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Document 31991R2833
Council Regulation (EEC) No 2833/91 of 23 September 1991 extending the validity of the provisional anti-dumping duty on imports of oxalic acid originating in India and China
REGOLAMENTO (CEE) N. 2833/91 DEL CONSIGLIO del 23 settembre 1991 che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido ossalico originario dell' India e della Cina
REGOLAMENTO (CEE) N. 2833/91 DEL CONSIGLIO del 23 settembre 1991 che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido ossalico originario dell' India e della Cina
GU L 272 del 28.9.1991, p. 2–2
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 02/12/1991
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Extended validity | 31991R1472 | 02/12/1991 |
REGOLAMENTO (CEE) N. 2833/91 DEL CONSIGLIO del 23 settembre 1991 che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido ossalico originario dell' India e della Cina -
Gazzetta ufficiale n. L 272 del 28/09/1991 pag. 0002 - 0002
REGOLAMENTO (CEE) N. 2833/91 DEL CONSIGLIO del 23 settembre 1991 che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido ossalico originario dell'India e della Cina IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 11, vista la proposta della Commissione, considerando che con il regolamento (CEE) n. 1472/91 (2) la Commissione ha in particolare istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido ossalico originario dell'India e della Cina; considerando che l'esame dei fatti non è ancora concluso e che la Commissione ha comunicato agli esportatori notoriamente interessati la propria intenzione di proporre una proroga del dazio provvisorio per un ulteriore periodo di due mesi; considerando che gli esportatori non hanno mosso obiezioni, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È prorogato per un periodo di due mesi il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido ossalico originario dell'India e della Cina istituito con il regolamento (CEE) n. 1472/91. L'applicazione del dazio cessa se, prima della scadenza di detto periodo, il Consiglio adotta misure definitive o il procedimento viene chiuso in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2423/88. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 23 settembre 1991. Per il Consiglio Il Presidente P. BUKMAN (1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. (2) GU n. L 138 dell'1. 6. 1991, pag. 62.