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Document 31991R0728

REGOLAMENTO (CEE) N. 728/91 DEL CONSIGLIO del 21 marzo 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 1514/76 relativo alle importazioni di olio d' oliva originario dell' Algeria

GU L 80 del 27.3.1991, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/07/1992; abrog. impl. da 392R1900

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/728/oj

31991R0728

REGOLAMENTO (CEE) N. 728/91 DEL CONSIGLIO del 21 marzo 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 1514/76 relativo alle importazioni di olio d' oliva originario dell' Algeria -

Gazzetta ufficiale n. L 080 del 27/03/1991 pag. 0001 - 0001


REGOLAMENTO (CEE) N. 728/91 DEL CONSIGLIO del 21 marzo 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 1514/76 relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 16 e l'allegato B dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria (1) prevedono, all'importazione nella Comunità d'olio d'oliva dei codici NC 1509 10 10, 1509 10 90 e 1510 00 10 - a condizione che il suddetto paese riscuota una tassa all'esportazione - una riduzione forfettaria, pari a 0,60 ecu per 100 chilogrammi, del prelievo applicabile a codesto olio, nonché una riduzione del prelievo stesso corrispondente all'importo della tassa speciale, a concorrenza di 12,09 ecu per 100 chilogrammi ai sensi della diminuzione contemplata all'articolo succitato e 12,09 ecu per 100 chilogrammi ai sensi dell'importo aggiuntivo previsto all'allegato B sopra menzionato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1514/76 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4014/88 (3), ha dato applicazione all'accordo di cui sopra;

considerando che le parti contraenti hanno convenuto, tramite scambio di lettere, di fissare l'importo aggiuntivo a 12,09 ecu per 100 chilogrammi per il periodo dal 1° novembre 1987 al 31 dicembre 1991;

considerando che occorre modificare in questo senso il regolamento (CEE) n. 1514/76,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1

Il testo dell'articolo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1514/76 è sostituito dal testo seguente:

« b) di un importo pari alla tassa speciale all'esportazione riscossa dall'Algeria per tale olio nei limiti di 12,09 ecu per 100 chilogrammi; questo importo è maggiorato, dal 1° novembre 1987 al 31 dicembre 1991, di 12,09 ecu per 100 chilogrammi. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 marzo 1991. Per il Consiglio

Il Presidente

G. WOHLFART (1) GU n. L 263 del 27. 9. 1978, pag. 2. (2) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24. (3) GU n. L 358 del 27. 12. 1988, pag. 1.

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