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Document 31991R3763

    Regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli

    GU L 356 del 24.12.1991, p. 1–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/07/2001; abrogato da 32001R1452

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3763/oj

    31991R3763

    Regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli

    Gazzetta ufficiale n. L 356 del 24/12/1991 pag. 0001 - 0009
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 39 pag. 0231
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 39 pag. 0231


    REGOLAMENTO (CEE) N. 3763/91 DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 1991 recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parare del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che, con la decisione 89/687/CEE (4), il Consiglio ha adottato un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità dei dipartimenti francesi d'oltremare (Poseidom), il quale si inquadra nella politica comunitaria a favore delle regioni ultraperiferiche; che tale programa prevede, tra l'altro, misure intese a migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli di questi dipartimenti;

    considerando che la situazione geografica eccezionale dei dipartimenti francesi d'oltremare, in seguito denominati DOM, rispetto alle fonti di approvvigionamento a monte di taluni settori dell'alimentazione essenziali per il consumo corrente impone ai DOM oneri tali da compromettere gravemente detti settori; che ciò si riscontra in particolare per quanto riguarda l'approvvigionamento di cereali, che non sono, né possono essere prodotti localmente e per cui i DOM dipendono interamente da fonti di approvvigionamento esterne; che è possibile ovviare a questo svantaggio naturale rendendo più favorevoli le condizioni di approvvigionamento; che tale obiettivo può essere realizzato mediante una esenzione dal prelievo applicabile alle importazioni di cereali nei DOM;

    considerando che, nell'interesse della cooperazione regionale, occorre privilegiare le importazioni, nei DOM, di cereali originari dei paesi e territori d'oltremare, degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, in appresso denominati « Stati ACP » e degli altri paesi in via di sviluppo; che tuttavia, in caso di difficoltà, il regime di esenzione del prelievo può essere applicato, in via eccezionale, anche alle importazioni di cereali originari di altri paesi terzi;

    considerando che, per mantenere la competitività dei cereali di origine comunitaria nell'approvvigionamento dei DOM al fine di realizzare efficacemente l'obiettivo di una riduzione dei prezzi nei DOM, perseguito dal programma Poseidom, stimolando la concorrenza tra le fonti di approvvigionamento e di evitare nel contempo che siano perturbate le correnti d'interscambio tradizionali, è opportuno prevedere, a favore dei DOM, la messa in vendita di prodotti detenuti all'intervento ed eventualmente di cereali disponibili sul mercato comunitario, smerciati a condizioni equivalenti all'esenzione dal prelievo in base ai prezzi praticati all'esportazione a favore dei paesi terzi;

    considerando che, dato l'obiettivo perseguito, il regime di importazione istituito a favore dei DOM deve influire sul livello dei costi di produzione e su quello dei prezzi al consumo; che è pertanto opportuno controllarne gli effetti;

    considerando che è opportuno sostenere le attività tradizionali in materia di allevamento al fine di sopperire al fabbisogno locale dei DOM; che tale obiettivo può essere perseguito, in modo complementare, con il finanziamento di programmi di miglioramento genetico i quali prevedano l'acquisto di animali riproduttori di razza pura, con la concessione di un premio integrativo all'ingrasso dei bovini maschi adulti destinati alla produzione di carne, con un aiuto al consumo dei prodotti lattiero-caseari freschi, nonché con misure relative all'approvvigionamento di animali maschi da ingrasso;

    considerando che occorre attuare l'impegno contratto nel quadro dei negoziati con gli Stati ACP e riguardante l'importazione, nell'isola della Riunione, di crusca di frumento originaria degli Stati ACP;

    considerando che nella Guiana, visti i recenti sviluppi nel settore agricolo, occorre prendere misure specifiche per sviluppare sia la produzione animale che la risicoltura;

    considerando che occorre prevedere la possibilità di un contributo finanziario della Comunità all'eradicazione delle malattie caratteristiche dei DOM; che, data la situazione zoosanitaria eccezionale di questi dipartimenti, è inoltre necesario prevedere la possibilità di derogare alle prescrizioni della direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza da paesi terzi (5);

