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Document 31992R0824

REGOLAMENTO (CEE) N. 824/92 DELLA COMMISSIONE del 31 marzo 1992 recante modifica dell' elenco allegato al regolamento (CEE) n. 3715/91 che fissa, per il 1992, l' elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità con reti a strascico a pali, di lunghezza complessiva superiore a 9 metri

GU L 87 del 2.4.1992, pp. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/824/oj

31992R0824

REGOLAMENTO (CEE) N. 824/92 DELLA COMMISSIONE del 31 marzo 1992 recante modifica dell' elenco allegato al regolamento (CEE) n. 3715/91 che fissa, per il 1992, l' elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità con reti a strascico a pali, di lunghezza complessiva superiore a 9 metri -

Gazzetta ufficiale n. L 087 del 02/04/1992 pag. 0011 - 0012


REGOLAMENTO (CEE) N. 824/92 DELLA COMMISSIONE del 31 marzo 1992 recante modifica dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 3715/91 che fissa, per il 1992, l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità con reti a strascico a pali, di lunghezza complessiva superiore a 9 metri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3500/91 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 3554/90 della Commissione, del 10 dicembre 1990, che fissa le modalità di redazione dell'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità con reti a strascico a pali, di lunghezza complessiva superiore a 9 metri (3), in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3715/91 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 555/92 (5), fissa, per il 1992, l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità con reti a strascico a pali, di lunghezza complessiva superiore a 9 metri;

considerando che le autorità della Repubblica federale di Germania hanno chiesto di sopprimere dall'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 3715/91 un peschereccio che non risponde più alle condizioni fissate dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3554/90; che le autorità nazionali hanno trasmesso tutte le informazioni che giustificano la domanda conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3554/90; che dalla valutazione di queste informazioni risulta che la domanda è conforme alla disposizione succitata e che occorre pertanto sopprimere questo peschereccio dall'elenco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3715/91 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1992. Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

(1) GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 331 del 3. 12. 1991, pag. 2. (3) GU n. L 346 dell'11. 12. 1990, pag. 11. (4) GU n. L 351 del 20. 12. 1991, pag. 11. (5) GU n. L 60 del 5. 3. 1992, pag. 11.

ALLEGATO

Il seguente peschereccio è soppresso nell'elenco del regolamento (CEE) n. 3715/91:

Identificazione esterna (lettere e numeri) Nome del peschereccio Indicativo di chiamata Porto di immatricolazione Potenza motrice (kW) GERMANIA BX 765 Damkerort DERT Bremerhaven 221

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