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Document 31991R2899

REGOLAMENTO (CEE) N. 2899/91 DEL CONSIGLIO del 1o ottobre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 3905/88 e abroga il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni nella Comunità di filati di poliesteri originari del Messico

GU L 275 del 2.10.1991, pp. 21–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/06/1996; abrog. impl. da 396R1074

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/2899/oj

31991R2899

REGOLAMENTO (CEE) N. 2899/91 DEL CONSIGLIO del 1o ottobre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 3905/88 e abroga il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni nella Comunità di filati di poliesteri originari del Messico -

Gazzetta ufficiale n. L 275 del 02/10/1991 pag. 0021 - 0023


REGOLAMENTO (CEE) N. 2899/91 DEL CONSIGLIO del 1o ottobre 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 3905/88 e abroga il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni nella Comunità di filati di poliesteri originari del Messico

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 14,

vista la proposta della Commissione presentata previa consultazione del comitato consultivo istituito dal regolamento suddetto,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

(1) Nel novembre 1990 la Commissione, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2), ha annunciato l'apertura di una procedura di riesame di misure antidumping relative alle importazioni di filati di poliesteri originari del Messico, in conformità dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88 e ha iniziato un'inchiesta. Le misure in questione erano dazi definitivi sulle importazioni di filati di poliesteri originari del Messico, istituiti dal regolamento (CEE) n. 3905/88 del Consiglio (3).

(2) La procedura è stata avviata in seguito ad una domanda, presentata nel settembre 1990 da alcuni esportatori del Messico, che adduceva una modifica delle circostanze dopo l'istituzione del dazio antidumping definitivo. Nella domanda si affermava tra l'altro che le importazioni nella Comunità di filati di poliesteri originari del Messico non erano più effettuate a prezzi di dumping. Gli elementi di prova contenuti nella domanda sono stati considerati sufficienti per giustificare l'apertura della procedura.

(3) La Commissione ha ufficialmente informato gli esportatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e il ricorrente della procedura originale, il « comité international de la rayonne et des fibres synthétiques » (CIRFS), che rappresenta l'industria comunitaria, e ha offerto alle parti interessate l'opportunità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

(4) Gli esportatori e il CIRFS hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto.

(5) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della presente procedura e ha svolto inchieste presso le sedi dei seguenti produttori/esportatori messicani:

- Fibras químicas SA, Monterrey, Messico,

- Nylon de México SA, Monterrey, Messico,

- Kimex SA, México City,

- Fibras sintéticas SA, México City

- Celanese Mexicana SA, Mexico City.

(6) L'inchiesta relativa al dumping riguardava il periodo compreso tra il 1o gennaio 1990 e il 30 settembre 1990 (periodo dell'inchiesta).

B. PRODOTTI IN ESAME

1. Definizione dei prodotti

(7) I prodotti in questione sono i filati di poliesteri parzialmente orientati, non testurizzati (POY), del codice NC 5402 42 00 e i filati di poliesteri testurizzati (PTY), dei codici NC 5402 33 10 e 5402 33 90.

2. Descrizione dei prodotti

(8) I POY sono utilizzati per produrre, tra l'altro, i PTY, di cui esistono diverse qualità e numerosi tipi.

(9) Le tre qualità di PTY sono le seguenti:

- prima qualità:

filato meccanicamente perfetto, garantito per la tintura;

- seconda qualità:

filato meccanicamente perfetto, non garantito per la tintura (solo bianco);

- terza qualità:

filato di qualità inferiore.

La proporzione di ciascuna qualità prodotta dipende dall'efficienza del processo di produzione. Gli esportatori producono le tre qualità di PTY.

(10) Nei diversi tipi di PTY lo spessore e il peso relativi sono espressi in unità di dtex, che corrisponde al peso in grammi di 10 000 metri di filato. (Talvolta l'unità usata è il denaro, con un rapporto di 1.1 denaro per 1 dtex). Il filato è quindi tanto più fine quanto più diminuisce il numero di dtex. Ogni tipo di filato contiene inoltre un certo numero di filamenti costituenti per un determinato dtex. Il valore del filato aumenta proporzionalmente al numero di filamenti.

C. DUMPING

1. Valore normale

(11) Il valore normale è stato calcolato separatamente per ogni mese (in considerazione dell'elevato tasso di inflazione in Messico) e per i singoli tipi e qualità di filati.

(12) In linea di massima il valore normale è stato stabilito in base al prezzo effettivamente pagato o pagabile per il prodotto venduto sul mercato interno.

(13) Per quanto riguarda due esportatori, nel periodo dell'inchiesta il prezzo applicato sul mercato interno era costantemente e sensibilmente inferiore al costo di produzione. È stato pertanto considerato opportuno determinare un valore normale costruito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 2423/88. Il valore normale è stato stabilito in base ai costi di produzione degli esportatori stessi, ai quali è stato aggiunto un margine di utile del 6 %, corrispondente al profitto realizzato dagli altri esportatori messicani sulle vendite remunerative sul mercato interno, che è stato considerato ragionevole.