    considerando che la situazione fitosanitaria delle produzioni agricole nei DOM incontra particolari difficoltà dovute alle condizioni climatiche e all'insufficienza dei mezzi di lotta finora impiegati nei DOM; che è necessario attuare programmi di lotta contro gli organismi nocivi; che è opportuno precisare la partecipazione finanziaria della Comunità alla realizzazione di detti programmi;

    considerando che, nel settore ortofrutticolo e in quello delle piante e dei fiori, è opportuno prendere misure per incrementare la produttività delle aziende e migliorare la qualità dei prodotti; che è inoltre necessario prendere misure a favore della commercializzazione delle produzioni;

    considerando che il rum rappresenta un prodotto della massima importanza economica per i DOM; che la graduale abolizione di taluni vantaggi attualmente accordati a tale produzione avrebbe gravi ripercussioni sul reddito dei produttori interessati; che occorre in particolare prendere misure di sostegno a favore della coltura della canna da zucchero e della sua trasformazione in rum;

    considerando che si devono incoraggiare i produttori agricoli dei DOM a fornire prodotti di qualità, favorendone la commercializzazione; che, a tale scopo, la creazione di un simbolo grafico e la promozione dei prodotti in questione, freschi o trasformati possono facilitare la promozione degli stessi;

    considerando che le strutture delle aziende agricole situate nei DOM presentano gravi carenze e sono soggette a particolari difficoltà; che occorre quindi poter derogare alle disposizioni che limitano o vietano la concessione di taluni aiuti a carattere strutturale;

    considerando che azioni strutturali essenziali per lo sviluppo dell'agricoltura nei DOM sono finanziate nei quadri comunitari di sostegno intesi a promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo (obiettivo n. 1), in applicazione degli articoli 130 A e 130 C del trattato; che la Commissione ha inoltre deciso un'iniziativa REGIS a favore dello sviluppo economico delle regioni dell'estrema periferia, la quale prevede in particolare la diversificazione delle produzioni agricole, la valorizzazione delle produzioni tradizionali, nonché disposizioni destinate a coprire i rischi inerenti alle calamità naturali; che occorre prevedere le misure strutturali relative allo sviluppo dell'agricoltura nei DOM al di fuori dei quadri comunitari di sostegno e dell'iniziativa comunitaria REGIS e LEADER;

    considerando inoltre che la coltura della banana costituisce un'attività essenziale per l'economia di taluni DOM; che la problematica relativa a questa coltura è attualmente oggetto di studio in ambito comunitario, dopodiché verranno prese idonee misure in materia,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il presente regolamento stabilisce misure specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM) per quanto riguarda taluni prodotti agricoli.

    TITOLO I Misure intese a favorire l'approvvigionamento cerealicolo dei DOM, a svilupparvi l'allevamento e a promuovere la risicoltura in Guiana

    Articolo 2

    1. Per ogni anno civile viene effettuato un bilancio del fabbisogno d'approvvigionamento dei DOM in cereali destinati all'alimentazione animale nonché a quella umana.

    2. I prelievi fissati a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (6), non si applicano, entro i limiti quantitativi di cui al paragrafo 1, all'importazione diretta nei DOM:

    a) dei cereali destinati all'alimentazione animale, originari dei paesi in via di sviluppo;

    b) dei cereali destinati all'alimentazione umana, originari dei paesi e territori d'oltremare e degli Stati ACP.

    In caso di difficoltà eccezionali di approvvigionamento cerealicolo dei DOM, l'esenzione dal prelievo può essere estesa:

    a) per i cereali destinati all'alimentazione animale, ai prodotti originari di altri paesi terzi;

    b) per i cereali destinati all'alimentazione umana, ai prodotti originari dei paesi in via di sviluppo.

