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Document 31992R0824
Commission Regulation (EEC) No 824/92 of 31 March 1992 amending the list annexed to Regulation (EEC) No 3715/91 establishing, for 1992, the list of vessels exceeding eight metres length overall permitted to fish for sole within certain areas of the Community using beam trawls whose aggregate length exceeds nine metres
REGOLAMENTO (CEE) N. 824/92 DELLA COMMISSIONE del 31 marzo 1992 recante modifica dell' elenco allegato al regolamento (CEE) n. 3715/91 che fissa, per il 1992, l' elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità con reti a strascico a pali, di lunghezza complessiva superiore a 9 metri
REGOLAMENTO (CEE) N. 824/92 DELLA COMMISSIONE del 31 marzo 1992 recante modifica dell' elenco allegato al regolamento (CEE) n. 3715/91 che fissa, per il 1992, l' elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità con reti a strascico a pali, di lunghezza complessiva superiore a 9 metri
GU L 87 del 2.4.1992, pp. 11–12
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifies | 31991R3715 | modifica | allegato | 03/04/1992 |
REGOLAMENTO (CEE) N. 824/92 DELLA COMMISSIONE del 31 marzo 1992 recante modifica dell' elenco allegato al regolamento (CEE) n. 3715/91 che fissa, per il 1992, l' elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità con reti a strascico a pali, di lunghezza complessiva superiore a 9 metri -
Gazzetta ufficiale n. L 087 del 02/04/1992 pag. 0011 - 0012
REGOLAMENTO (CEE) N. 824/92 DELLA COMMISSIONE del 31 marzo 1992 recante modifica dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 3715/91 che fissa, per il 1992, l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità con reti a strascico a pali, di lunghezza complessiva superiore a 9 metri LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3500/91 (2), visto il regolamento (CEE) n. 3554/90 della Commissione, del 10 dicembre 1990, che fissa le modalità di redazione dell'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità con reti a strascico a pali, di lunghezza complessiva superiore a 9 metri (3), in particolare l'articolo 2, considerando che il regolamento (CEE) n. 3715/91 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 555/92 (5), fissa, per il 1992, l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità con reti a strascico a pali, di lunghezza complessiva superiore a 9 metri; considerando che le autorità della Repubblica federale di Germania hanno chiesto di sopprimere dall'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 3715/91 un peschereccio che non risponde più alle condizioni fissate dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3554/90; che le autorità nazionali hanno trasmesso tutte le informazioni che giustificano la domanda conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3554/90; che dalla valutazione di queste informazioni risulta che la domanda è conforme alla disposizione succitata e che occorre pertanto sopprimere questo peschereccio dall'elenco, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato del regolamento (CEE) n. 3715/91 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1992. Per la Commissione Manuel MARÍN Vicepresidente (1) GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 331 del 3. 12. 1991, pag. 2. (3) GU n. L 346 dell'11. 12. 1990, pag. 11. (4) GU n. L 351 del 20. 12. 1991, pag. 11. (5) GU n. L 60 del 5. 3. 1992, pag. 11. ALLEGATO Il seguente peschereccio è soppresso nell'elenco del regolamento (CEE) n. 3715/91: Identificazione esterna (lettere e numeri) Nome del peschereccio Indicativo di chiamata Porto di immatricolazione Potenza motrice (kW) GERMANIA BX 765 Damkerort DERT Bremerhaven 221