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Dokumentas 31991R1725

REGOLAMENTO (CEE) N. 1725/91 DEL CONSIGLIO del 13 giugno 1991 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2194/85 che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i semi di soia

GU L 162 del 26.6.1991, p. 37–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Dokumento teisinis statusas Nebegalioja, Galiojimo pabaigos data: 01/01/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1725/oj

31991R1725

REGOLAMENTO (CEE) N. 1725/91 DEL CONSIGLIO del 13 giugno 1991 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2194/85 che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i semi di soia -

Gazzetta ufficiale n. L 162 del 26/06/1991 pag. 0037 - 0037


REGOLAMENTO (CEE) N. 1725/91 DEL CONSIGLIO del 13 giugno 1991 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2194/85 che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i semi di soia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1724/91 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione (3),

considerando che il regolamento (CEE) n. 2194/85 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1231/89 (5), ha adottato i criteri di determinazione del prezzo del mercato mondiale per i semi di soia; che è opportuno rendere più flessibili tali criteri alla luce dell'esperienza acquisita per i semi di colza e di girasole,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2194/85 è completato dall'aggiunta del testo del paragrafo seguente:

«4. La Commissione può adeguare il prezzo del mercato mondiale mediante l'applicazione di un importo positivo o negativo. In caso di adeguamento negativo, questo non può superare la differenza fra il prezzo mondiale dei semi e il prezzo ricostituito in base al valore delle quantità medie di olio e di panelli ottenute dalla trasformazione, nella Comunità, di 100 chilogrammi di semi, diminuendo detto valore di un importo corrispondente ai costi di trasformazione dei semi in olio e in panelli.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o settembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BODRY

(1) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.(2) Vedi pagina 35 della presente Gazzetta ufficiale.(3) GU n. C 104 del 19. 4. 1991, pag. 42.(4) GU n. L 204 del 2. 8. 1985, pag. 1.(5) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 24.

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