    3. Per soddisfarne il fabbisogno di cui al paragrafo 1 in termini di quantità, di prezzi e di qualità, l'approvvigionamento dei DOM viene effettuato mediante la mobilitazione, a condizioni equivalenti per l'utente finale, di cereali comunitari detenuti in scorte pubbliche in esecuzione di misure d'intervento e, se del caso, di cereali disponibili sul mercato della Comunità. Le condizioni di queste forniture vengono adottate in funzione segnatamente dei costi, delle diverse fonti di approvvigionamento ed in particolare della base dei prezzi praticati all'esportazione nei paesi terzi.

    4. Il beneficio delle misure di cui ai paragrafi 2 e 3 è subordinato al conseguimento di un reale vantaggio a tutti i livelli, sino al consumatore finale.

    5. Non viene concessa alcuna restituzione all'esportazione dai DOM di cereali e di prodotti trasformati a base di cereali.

    6. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75. Esse comprendono in particolare la determinazione dei quantitativi di cui al paragrafo 1, l'eventuale applicazione delle disposizioni del paragrafo 2, secondo comma e le disposizioni volte a far sì che i vantaggi concessi si ripercuotano effettivamente sino al consumatore finale.

    Articolo 3

    1. Per ciascuna delle campagne di commercializzazione 1991/1992, 1992/1993 e 1993/1994 viene compilato un bilancio del fabbisogno d'approvvigionamento della Guiana in prodotti dei codici NC 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 e 2309 90 53 utilizzati per l'alimentazione degli animali.

    I prelievi fissati a norma dell'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 non si applicano in occasione di importazioni dirette in questo dipartimento provenienti da paesi in via di sviluppo e, in caso di difficoltà eccezionali, provenienti da altri paesi terzi, nei limiti di un quantitativo globale determinato in base al bilancio.

    Per soddisfare il fabbisogno della Guiana in termini di quantitativi, di prezzi e di qualità, l'approvvigionamento viene effettuato, a condizioni equivalenti per l'utente finale, fornendo alimenti per animali fabbricati a partire da cereali trasformati nel resto della Comunità.

    2. Per le campagne di commercializzazione dal 1991/1992 al 1995/1996, è concesso un aiuto forfettario all'ettaro per la produzione di riso nella Guiana. L'importo dell'aiuto è fissato tenendo conto in particolare dei costi di preparazione del suolo.

    3. Viene concesso un aiuto comunitario per la conclusione di contratti di campagna miranti allo smercio e alla commercializzazione, in Guadalupa e in Martinica, di riso raccolto in Guiana, nei limiti di un volume annuo di 8 000 tonnellate di equivalente riso sbiancato.

    Tali contratti sono conclusi tra produttori della Guiana e persone fisiche o giuridiche stabilite in Guadalupa e/o in Martinica.

    L'importo dell'aiuto è pari al 10 % del valore della produzione commercializzata venduta nei due dipartimenti summenzionati. Tale percentuale è portata al 13 % quando il contraente per i produttori è un'associazione o un'unione.

    L'aiuto è versato all'acquirente che commercializza i prodotti nel quadro dei contratti di campagna.

    La Commissione procede periodicamente a una valutazione dell'applicazione di tale misura e rivede il quantitativo fissato nel primo comma in funzione della crescita del fabbisogno di consumo dei due dipartimenti in questione secondo la procedura di cui al paragrafo 5.

    4. Entro il limite di un quantitativo annuale di 8 000 tonnellate, il prelievo fissato in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 non viene applicato all'importazione nell'isola della Riunione di crusca di frumento di cui al codice NC 2302 30, originaria degli Stati ACP.

    5. Sono fissati secondo la procedura prevista, a seconda dei casi, all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 o all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1418/76 (7):

    - i quantitativi che beneficiano del regime previsto al paragrafo 1 e le disposizioni volte a far sì che i vantaggi concessi si ripercuotano effettivamente sino al consumatore finale;

    - l'importo dell'aiuto all'ettaro per la produzione di riso;

    - le altre modalità di applicazione del presente articolo.

