Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992D0618

92/618/CEE: Decisione del Consiglio, del 21 dicembre 1992, che autorizza la Repubblica italiana ad introdurre una misura particolare ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 12, lettera a) della direttiva 77/388/CEE

GU L 408 del 31.12.1992, p. 14–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/618/oj

31992D0618

92/618/CEE: Decisione del Consiglio, del 21 dicembre 1992, che autorizza la Repubblica italiana ad introdurre una misura particolare ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 12, lettera a) della direttiva 77/388/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 408 del 31/12/1992 pag. 0014 - 0014


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1992 che autorizza la Repubblica italiana ad introdurre una misura particolare ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 12, lettera a) della direttiva 77/388/CEE (92/618/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), in particolare l'articolo 22,

vista la proposta della Commissione,

considerando che ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 12 della direttiva 77/388/CEE il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad introdurre misure particolari dirette a semplificare gli obblighi in materia di dichiarazioni previsti dall'articolo 22, paragrafo 6, lettera b); che l'articolo 22, paragrafo 12 precisa che le misure di semplificazione non devono pregiudicare la sicurezza del controllo delle operazioni intracomunitarie e possono configurarsi nei modi indicati alle lettere a) e b) del paragrafo stesso;

considerando che il governo italiano, con lettera pervenuta alla Commissione il 30 luglio 1992, ha chiesto di essere autorizzato ad introdurre una misura di semplificazione che si configura come indicato alla lettera a) dell'articolo 22, paragrafo 12;

considerando che l'autorizzazione deve essere concessa a titolo temporaneo;

considerando che si tratta di una misura che non è destinata ad influire sull'importo delle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Conformemente all'articolo 22, paragrafo 12 della direttiva 77/388/CEE la Repubblica italiana è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 1993 e fino al 31 dicembre 1996 oppure fino al termine del regime transitorio, nell'improbabile caso che questa data sia posteriore, ad introdurre una misura particolare conforme all'articolo 22, paragrafo 12, lettera a) diretta a semplificare gli obblighi in materia di elenchi ricapitolativi previsti dall'articolo 22, paragrafo 6, lettera b).

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1992.

Per il Consiglio Il Presidente D. HURD

(1) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/77/CEE (GU n. L 316 del 31. 10. 1992, pag. 1).

Top