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Document 31992D0101
92/101/EEC: Commission Decision of 28 January 1992 determining the period of the year during which Spain may dispatch certain equidae from the part of its territory considered to be infected with African horse sickness
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 gennaio 1992 che stabilisce il periodo dell' anno durante il quale la Spagna può spedire alcuni equidi provenienti dalla zona del suo territorio considerata infetta da peste equina (92/101/CEE)
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 gennaio 1992 che stabilisce il periodo dell' anno durante il quale la Spagna può spedire alcuni equidi provenienti dalla zona del suo territorio considerata infetta da peste equina (92/101/CEE)
GU L 39 del 15.2.1992, p. 46–46
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/12/1993; abrogato da 393D0616
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Repealed by | 31993D0616 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 gennaio 1992 che stabilisce il periodo dell' anno durante il quale la Spagna può spedire alcuni equidi provenienti dalla zona del suo territorio considerata infetta da peste equina (92/101/CEE) -
Gazzetta ufficiale n. L 039 del 15/02/1992 pag. 0046 - 0046
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 40 pag. 0145
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 40 pag. 0145
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 gennaio 1992 che stabilisce il periodo dell'anno durante il quale la Spagna può spedire alcuni equidi provenienti dalla zona del suo territorio considerata infetta da peste equina (92/101/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), considerando che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 90/426/CEE, uno Stato membro può spedire equidi provenienti dalla zona del suo territorio considerata infetta solamente durante certi periodi dell'anno, in funzione dell'attività degli insetti vettori; considerando che gli studi scientifici realizzati dalle autorità spagnole sulla distribuzione geografica e la densità della popolazione degli insetti vettori dimostrano che, a causa dell'attività di questi vettori, è da considerarsi rischioso il periodo dell'anno compreso tra il 1o luglio ed il 30 novembre; considerando che è pertanto possibile, tenendo conto delle esigenze legate alla durata della quarantena, stabilire il periodo dell'anno durante il quale la Spagna può spedire alcuni equidi provenienti dalla zona del suo territorio considerata infetta; considerando che, per la spedizione di alcuni equidi, la Spagna deve rispettare tutte le disposizioni previste dalla direttiva 90/426/CEE, in particolare quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 3; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Spagna può spedire animali domestici della specie equina provenienti dalla zona del suo territorio considerata infetta da peste equina nel periodo compreso tra il 1o febbraio e il 30 aprile. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.