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Document 31991R3777

    Regolamento (CEE) n. 3777/91 della Commissione, del 18 dicembre 1991, che indice una vendita mediante gara permanente per determinate utilizzazioni nella Comunità di alcoli d'origine vinica detenuti dagli organismi d'intervento

    GU L 356 del 24.12.1991, p. 45–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/11/2011

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3777/oj

    31991R3777

    Regolamento (CEE) n. 3777/91 della Commissione, del 18 dicembre 1991, che indice una vendita mediante gara permanente per determinate utilizzazioni nella Comunità di alcoli d'origine vinica detenuti dagli organismi d'intervento

    Gazzetta ufficiale n. L 356 del 24/12/1991 pag. 0045 - 0045
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 39 pag. 0247
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 39 pag. 0247


    REGOLAMENTO (CEE) N. 3777/91 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1991 che indice una vendita mediante gara permanente per determinate utilizzazioni nella Comunità di alcoli d'origine vinica detenuti dagli organismi d'intervento

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/91 (2),

    visto il regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smercio di alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento (3), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1780/89 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3776/91 (5), ha stabilito le modalità di applicazione relative allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento; che le modalità relative alle gare permanenti sono state modificate con il regolamento (CEE) n. 3776/91;

    considerando che, dato il costo di ammasso dell'alcole, risulta opportuno indire una nuova vendita mediante gara permanente per gli alcoli di origine vinica, per consentire nuove utilizzazioni industriali del prodotto in questione;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Si procede alla vendita mediante gara permanente di alcole a 100 % vol ottenuto dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuto dagli organismi d'intervento spagnolo, francese, italiano e greco.

    2. I quantitativi di alcole aggiudicati nell'ambito di questa gara non superano i 400 000 hl all'anno.

    3. L'alcole messo in vendita è destinato a determinate utilizzazioni nella Comunità, conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1780/89.

    Articolo 2

    La vendita si svolge conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1780/89, in particolare gli articoli da 2 a 9 e da 29 a 38.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1991. Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 6. (3) GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 7. (4) GU n. L 178 del 24. 6. 1989, pag. 1. (5) Vedi pagina 43 della presente Gazzetta ufficiale.

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