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Document 31991R0729
Council Regulation (EEC) No 729/91 of 21 March 1991 amending Regulation (EEC) No 1521/76 on imports of olive oil originating in Morocco
REGOLAMENTO (CEE) N. 729/91 DEL CONSIGLIO del 21 marzo 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 1521/76 relativo alle importazioni di olio d' oliva originario del Marocco
REGOLAMENTO (CEE) N. 729/91 DEL CONSIGLIO del 21 marzo 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 1521/76 relativo alle importazioni di olio d' oliva originario del Marocco
GU L 80 del 27.3.1991, p. 2–2
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 12/07/1992; abrog. impl. da 392R1901
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifies | 31976R1521 | sostituzione | articolo 1.B | 28/03/1991 | |
| Implicit repeal | 31988R4015 | 29/03/1991 |
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Implicitly repealed by | 31992R1901 | 13/07/1992 |
REGOLAMENTO (CEE) N. 729/91 DEL CONSIGLIO del 21 marzo 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 1521/76 relativo alle importazioni di olio d' oliva originario del Marocco -
Gazzetta ufficiale n. L 080 del 27/03/1991 pag. 0002 - 0002
REGOLAMENTO (CEE) N. 729/91 DEL CONSIGLIO del 21 marzo 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 1521/76 relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione, considerando che l'articolo 17 e l'allegato B dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (1) prevedono, all'importazione nella Comunità d'olio d'oliva dei codici NC 1509 10 10, 1509 10 90 e 1510 00 10 - a condizione che il suddetto paese riscuota una tassa all'esportazione - una riduzione forfettaria, pari a 0,60 ecu per 100 chilogrammi, del prelievo applicabile a codesto olio, nonché una riduzione del prelievo stesso corrispondente all'importo della tassa speciale, a concorrenza di 12,09 ecu per 100 chilogrammi ai sensi della diminuzione contemplata all'articolo succitato e 12,09 ecu per 100 chilogrammi ai sensi dell'importo aggiuntivo previsto all'allegato B sopra menzionato; considerando che il regolamento (CEE) n. 1521/76 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4015/88 (3), ha modificato le modalità di applicazione dell'accordo di cui sopra; considerando che le parti contraenti hanno convenuto, tramite scambio di lettere, di fissare l'importo aggiuntivo a 12,09 ecu per 100 chilogrammi per il periodo dal 1o novembre 1987 al 31 dicembre 1991; considerando che occorre modificare in questo senso il regolamento (CEE) n. 1521/76, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il testo dell'articolo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1521/76 è sostituito dal testo seguente: « b) di un importo pari alla tassa speciale all'esportazione riscossa dal Marocco per tale olio nei limiti di 12,09 ecu per 100 chilogrammi, importo maggiorato, dal 1o novembre 1987 al 31 dicembre 1991, di 12,09 ecu per 100 chilogrammi. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 21 marzo 1991. Per il Consiglio Il Presidente G. WOHLFART (1) GU n. L 264 del 27. 9. 1978, pag. 2. (2) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43. (3) GU n. L 358 del 27. 12. 1988, pag. 2.