    6. Al più tardi sei mesi prima della scadenza dei periodi di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione presenta al Consiglio una valutazione dell'applicazione delle misure in oggetto, corredata eventualmente delle opportune proposte.

    Articolo 4

    1. Sono concessi aiuti per la fornitura ai DOM dei prodotti seguenti, originari della Comunità:

    a) riproduttori di razza pura della specie bovina del codice NC 0102 10 00,

    b) riproduttori di razza pura della specie suina del codice NC 0103 10 00,

    c) riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina dei codici NC 0104 10 10 e 0104 20 10,

    d) cavalli riproduttori di razza pura del codice NC 0101 11 00,

    e) conigli riproduttori di razza pura del codice NC ex 0106 00 10,

    f) pulcini da moltiplicazione o da selezione del codice NC ex 0105 11 00,

    g) uova da cova, altre, destinate alla produzione di pulcini da moltiplicazione o da selezione del codice NC ex 0407 00 19.

    2. Le condizioni per poter beneficiare dei suddetti aiuti tengono conto, in particolare, del fabbisogno di approvvigionamento dei DOM per l'avvio del settore. Gli aiuti sono erogati per la consegna di animali e di prodotti rispondenti ai requisiti della regolamentazione comunitaria.

    3. Gli aiuti sono fissati prendendo in considerazione gli elementi seguenti:

    a) le condizioni ed in particolare i costi di approvvigionamento dei DOM, determinati dalla loro situazione geografica;

    b) prezzi dei prodotti sul mercato comunitario e sul mercato mondiale;

    c) eventuale franchigia dai dazi doganali e/o dai prelievi all'importazioine in provenienza dai paesi terzi;

    d) implicazioni economiche delle sovvenzioni preconizzate.

    4. Non è concessa alcuna restituzione all'esportazione dai DOM dei prodotti di cui al paragrafo 1.

    5. Gli importi degli aiuti di cui al paragrafo 1 e le modalità di applicazione del presente articolo sono fissati secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 (8) o agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi alle organizzazioni comuni di mercato nei settori interessati.

    Per i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato (9), queste misure sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68.

    Articolo 5

    Sono concessi aiuti per il sostegno delle attività tradizionali ed il miglioramento qualitativo della produzione di carni bovine, limitatamente al fabbisogno di consumo dei DOM, valutato nel quadro di un bilancio periodico.

    1) Un aiuto all'ingrasso consiste in un'integrazione di 40 ecu per capo al premio speciale di cui all'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 805/68; l'integrazione può essere concessa per animali di un peso minimo da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 9 del presente regolamento.

    2) Un'integrazione del premio per il mantenimento delle vacche nutrici, previsto al regolamento (CEE) n. 1357/80 (10) del Consiglio, è versata ai produttori di carni bovine dei DOM. L'importo di tale integrazione è pari a 40 ecu per vacca nutrice detenuta dal produttore il giorno del deposito della domanda.

    Articolo 6

    È concesso un aiuto al consumo umano di prodotti freschi a base di latte di vacca, di produzione locale, limitatamente al fabbisogno di consumo dei DOM, valutato periodicamente. L'importo dell'aiuto è di 5 ecu per 100 kg di latte intero. L'importo dell'aiuto è adattato secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 (11) onde assicurare lo smercio regolare sul mercato locale dei prodotti summenzionati. L'aiuto viene versato alle latterie. Il diritto a beneficiare di tale aiuto è subordinato alla condizione che il vantaggio ottenuto si ripercuota effettivamente fino al consumatore.

    Articolo 7

    Durante le campagne dal 1991/1992 al 1994/1995:

    1) i dazi doganali e i prelievi di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 805/68 non vengono applicati all'importazione, a fini di ingrasso, di bovini originari dei paesi terzi e destinati al consumo nei DOM;

    2) è concesso un aiuto per la fornitura, a condizioni di approvvigionamento equivalenti, degli animali di cui al punto 1) originari del resto della Comunità.

