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Document 31992D0526
92/526/EEC: Commission Decision of 4 November 1992 amending Decision 92/325/EEC concerning animal health conditions and veterinary certificates for the importation of domestic animals of the bovine and porcine species from Bulgaria
92/526/CEE: Decisione della Commissione, del 4 novembre 1992, che modifica la decisione 92/325/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è suborninata l'importazione di animali domestici delle specie bovina e suina dalla Bulgaria
92/526/CEE: Decisione della Commissione, del 4 novembre 1992, che modifica la decisione 92/325/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è suborninata l'importazione di animali domestici delle specie bovina e suina dalla Bulgaria
GU L 332 del 18.11.1992, p. 21–21
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 15/06/1998; abrog. impl. da 31998D0372
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Modifies | 31992D0325 | sostituzione | articolo 1.1 | 10/11/1992 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Implicitly repealed by | 31998D0372 | 15/06/1998 |
92/526/CEE: Decisione della Commissione, del 4 novembre 1992, che modifica la decisione 92/325/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è suborninata l'importazione di animali domestici delle specie bovina e suina dalla Bulgaria
Gazzetta ufficiale n. L 332 del 18/11/1992 pag. 0021 - 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 46 pag. 0006
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 46 pag. 0006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 4 novembre 1992 che modifica la decisione 92/325/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali domestici delle specie bovina e suina dalla Bulgaria (92/526/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92 (2), in particolare l'articolo 8, considerando che la decisione 92/325/CEE della Commissione (3) ha stabilito le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione di animali domestici della specie bovina e suina dalla Bulgaria; considerando che dopo l'adozione di tale decisione è emerso da nuovi elementi informativi che focolai di peste bovina sono apparsi in Bulgaria nei precedenti dodici mesi e che è stata praticata apposita vaccinazione; che è pertanto necessario modificare la decisione 92/325/CEE; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il paragrafo 1 dell'articolo 1 della decisione 92/325/CEE è sostitutito dal seguente: « 1. Fermo restando il disposto dei paragrafi 2 e 4, gli Stati membri autorizzano l'importazione dalla Bulgaria dei seguenti animali: a) animali domestici della specie bovina destinati alla riproduzione o alla produzione che soddisfano i requisiti indicati nel certificato sanitario di cui all'allegato A, che li deve scortare; b) animali domestici della specie bovina destinati alla macellazione che soddisfano i requisiti indicati nel certificato sanitario di cui all'allegato B, che li deve scortare; nonché, a decorrere da una data da fissare secondo la procedura di cui all'articolo 29 della direttiva 72/462/CEE, ma comunque non prima di dodici mesi dopo la data in cui sia stata ufficialmente vietata in Bulgaria la vaccinazione contro la peste suina classica: c) animali domestici della specie suina destinati alla riproduzione o all'ingrasso che soddisfano i requisiti indicati nel certificato sanitario di cui all'allegato C, che li deve scortare; d) animali domestici della specie suina destinati alla macellazione che soddisfano i requisiti indicati nel certificato sanitario di cui all'allegato D, che li deve scortare. » Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28. (2) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13. (3) GU n. L 177 del 30. 6. 1992, pag. 52.