2. Prezzo all'esportazione

(14) I prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto esportato nella Comunità.

3. Confronto

(15) Il valore normale per tipo e qualità (calcolato in media ponderata mensile) è stato confrontato con i prezzi all'esportazione dei tipi e delle qualità equivalenti per i mesi corrispondenti, prendendo in esame le singole transazioni. Sono state accolte le richieste di adeguamenti per quanto riguarda le differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi e che sono in rapporto diretto con le vendite in esame, quando sono stati presentati elementi di prova soddisfacenti. Tutti i confronti sono stati effettuati allo stadio franco fabbrica.

4. Margini di dumping

(16) Fatta eccezione per un esportatore di PTY, il cui margine di dumping (0,53 %) è stato considerato minimo secondo la consueta prassi della Commissione, non sono state accertate pratiche di dumping nei confronti delle importazioni di PTY e di POY originari del Messico.

(17) Il Consiglio conferma le conclusioni della Commissione in materia di dumping.

D. CONCLUSIONE

1. Abrogazione delle misure antidumping

(18) Dall'inchiesta è emerso che le importazioni di filati di poliesteri originari del Messico non sono più oggetto di pratiche di dumping. Il Consiglio rileva che l'assenza di pratiche di dumping, rispetto ad un volume significativo di importazioni, si è protratta per un periodo sufficientemente lungo ed è stata confermata sui mercati d'esportazione al di fuori della Comunità. Il Consiglio conclude pertanto che il comportamento degli esportatori messicani, in particolare in materia di politica di determinazione dei prezzi, è mutato in modo durevole, in considerazione della modifica delle circostanze. Il Consiglio ritiene che le misure antidumping relative alle importazioni di filati di poliesteri originari del Messico non siano né giustificate, né necessarie e che pertanto debbano essere abolite.

(19) Gli esportatori e il ricorrente hanno chiesto e ottenuto di essere sentiti dalla Commissione.

Gli esportatori e il ricorrente hanno chiesto e ottenuto di essere informati sui principali fatti e considerazioni in base ai quali si proponeva di raccomandare l'abrogazione delle misure antidumping sulle importazioni di filati di poliesteri originari del Messico.

È stato fissato un termine entro il quale le parti potevano comunicare le loro osservazioni sulle informazioni ricevute. Si è tenuto debitamente conto di tali osservazioni.

(20) Poiché le importazioni dei prodotti originari della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Turchia erano tanto rilevanti da essere considerate complessivamente causa di pregiudizio sostanziale nel periodo dell'inchiesta originale, l'abrogazione delle misure antidumping relative alle importazioni di filati di poliesteri originari del Messico non può esercitare alcun effetto sulla validità delle misure antidumping istituite sulle importazioni dello stesso prodotto originario della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Turchia.

2. Modifica del regolamento (CEE) n. 3905/88

(21) Il regolamento (CEE) n. 3905/88 relativo alle importazioni di filati di poliesteri originari del Messico, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Turchia deve essere modificato per abrogare il dazio antidumping definitivo istituito da detto regolamento sulle importazioni dal Messico.

(22) Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3905/88 relative alle importazioni dello stesso prodotto originario della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Turchia rimangono invariate.

(23) La modifica, che si riferisce unicamente alle importazioni originarie del Messico, non incide sulla scadenza del dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di filati di poliesteri originari della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Turchia.

La data della scadenza delle misure relative ai paesi suddetti è tuttora determinata dalla data dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3905/88,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3905/88 il termine « Messico » è soppresso.

All'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3905/88 il trattino seguente è soppresso:

« - 15,8 % per i filati detti POY originari del Messico, fatta eccezione per quelli prodotti o venduti per l'esportazione nella Comunità dalla società Celanese Mexicana SA, Messico, la quale è esonerata dal dazio; ».

Articolo 2

All'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3905/88 il termine « Messico » è soppresso.

All'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3905/88 il trattino seguente è soppresso:

« - 26,7 % per i filati detti PTY originari del Messico. I dazi seguenti si applicano ai filati detti PTY prodotti o venduti per l'esportazione nella Comunità dalle società sottoelencate:

- Celanese Mexicana SA, México: 15,9 %

- Fibras químicas SA, Monterey: 5,8 %

- Kimex SA, México: 18,7 % »

Le restanti disposizioni del regolamento (CEE) n. 3905/88 rimangono invariate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1o ottobre 1991. Per il Consiglio

Il Presidente

H. VAN DEN BROEK

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. (2) GU n. C 289 del 17. 11. 1990, pag. 7. (3) GU n. L 347 del 16. 12. 1988, pag. 10.

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