    Il numero di animali che beneficiano delle misure previste al primo comma è determinato, sulla base del bilancio di cui all'articolo 5, in misura decrescente, per tener conto dell'evoluzione della produzione locale. Tale numero e l'importo dell'aiuto di cui al primo comma, punto 2) sono fissati secondo la procedura prevista all'articolo 9.

    Al più tardi sei mesi prima della fine della campagna di commercializzazione delle carni bovine 1994/1995, la Commissione presenta al Consiglio una valutazione delle misure contemplate nel presente articolo, eventualmente carredata di opportune proposte.

    Articolo 8

    I prodotti di cui all'articolo 2, all'articolo 3, paragrafo 1, ed agli articoli 4 e 7 non possono essere riesportati verso i paesi terzi né rispediti verso il resto della Comunità, fatte salve le correnti di scambi esistenti tra i DOM.

    Alle stesse condizioni, in caso di trasformazione dei prodotti in questione nei DOM, il suddetto divieto non si applica alle esportazioni tradizionali o alle spedizioni tradizionali verso il resto della Comunità.

    Articolo 9

    La Commissione determina le modalità di applicazione degli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento secondo la procedura prevista rispettivamente all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 o all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68.

    TITOLO II Misure in materia veterinaria e fitosanitaria

    Articolo 10

    1. All'articolo 24, paragrafo 1 della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (12), è aggiunta la frase seguente:

    « o dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 41, per quanto riguarda l'eradicazione di talune malattie caratteristiche dei dipartimenti francesi d'oltremare. »

    2. Nella direttiva 72/462/CEE è inserito l'articolo seguente:

    « Articolo 31 bis

    Fatto salvo l'articolo 17 della direttiva 90/675/CEE (*) e l'articolo 13 della direttiva 91/496/CEE (**), la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 29, derogare alle disposizioni della presente direttiva per quanto riguarda le importazioni nei dipartimenti francesi d'oltremare.

    Al momento dell'adozione delle decisioni di cui al comma precedente, sono fissate secondo la stessa procedura le norme applicabili dopo l'importazione.

    (*) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

    (**) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56. »

    Articolo 11

    1. Le autorità francesi presentano alla Commissione programmi di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Detti programmi precisano in particolare gli obiettivi perseguiti, le azioni da realizzare, la loro durata ed il loro costo. I programmi presentati a norma del presente articolo non riguardano la protezione delle banane.

    2. La Comunità contribuisce al finanziamento di tali programmi sulla base di un'analisi tecnica della situazione regionale.

    3. La partecipazione finanziaria della Comunità e l'importo dell'aiuto sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 16 bis della direttiva 77/93/CEE (13). Secondo la stessa procedura vengono definite le misure che possono beneficiare del finanziamento comunitario.

    Questa participazione può raggiungere il 60 % delle spese sovvenzionabili. Il pagamento è effettuato in base alla documentazione fornita dalle autorità francesi. Se necessario, la Commissione può organizzare delle indagini e farle condurre per proprio conto dagli esperti di cui all'articolo 19 bis della direttiva 77/93/CEE.

    TITOLO III Misure intese a sviluppare il settore ortoflorifrutticolo

    Articolo 12

    Il testo dell'articolo 3, paragrafo 2, quarto trattino del regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni (14), è sostituito dal testo seguente:

    « - ai bovini vivi del codice NC 0102, alle carni bovine in carcasse e quarti dei codici NC ex 0201 ed ex 0202, alle piante vive e prodotti della floricoltura di cui al capitolo 6 della nomenclatura combinata, agli ortofrutticoli freschi di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata non contemplati dal regolamento (CEE) n. 1035/72 nonché alla vaniglia del codice NC 0905 00 00 e alle piante del codice NC 1211, nei dipartimenti d'oltremare. »

    Articolo 13

    1. Un aiuto all'ettaro viene concesso ai produttori e alle associazioni o alle organizzazioni di produttori che realizzano un programma di iniziative approvato dalle autorità competenti dello Stato membro, finalizzato all'incremento della produzione e/o al miglioramento della qualità dei prodotti dei capitoli 6, 7 e 8 della nomenclatura combinata, nonché per la vaniglia del codice NC 0905 00 00 e per le piante del codice NC 1211. Tale aiuto non si applica alle banane.

