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Document 31991R3406

REGOLAMENTO (CEE) N. 3406/91 DELLA COMMISSIONE del 22 novembre 1991 relativo a varie forniture di cereali a titolo di aiuto alimentare

GU L 321 del 23.11.1991, pp. 10–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/03/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3406/oj

31991R3406

REGOLAMENTO (CEE) N. 3406/91 DELLA COMMISSIONE del 22 novembre 1991 relativo a varie forniture di cereali a titolo di aiuto alimentare -

Gazzetta ufficiale n. L 321 del 23/11/1991 pag. 0010 - 0012


REGOLAMENTO (CEE) N. 3406/91 DELLA COMMISSIONE del 22 novembre 1991 relativo a varie forniture di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare (3), stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 300 t di cereali;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 (5); che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano;

considerando che è stato constatato che, per motivi in particolare logistici, non è possibile aggiudicare alcune forniture in occasione del primo e del secondo periodo di presentazione delle offerte; che, per evitare di ripetere la pubblicazione dei bandi di gara, è opportuno indire un terzo periodo per la presentazione delle offerte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6. (3) GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1. (4) GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1. (5) GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

ALLEGATO

1. Azione n. (1): 915/91.

2. Programma: 1991.

3. Beneficiario (6): CICR, 19, avenue de la Paix, CH-1202 Genève (tel. 734 60 01; telex 22269 CICR CH).

4. Rappresentante del beneficiario (2): Délégation du CICR, immeuble de Makarem, rue de Koweit, Hamra, Ras-Beyrouth, Beyrouth / Liban [tel. (009611) 80 17 91/2; telex 20330 CICR LE)].

5. Luogo o paese di destinazione: Libano.

6. Prodotto da mobilitare: Paste alimentari (spaghetti).

7. Caratteristiche e qualità della merce (3): spaghetti; vedi elenco pubblicato nella GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, II.C.1 a).

8. Quantitativo globale: 150 t (300 t di cereali).

9. Numero dei lotti: 1.

10. Condizionamento e marcatura (7): vedi elenco pubblicato nella GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, II.C.2.a) (cartoni di 25 kg) e II.C.3.

Iscrizioni in lingua francese.

Iscrizioni supplementari sull'imballaggio: « LB-254 - BEYROUTH ».

11. Modo di mobilitazione del prodotto: sul mercato della Comunità.

12. Stadio di fornitura: Reso porto di sbarco - sbarcato.

13. Porto d'imbarco: -

14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario: -

15. Porto di sbarco: Beyrouth.

16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco: -

17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 6 al 20. 1. 1992.

18. Data limite per la fornitura: 10. 2. 1992.

19. Procedura per determinare le spese di fornitura: gara.

20. Scadenza per la presentazione delle offerte: 10. 12. 1991, ore 12.

21. A. In caso di seconda gara:

a) scadenza per la presentazione delle offerte: 17. 12. 1991, ore 12;

b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 13 al 27. 1. 1992;

c) data limite per la fornitura: 17. 2. 1992.

B. In caso di terza gara:

a) scadenza per la presentazione delle offerte: 7. 1. 1992, entro e non oltre le ore 12;

b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 27. 1 al 10. 2. 1992;

c) data limite per la fornitura: 2. 3. 1992.

22. Importo della garanzia di gara: 5 ECU/t.

23. Importo della garanzia di fornitura: 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.

24. Indirizzo a cui inviare le offerte (4):

Bureau de l'aide alimentaire

À l'attention de Monsieur N. Arend

Bâtiment Loi 120, bureau 7/46

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles

Telex 22037 AGREC B o 25670 AGREC B.

25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (5): restituzione applicabile il 25. 11. 1991, fissata dal regolamento (CEE) n. 3204/91 della Commissione (GU n. L 303 dell'1. 11. 1991, pag. 54).

Note

(1) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.

(2) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare:

vedi elenco pubblicato nella GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 33.

(3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione, non sono superate.

Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137.

L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:

- certificato fitosanitario,

- certificato d'origine.

(4) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87, preferibilmente:

- per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato,

- oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles:

- 235 01 30,

- 236 10 97,

- 235 01 32,

- 236 20 05,

- 236 33 04.

(5) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 24. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione, al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.

(6) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari e per la loro distribuzione.

(7) Da spedire in container di 20 piedi.

La franchigia di detenzione dei contenitori deve essere almeno di quindici (15) giorni.

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