cui importo non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti:

    a) le prestazioni di invalidità previste dalle legislazioni menzionate nella parte A del presente allegato;

    b) la pensione nazionale di vecchiaia danese completa, acquisita dopo 10 anni di residenza da persone alle quali è stata corrisposta una pensione al più tardi a decorrere dal 1o ottobre 1989;

    c) la pensione di vedova dei Paesi Bassi ai sensi della legge 9 aprile 1959, relativa all'assicurazione generalizzata per vedove e orfani, con le successive modifiche;

    d) le pensioni spagnole ai superstiti erogate nell'ambito dei regimi generali e speciali;

    e) l'assegno di vedova dell'assicurazione vedovile del regime generale francese di sicurezza sociale o del regime dei lavoratori subordinati agricoli;

    f) la pensione di vedovo o di vedova invalidi del regime generale francese di sicurezza sociale o del regime dei lavoratori subordinati agricoli, quando è calcolata in base ad una pensione di invalidità del coniuge deceduto, liquidata ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto i).

    2. Prestazioni di cui all'articolo 46 ter, paragrafo 2, lettera b) del regolamento, il cui importo è determinato in base ad un periodo fittizio considerato compiuto tra la data in cui si è verificato il rischio e una data ulteriore:

    a) le pensioni danesi di collocamento a riposo anticipato il cui importo è fissato conformemente alla legislazione in vigore anteriormente al 1o ottobre 1984;

    b) le pensioni tedesche di invalidità e ai superstiti per le quali si tiene conto di un periodo complementare e le pensioni tedesche di vecchiaia per le quali si tiene conto di un periodo complementare già acquisito;

    c) le pensioni lussemburghesi di invalidità e ai superstiti;

    d) le pensioni italiane di invalidità assoluta (inabilità).

    3. Accordi di cui all'articolo 46 ter, paragrafo 2, lettera b), punto i) del regolamento conclusi per evitare di prendere in considerazione due o più volte il medesimo periodo fittizio;

    Accordo tra il Governo del Granducato del Lussemburgo e il Governo della Repubblica federale di Germania relativo a varie questioni di sicurezza sociale del 20 luglio 1978.»

    8) L'allegato VI è modificato come segue:

    a) Nella voce A (Belgio), sono aggiunti i punti seguenti:

    «9. Per il calcolo dell'importo teorico di una pensione di invalidità, di cui all'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento, l'istituzione competente belga si basa sulle remunerazioni percepite dall'interessato nella sua ultima professione.

    10. I lavoratori subordinati o autonomi, non più assicurati in Belgio in forza della legislazione belga in materia di assicurazione malattia-invalidità, la quale subordina la concessione del diritto alle prestazioni anche ad una condizione di assicurazione al momento del verificarsi del rischio, sono considerati assicurati al verificarsi del rischio, ai fini dell'applicazione del titolo III, capitolo 3 del regolamento, qualora siano assicurati per il medesimo rischio in forza della legislazione di un altro Stato membro.

    11. Se, in applicazione dell'articolo 45 del regolamento, l'interessato ha diritto ad una prestazione di invalidità belga, detta prestazione è liquidata secondo le norme di cui all'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento;

    a) conformemente alle disposizioni previste dalla legge del 9 agosto 1963 che istituisce e organizza un regime di assicurazione obbligatoria malattia e invalidità, se l'interessato, al momento in cui è prodotta l'incapacità di lavoro, era assicurato per questo rischio in forza della legislazione di un altro Stato membro in quanto lavoratore subordinato ai sensi dell'articolo 1, lettera a) del regolamento;

    b) conformemente alle disposizioni del regio decreto del 20 luglio 1971 che istituisce un regime di assicurazione in caso di incapacità di lavoro a favore dei lavoratori autonomi, se l'interessato, al momento in cui si è prodotta l'incapacità di lavoro, era un lavoratore autonomo ai sensi dell'articolo 1, lettera a) del regolamento.»

    b) La voce B (Danimarca ) è modificata come segue:

    i) Il punto 7 è sostituito dal teste seguente:

    «7. L'articolo 46 bis, paragrafo 3, lettera d) e l'articolo 46 quater, paragrafi 1 e 3 del regolamento e l'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento di applicazione non si applicano alle pensioni liquidate nel quadro della legislazione danese.»

    ii) Il testo del punto 9 è sostituito dal teste seguente:

    «9. Se il beneficiario di una pensione di vecchiaia danese, eventualmente anticipata, ha anche diritto ad una pensione per i superstiti di un altro Stato membro, dette pensioni sono considerate, per l'applicazione della legislazione danese, come prestazioni della stessa natura ai sensi dell'articolo 46 bis, paragrafo 1 del regolamento, purché tuttavia la persona i cui periodi di assicurazione o di residenza servono di base per il calcolo della pensione di superstite abbia compiuto periodi di residenza in Danimarca.»