    Le iniziative sostenute mirano in particolare ad introdurre tecniche di produzione adeguate ed efficaci contro le malattie e i parassiti dei vegetali, nonché a sviluppare la qualità dei prodotti mediante una riconversione varietale e miglioramenti colturali.

    Tali iniziative si inquadrano in programmi della durata minima di tre anni.

    L'aiuto è concesso per programmi riguardanti una superficie minima di 0,5 ettari.

    2. L'importo dell'aiuto comunitario è al massimo di 500 ecu per ettaro. Esso viene versato se il finanziamento pubblico da parte dello Stato membro ammonta ad almeno 300 ecu per ettaro e l'apporto dei produttori, singoli o associati, è di almeno 200 ecu per ettaro. Se la partecipazione dello Stato membro e l'apporto dei produttori sono inferiori ai suddetti importi, l'aiuto comunitario viene ridotto proporzionalmente. L'aiuto è versato annualmente durante l'esecuzione del programma e per un periodo di tre anni.

    3. L'aiuto è maggiorato quando il programma di iniziative viene presentato e realizzato da un'associazione o da un'organizzazione di produttori e prevede, per la sua attuazione, il ricorso all'assistenza tecnica. La maggiorazione dell'aiuto viene concessa per programmi riguardanti una superficie minima di 2 ettari ed il suo importo è di 100 ecu per ettaro.

    Articolo 14

    1. La Comunità partecipa, fino ad un massimo di 200 000 ecu, al finanziamento di uno studio economico di analisi e prospezione sul settore degli ortofrutticoli trasformati nei DOM, da realizzarsi sotto la responsabilità dello Stato membro interessato.

    Detto studio traccia un bilancio economico e tecnico del settore; esso analizza in particolare i dati relativi all'approvvigionamento e ai costi di trasformazione e prospetta le possibilità e le condizioni di sviluppo e di smercio su scala regionale ed internazionale, tenendo conto dei fattori di concorrenza sul mercato mondiale e delle peculiarità dei DOM. Esso traccia un bilancio specifico del settore degli ananas trasformati.

    2. La Commissione adotta idonee proposte alla luce dello studio di cui al paragrafo 1 e le trasmette al Consiglio anteriormente al 1o gennaio 1993.

    Articolo 15

    1. È concesso un aiuto comunitario per la stipulazione di contratti di campagna aventi per oggetto lo smercio e la commercializzazione dei prodotti di cui all'articolo 13, paragrafo 1, raccolti nei DOM. Detto aiuto viene erogato nei limiti di un volume di scambi di 3 000 tonnellate annue per prodotto e per dipartimento.

    I contratti sono stipulati tra singoli produttori o tra associazioni o unioni di produttori, da un lato, e persone fisiche o giuridiche stabilite nel resto della Comunità, dall'altro.

    2. L'importo dell'aiuto è pari al 10 % del valore della produzione commercializzata, franco zona di destinazione.

    3. L'aiuto è concesso all'acquirente che si impegna a commercializzare i prodotti dei DOM in forza dei contratti di cui al paragrafo 1.

    4. Se le azioni di cui al paragrafo 1 sono realizzate da consorzi costituiti, allo scopo di commercializzare i prodotti coltivati nei DOM, da produttori di questi dipartimenti o dalle relative associazioni o unioni e da persone fisiche o giuridiche stabilite nel resto della Comunità, e se i partecipanti s'impegnano a mettere in comune l'esperienza e le cognizioni tecniche necessarie per la realizzazione dell'obiettivo dell'impresa durante un periodo minimo di tre anni, l'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 2 è portato al 13 % del valore della produzione commercializzata annualmente in comune.

