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Document 31991R3243
Commission Regulation (EEC) No 3243/91 of 6 November 1991 concerning the stopping of fishing for Atlantic redfish by vessels flying the flag of a Member State
REGOLAMENTO (CEE) N. 3243/91 DELLA COMMISSIONE del 6 novembre 1991 relativo alla sospensione della pesca dello scorfano da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro
REGOLAMENTO (CEE) N. 3243/91 DELLA COMMISSIONE del 6 novembre 1991 relativo alla sospensione della pesca dello scorfano da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro
GU L 307 del 8.11.1991, p. 13–13
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991
REGOLAMENTO (CEE) N. 3243/91 DELLA COMMISSIONE del 6 novembre 1991 relativo alla sospensione della pesca dello scorfano da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro -
Gazzetta ufficiale n. L 307 del 08/11/1991 pag. 0013 - 0013
REGOLAMENTO (CEE) N. 3243/91 DELLA COMMISSIONE del 6 novembre 1991 relativo alla sospensione della pesca dello scorfano da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3483/88 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, considerando che il regolamento (CEE) n. 3934/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, che fissa, per il 1991, la possibilità di catture per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche nella zona di regolamentazione definita dalla convenzione NAFO (3), prevede dei contingenti di scorfano per il 1991; considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato; considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di scorfano nelle acque della zona NAFO 3M da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro hanno esaurito il contingente assegnato per il 1991, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Si ritiene che le catture di scorfano nelle acque della zona NAFO 3M eseguite da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato alla Comunità per il 1991. La pesca dello scorfano nelle acque della zona NAFO 3M eseguita da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1991. Per la Commissione Manuel MARÍN Vicepresidente (1) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2. (3) GU n. L 378 del 31. 12. 1990, pag. 69.