    c) Alla voce D (Spagna), sono aggiunti i punti seguenti:

    «3. I lavoratori, subordinati o autonomi, non più assicurati in forza della legislazione spagnola, sono considerati ancora assicurati al momento del verificarsi del rischio, ai fini dell'applicazione del titolo III, capitolo 3 del regolamento, qualora al verificarsi del rischio siano assicurati in forza della legislazione di un altro Stato membro oppure qualora abbiano diritto ad una prestazione in virtù della legislazione di un altro Stato membro e per il medesimo rischio. Tale ultima condizione è tuttavia considerata soddisfatta nei casi contemplati all'articolo 48, paragrafo 1.

    4. a) In applicazione dell'articolo 47 del regolamento, il calcolo della prestazione teorica spagnola si effettua sulle basi contributive reali versate dall'assicurato durante gli anni immediatamente precedenti il pagamento dell'ultimo contributo alla sicurezza sociale spagnola.

    b) L'importo della pensione ottenuta sarà aumentato dell'importo delle maggiorazioni e rivalutazioni calcolate per ciascun anno successivo e fino all'anno precedente il verificarsi del rischio, per le pensioni della stessa natura.»

    d) Alla voce E (Francia) è aggiunto il punto seguente:

    «8. I lavoratori subordinati non più soggetti alla legislazione francese in materia di assicurazione vedovile del regime generale francese di sicurezza sociale o del regime dei lavoratori subordinati agricoli sono considerati assicurati in forza di tale legislazione al momento del verificarsi del rischio, ai fini dell'applicazione del titolo III, capitolo 3 del regolamento, qualora al verificarsi del rischio siano assicurati in quanto lavoratori subordinati in forza della legislazione di un altro Stato membro, oppure qualora abbiano diritto ad una prestazione ai superstiti in virtù della legislazione relativa ai lavoratori subordinati di un altro Stato membro. Tale ultima condizione è tuttavia considerata soddisfatta nei casi contemplati all'articolo 48, paragrafo 1.»

    e) Alla voce F (Grecia) è aggiunto il punto seguente:

    «4. Nell'ambito della legislazione greca, l'applicazione dell'articolo 49, paragrafo 2 del regolamento è subordinata alla condizione che il nuovo calcolo di cui al citato articolo non rechi pregiudizio all'interessato.»

    f) Alla voce G (Irlanda) il punto 4 è soppresso.

    g) La voce J (Paesi Bassi) è modificata come segue:

    i) Il testo del punto 3 è sostituito dal teste seguente:

    «3. a) I lavoratori, subordinati o autonomi, non più assicurati in forza della legislazione olandese in materia di assicurazione vedovile sono considerati assicurati in forza di tale legislazione all'atto del verificarsi del rischio, ai fini dell'applicazione del titolo III, capitolo 3 del regolamento, qualora siano assicurati per il medesimo rischio in forza della legislazione di un altro Stato membro, oppure qualora abbiano diritto ad una prestazione per i superstiti in virtù della legislazione di un altro Stato membro. Tale ultima condizione è tuttavia considerata soddisfatta nei casi contemplati all'articolo 48, paragrafo 1.

    b) Se, in applicazione della lettera a) del presente paragrafo, una vedova ha diritto ad una pensione di vedova a norma della legislazione olandese relativa all'assicurazione generalizzata per le vedove e gli orfani, detta pensione è calcolata conformemente all'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento.

    Per l'applicazione di queste disposizioni sono parimenti considerati come periodi di assicurazione compiuti sotto la suddetta legislazione olandese i periodi anteriori al 1o ottobre 1959, durante i quali il lavoratore subordinato o autonomo ha risieduto nel territorio dei Paesi Bassi dall'età di 15 anni compiuti, o durante i quali, pur risiedendo nel territorio di un altro Stato membro, ha esercitato un'attività retribuita nei Paesi Bassi per un datore di lavoro stabilito in questo paese.

    c) Non si tiene conto dei periodi da prendere in considerazione, ai sensi della lettera b), che coincidono con periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro in materia di pensioni o rendite per i superstiti.

    d) Per l'applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento vengono considerati come periodi di assicurazione soltanto i periodi di assicurazione maturati dopo il compimento del quindicesimo anno di età, ai sensi della legge generale olandese relativa all'assicurazione a favore delle vedove e degli orfani (AWW).»

    ii) Il testo del punto 4 è sostituito dal testo seguente:

    «4. a) I lavoratori, subordinati o autonomi, non più soggetti alla legge del 18 febbraio 1966 relativa all'assicurazione contro l'invalidità (WAO) (applicabile ai lavoratori) e/o alla legge dell'11 dicembre 1975 relativa all'assicurazione generalizzata contro l'invalidità (AAW) (applicabile a tutti i residenti), sono considerati ancora assicurati al momento del verificarsi del rischio, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo III, capitolo 3 del regolamento, qualora siano assicurati per lo stesso rischio in forza della legislazione di un altro Stato membro, oppure qualora abbiano diritto ad una prestazione in virtù della legislazione di un altro Stato membro per il medesimo rischio. Tale ultima condizione è tuttavia considerata soddisfatta nei casi contemplati all'articolo 48, paragrafo 1.

    b) Se, in applicazione della lettera a) del presente paragrafo, l'interessato ha diritto ad una prestazione di invalidità olandese, detta prestazione è liquidata secondo le norme di cui all'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento:

    i) conformemente alle disposizioni previste dalla succitata legge del 18 febbraio 1966 (WAO), se l'interessato, al momento in cui si è prodotta l'invalidità, era assicurato per questo rischio in forza della legislazione di un altro Stato membro in quanto lavoratore subordinato ai sensi dell'articolo 1, lettera a) del regolamento;

    ii) conformemente alle disposizioni di cui alla succitata legge dell'11 dicembre 1975 (AAW), se l'interessato al momento in cui è sopravvenuta l'invalidità:

    - era assicurato per questo rischio in forza della legislazione di un altro Stato membro senza avere la qualità di lavoratore subordinato ai sensi dell'articolo 1, lettera a) del regolamento, ovvero

    - non era assicurato per questo rischio, in forza della legislazione di un altro Stato membro, ma può far valere diritti a prestazioni in virtù della legislazione di un altro Stato membro.

    Se l'importo della prestazione calcolata in applicazione del punto i) è inferiore a quella che risulta dall'applicazione del punto ii), la prestazione è corrisposta per quest'ultimo importo.

    c) Per il calcolo delle prestazioni liquidate conformemente alla succitata legge del 18 febbraio 1966 (WAO) o alla succitata legge dell'11 dicembre 1975 (AAW), le istituzioni dei Paesi Bassi tengono conto:

    - dei periodi di lavoro subordinato e dei periodi equiparati compiuti nei Paesi Bassi anteriormente al 1o luglio 1967;

    - dei periodi di assicurazione compiuti sotto la succitata legge del 18 febbraio 1966 (WAO);

    - dei periodi di assicurazione compiuti dopo l'età di 15 anni secondo la succitata legge dell'11 dicembre 1975 (AAW), purché non coincidano con periodi di assicurazione compiuti secondo la succitata legge del 18 febbraio 1966 (WAO).

    d) Per il calcolo della prestazione d'invalidità olandese in applicazione dell'articolo 40, paragrafo 1 del regolamento, gli organismi olandesi non tengono conto del supplemento eventualmente concesso al titolare della prestazione in virtù della legge sui supplementi. Il diritto a tale supplemento e il suo importo sono determinati esclusivamente in base alle disposizioni della legge sui supplementi.»

    h) Alla voce L (Regno Unito) il punto 9 è soppresso.

    Articolo 3

    Il regolamento (CEE) n. 574/72 è modificato come segue:

    1. Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente testo:

    «Articolo 7

    Regole generali concernenti l'applicazione delle disposizioni relative al divieto di cumulo

    1. Quando alcune prestazioni dovute in virtù della legislazione di due o più Stati membri possono essere reciprocamente ridotte, sospese o soppresse, gli importi che non fossero corrisposti a causa di una rigida applicazione delle clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione degli Stati membri interessati, sono divisi per il numero di prestazioni soggette a riduzione sospensione o soppressione.

    2. Per l'applicazione dell'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4, dell'articolo 46 bis, dell'articolo 46 ter e dell'articolo 46 quater del regolamento, le istituzioni competenti in causa si comunicano, a richiesta, tutte le opportune informazioni.»

    2. All'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), le parole «e dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera c) del regolamento» sono sostituite da «e dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera a) del regolamento».

    3) Il titolo dell'articolo 35 è sostituito dal testo seguente:

    «Domande di prestazioni di invalidità nel caso in cui il lavoratore subordinato o autonomo sia stato soggetto esclusivamente alle legislazioni indicate nell'allegato IV, parte A del regolamento, nonché nel caso di cui all'articolo 40, paragrafo 2 del regolamento».

    4) Il titolo dell'articolo 39 è sostituito dal testo seguente:

    «Istruttoria delle domande di prestazioni di invalidità nel caso in cui il lavoratore subordinato o autonomo sia stato soggetto esclusivamente alle legislazioni indicate nell'allegato IV, parte A del regolamento.»