    Articolo 16

    Le modalità di applicazione del presente titolo sono adottate secondo la procedura prevista, a seconda dei casi, all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72 (15) o all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 234/68 (16).

    Le modalità relative ai prodotti che non rientrano nelle organizzazioni di mercato istituite dai regolamenti di cui al primo comma vengono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72.

    TITOLO IV Misure a favore del comparto canna - zucchero - rum

    Articolo 17

    Nel caso in cui le autorità francesi presentino un piano di ristrutturazione volto a migliorare le piantagioni e/o a sviluppare la meccanizzazione per rafforzare il comparto canna - zucchero - rum, è concesso un aiuto forfettario all'ettaro a favore della coltura della canna da zucchero.

    L'aiuto viene erogato a singoli piantatori oppure alle associazioni od organizzazioni di piantatori.

    Il finanziamento comunitario dell'aiuto copre per il 60 % le spese sovvenzionabili, se il finanziamento pubblico dello Stato membro è almeno pari al 15 %; se è inferiore, l'aiuto comunitario viene ridotto proporzionalmente.

    Articolo 18

    1. È concesso un aiuto per la trasformazione diretta della canna in rum agricolo, secondo la definizione datane all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), punto 2) del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (17).

    L'aiuto è versato al distillatore a condizione che questi abbia pagato al produttore di canna un prezzo minimo da determinare.

    2. L'aiuto di cui al paragrafo 1 è concesso entro i limiti di un quantitativo globale corrispondente alla quantità media di rum agricolo smerciata nel corso delle tre campagne 1987/1988, 1988/1989 e 1989/1990.

    Articolo 19

    Le modalità di applicazione del presente titolo nonché l'importo degli aiuti e il prezzo minimo di cui all'articolo 17, paragrafo 1 sono determinati secondo la procedura prevista all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 1785/81 (18).

    Al momento dell'adozione delle decisioni di cui al primo comma, si tiene conto in particolare degli obiettivi di produzione nell'ambito del regime dello zucchero, e del fabbisogno di approvvigionamento dei DOM.

    TITOLO V Misure relative alla creazione di un simbolo grafico

    Articolo 20

    1. È istituito un simbolo grafico, allo scopo di favorire la conoscenza ed il consumo dei prodotti di qualità tipici dei DOM, in quanto regioni ultraperiferiche, freschi o trasformati.

    2. Il simbolo grafico viene realizzato tramite bando di gara pubblicato dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    3. Le condizioni d'impiego del simbolo vengono proposte dalle organizzazioni professionali. Le autorità francesi sottopongono queste proposte, accompagnate da un parere, all'approvazione della Commissione.

    L'impiego del simbolo viene controllato dai pubblici poteri o da un organismo riconosciuto dalle competenti autorità francesi.

    4. La Comunità finanzia la realizzazione del simbolo grafico e la sua promozione.

    5. Le modalità per l'applicazione del presente articolo vengono adottate, all'occorrenza, secondo la procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72 o agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti recanti organizzazione comune del mercato.

    TITOLO VI Misure derogatorie in materia strutturale

    Articolo 21

    1. In deroga agli articoli 6, 7 e 12 del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (19), gli aiuti agli investimenti a favore delle aziende agricole situate nei DOM sono concessi alle condizioni seguenti:

    a) per quanto riguarda la produzione suina, non sono richieste le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2328/91;

    b) per quanto riguarda la produzione di uova e pollame, il divieto di cui all'articolo 6, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2328/91 non si applica alle aziende agricole a conduzione familiare, a patto che la loro dimensione sia proporzionata all'esigenza di uno sviluppo equilibrato dei dipartimenti stessi;

    c) per quanto riguarda gli investimenti immobiliari, il valore dell'aiuto di cui all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2328/91 può applicarsi anche agli altri tipi di investimenti;

    d) in deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2328/91, le spese relative al primo acquisto di suini e pollame vivi possono essere prese in considerazione nel quadro del regime di aiuto agli investimenti di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del suddetto regolamento.

