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Document 31991R3797

Regolamento (CEE) n. 3797/91 del Consiglio del 19 dicembre 1991 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3493/90 che stabilisce le norme generali relative alla concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine

GU L 357 del 28.12.1991, p. 2–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/01/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3797/oj

31991R3797

Regolamento (CEE) n. 3797/91 del Consiglio del 19 dicembre 1991 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3493/90 che stabilisce le norme generali relative alla concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine

Gazzetta ufficiale n. L 357 del 28/12/1991 pag. 0002 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 39 pag. 0248
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 39 pag. 0248


REGOLAMENTO (CEE) N. 3797/91 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1991 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3493/90 che stabilisce le norme generali relative alla concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1741/91 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 8,

vista la proposta della Commissione (3),

considerando che le nozioni di « pecora che dà diritto al premio » e « capra che dà diritto al premio » contenute nel regolamento (CEE) n. 872/84 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1970/87 (5), devono essere ridefinite a causa delle difficoltà di controllo che ne derivano; che, viste le difficoltà di ordine aministrativo inerenti all'elaborazione di nuove definizioni, il regolamento (CEE) n. 3493/90 (6) ha previsto di mantenerle per la campagna 1991; che, dato che queste difficoltà persistono, occorre mantenerle anche per la campagna 1992;

considerando che è pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 3493/90,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3493/90 è modificato nel modo seguente:

- nel primo comma, i termini « campagna 1991 » sono sostituiti da « campagna 1992 »;

- il secondo comma è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1991. Per il Consiglio

Il Presidente

P. DANKERT

(1) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1. (2) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 41. (3) GU n. C 303 del 22. 11. 1991, pag. 39. (4) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 40. (5) GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 23. (6) GU n. L 337 del 4. 12. 1990, pag. 7.

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