    5) Il testo dell'articolo 46 è sostituito dal testo seguente:

    «Articolo 46

    Importi dovuti per periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata che non vanno presi in considerazione in virtù dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b) del regolamento di applicazione.

    Per il calcolo dell'importo teorico e dell'importo effettivo della prestazione conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, lettere a) e b) del regolamento, sono applicabili le norme previste all'articolo 15, paragrafo 1, lettere b), c) e d) del regolamento di applicazione.

    L'importo effettivamente dovuto, determinato a norma dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento, è maggiorato dell'importo corrispondente ai periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata che non sono stati presi in considerazione in virtù dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b) del regolamento di applicazione. Tale maggiorazione è calcolata secondo le disposizioni della legislazione dello Stato membro sotto la quale i periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata sono stati compiuti.

    Il confronto di cui all'articolo 46, paragrafo 3 del regolamento va effettuato tenendo conto della suddetta maggiorazione.»

    6) Il testo dell'articolo 47 è sostituito dal testo seguente:

    «Articolo 47

    Calcolo degli importi dovuti corrispondenti ai periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata

    L'istituzione di ciascuno Stato membro calcola, secondo la legislazione che essa applica, l'importo dovuto, corrispondente ai periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, che, in virtù dell'articolo 46 bis, paragrafo 3, lettera c) del regolamento, non è soggetto alle clausole di soppressione, riduzione o sospensione di un altro Stato membro.»

    7) Il testo dell'articolo 48, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

    «1. Le decisioni definitive adottate da ciascuna delle istituzioni in causa sono trasmesse all'istituzione di istruttoria. Ciascuna delle decisioni deve precisare i mezzi e i termini di ricorso previsti dalla legislazione in questione. Ricevute tutte le decisioni, l'istituzione di istruttoria le notifica al richiedente nella lingua di questi mediante una nota riassuntiva alla quale sono allegate dette decisioni. I termini di ricorso decorrono dalla data in cui il richiedente ha ricevuto la nota riassuntiva.»

    8) Il testo dell'articolo 49 è sostituito dal testo seguente:

    «Articolo 49

    Nuovo calcolo delle prestazioni

    1. Per l'applicazione dell'articolo 43, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 49, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 51, paragrafo 2 del regolamento, l'articolo 45 del regolamento è applicabile per analogia.

    2. In caso di nuovo calcolo, di soppressione o di sospensione della prestazione, l'istituzione che ha adottato tale decisione la notifica senza indugio all'interessato e ad ognuna delle istituzioni nei cui confronti l'interessato ha un diritto, se del caso tramite l'istituzione di istruttoria. La decisione deve precisare i mezzi e i termini di ricorso previsti dalla legislazione in questione. I termini di ricorso decorrono dalla data in cui l'interessato ha ricevuto la decisione.»

    9) Il testo dell'articolo 107, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

    «1. Per l'applicazione delle seguenti disposizioni:

    a) regolamento: articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4; articolo 19, paragrafo 1, lettera b), ultima frase; articolo 22, paragrafo 1, punto ii), ultima frase; articolo 25, paragrafo 1, lettera b), penultima frase; articolo 41, paragrafo 1, lettere c) e d); articolo 46, paragrafo 4; articolo 46 bis, paragrafo 3; articolo 50; articolo 52, lettera b), ultima frase; articolo 55, paragrafo 1, punto ii), ultima frase; articolo 70, paragrafo 1, primo comma; articolo 71, paragrafo 1, lettera b), punto ii), penultima frase;

    b) regolamento di applicazione: articolo 34, paragrafo 1, articolo 120, paragrafo 2,

    il tasso di conversione in una moneta nazionale di importi espressi in un'altra moneta nazionale è il tasso calcolato dalla Commissione e basato sulla media mensile, durante il periodo di riferimento definito al paragrafo 2, dei corsi di cambio di tali monete comunicati alla Commissione per l'applicazione del sistema monetario europeo.»

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

    Fatto a Lussemburgo, addì 30 aprile 1992.

    Per il Consiglio Il Presidente José da SILVA PENEDA

    (1) GU n. C 206 dell'11. 8. 1989, pag. 2.

    (2) GU n. C 291 del 20. 11. 1989, pag. 120.

    (3) GU n. C 56 del 7. 3. 1990, pag. 63.

    (4) GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2.

    (5) GU n. L 74 del 27. 3. 1972, pag. 1.

    (6) GU n. L 230 del 22. 8. 1983, pag. 6.

    (7) Vedi pagina 28 della presente Gazzetta ufficiale.

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