    Le disposizioni di cui al primo comma, lettere a), b) e d) sono applicabili soltanto a condizione che gli allevamenti siano condotti in modo compatibile con le esigenze di protezione degli animali e di salvaguardia dell'ambiente e che la produzione sia destinata al mercato interno dei DOM.

    2. In deroga all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2328/91, l'indennità compensativa di cui all'articolo 19 del medesimo regolamento può essere concessa nei DOM per tutte le colture vegetali, purché condotte secondo metodi compatibili con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente, limitatamente ad un reddito massimo per azienda da determinare.

    Inoltre, le vacche il cui latte è destinato al mercato interno dei DOM possono essere conteggiate ai fini del calcolo dell'indennità compensativa in tutte le zone dei DOM definite all'articolo 3, paragrafi 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (20), limitatamente a 20 capi.

    3. La Commissione, conformemente alla procedura prevista all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88 (21):

    1) stabilisce le modalità di applicazione del presente articolo,

    2) può decidere, su istanza motivata delle autorità francesi:

    a) di derogare al massimale d'investimento di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2328/91;

    b) di derogare all'articolo 12, paragrafo 1 e all'articolo 13, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (22), nonché alle disposizioni corrispondenti del regolamento (CEE) n. 867/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della silvicoltura (23), al fine di estendere il beneficio di tali disposizioni a taluni prodotti essenziali importati da paesi terzi, a condizione che i prodotti trasformati e/o commercializzati siano destinati esclusivamente al mercato interno dei DOM.

    TITOLO VII Disposizioni finali

    Articolo 22

    Le misure previste dal presente regolamento, eccetto gli articoli 10, 11, 12 e 21, costituiscono interventi destinati a stabilizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70 (24).

    Articolo 23

    1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annua sull'attuazione delle misure previste nel presente regolamento, corredata, se del caso, di proposte concernenti le misure di adeguamento che risultassero necessarie per realizzare gli obiettivi del programma Poseidom.

    2. Al termine del terzo anno di applicazione del regime, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione generale sulla situazione economica dei DOM che illustri l'impatto delle azioni realizzate in esecuzione del presente regolamento.

    Alla luce delle conclusioni della relazione, la Commissione presenta, se necessario, gli adeguamenti appropriati.

    Articolo 24

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1991. Per il Consiglio

    Il Presidente

    H. VAN DEN BROEK

    (1) GU n. C 149 dell'8. 6. 1991, pag. 6. (2) GU n. C 326 del 13. 12. 1991. (3) Parere reso il 30 ottobre 1991 (non ancora pubblicato nella GU). (4) GU n. L 399 del 30. 12. 1989, pag. 39. (5) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 91/497/CEE (GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 69). (6) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23). (7) GU n. L 166 del 25. 6. 1975, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1806/89 (GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1). (8) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1628/91 (GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16). (9) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 16. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 789/89 (GU n. L 85 del 30. 3. 1991, pag. 3). (10) GU n. L 140 del 5. 6. 1980, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (GU n. L 353 del 17. 12. 1991, pag. 23). (11) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1630/91 (GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 19). (12) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19. Decisione modificata, da ultimo, dalla decisione 91/133/CEE (GU n. L 66 del 13. 3. 1991, pag. 18). (13) Gu n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 91/27/CEE (GU n. L 16 del 22. 1. 1991, pag. 29). (14) GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3808/89 (GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 1). (15) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1623/91 (GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 8). (16) GU n. L 55 del 2. 3. 1968, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3991/87 (GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 19). (17) GU n. L 160 del 12. 6. 1989, pag. 1. (18) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 464/91 (GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22). (19) GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1. (20) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1. Direttiva modificata, da ultimo, da regolamento (CEE) n. 797/85 (GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1). (21) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1. (22) GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23). (23) GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 7. (24) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

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