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Document 31991R0307

    Regolamento (CEE) n. 307/91 del Consiglio, del 4 febbraio 1991, relativo al potenziamento dei controlli di talune spese a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia»

    GU L 37 del 9.2.1991, p. 5–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1997

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/307/oj

    31991R0307

    Regolamento (CEE) n. 307/91 del Consiglio, del 4 febbraio 1991, relativo al potenziamento dei controlli di talune spese a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia»

    Gazzetta ufficiale n. L 037 del 09/02/1991 pag. 0005 - 0007
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 36 pag. 0128
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 36 pag. 0128


    REGOLAMENTO (CEE) N. 307/91 DEL CONSIGLIO del 4 febbraio 1991 relativo al potenziamento dei controlli di talune spese a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione « garanzia »

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (3), gli Stati membri adottano le misure necessarie per accertare se le operazioni finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) siano state effettivamente e regolarmente effettuate, allo scopo di prevenire e perseguire le irregolarità, nonché recuperare le somme perse in conseguenza di irregolarità o di negligenza;

    considerando che devono essere potenziati i controlli e la ricerca di frodi ed irregolarità all'esportazione di prodotti agricoli e di prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, nonché nel quadro delle misure applicabili a taluni settori o a taluni prodotti;

    considerando che gli Stati membri devono essere incoraggiati ad adottare misure volte a potenziare i controlli per quanto riguarda gli aspetti citati;

    considerando che lo sforzo finanziario connesso può costituire, per taluni Stati membri, un onere supplementare elevato, tenuto conto oltretutto dei vincoli imposti nell'ambito del regolamento (CEE) n. 386/90 (4) che determina il tipo e la frequenza dei controlli sulle merci e che è opportuno prevedere una partecipazione finanziaria della Comunità per un certo periodo;

    considerando che occorre tener conto della diversità che presentano le strutture amministrative dei vari Stati membri e dare a questi ultimi la possibilità di intraprendere azioni volte a potenziare i controlli secondo modalità diverse,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1

    1. Qualora uno Stato membro provveda, conformemente al paragrafo 2, ad intensificare i controlli e la ricerca delle frodi e delle irregolarità all'esportazione di prodotti agricoli e di prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, la Comunità assume a proprio carico, per un periodo di cinque anni a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, una parte:

    - delle rimunerazioni degli agenti di cui al paragrafo 2 che occupino posti supplementari creati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, stabilite forfettariamente per tutta la Comunità,

    - delle spese di formazione e di informazione degli agenti assegnati ai compiti di cui al paragrafo 2,

    - delle spese necessarie per fornire agli agenti assegnati ai compiti di cui al paragrafo 2 il materiale di cui necessitano,

    - delle spese derivanti dai controlli la cui esecuzione è affidata alle società di sorveglianza ed ai laboratori riconosciuti di cui al paragrafo 2,

    limitatamente ad un importo di 10 milioni di ecu all'anno.

    La partecipazione finanziaria della Comunità si fa in misura del 50 % per i primi tre anni e del 25 % per il quarto e quinto anno.

    L'importo è suddiviso ogni anno dalla Commissione tra gli Stati membri che ne fanno richiesta, proporzionalmente alla media delle spese da essi sostenute per restituzioni all'esportazione di prodotti agricoli e di prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, prese in considerazione per i due ultimi esercizi finanziari, ai sensi dell'articolo 101 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (6). Tuttavia, durante i primi tre anni, l'importo adottato per le spese per le restituzioni è equivalente, per la Spagna, ad almeno due terzi di quello preso in considerazione per l'Italia e, per il Portogallo, ad almeno due terzi di quello preso in considerazione per la Grecia.

    2. L'intensificazione dei controlli di cui al paragrafo 1 può consistere nelle seguenti operazioni:

    - adibire agenti all'esecuzione dei seguenti compiti:

    - verifica quantitativa e qualitativa dei prodotti destinati all'esportazione, nell'ottica della concessione di restituzioni,

    - ricerca e perseguimento delle frodi e delle irregolarità nei settori di cui al paragrafo 1;

    - incaricare società riconosciute, specializzate in sorveglianza, o laboratori riconosciuti:

    - della verifica quantitativa e qualitativa dei prodotti destinati all'esportazione, nell'ottica della concessione di restituzioni,

    - dell'accertamento dell'importazione dei prodotti in questione nel paese terzo destinatario.

    3. Le società di sorveglianza e i laboratori riconosciuti di cui al paragrafo 2 devono fornire la massima garanzia di indipendenza. In particolare, essi non possono intervenire nelle operazioni controllate o in operazioni di esportazione analoghe in quanto esportatori, commissionari in dogana, trasportatori, agenti nella Comunità o in un paese terzo, destinatari o titolari di depositi o a qualsiasi altro titolo che possa dare origine a conflitto di interessi. Articolo 2

    1. Se uno Stato membro dispone di uno o più servizi, settori di servizi, o agenzie, o ne costituisce, con l'incarico, in particolare, di controllare una o più delle misure di cui al paragrafo 2, di ricercare e perseguire le frodi e le irregolarità relative a tali misure, la Comunità assume a proprio carico, per un periodo di cinque anni a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, una parte:

    - delle rimunerazioni degli agenti assegnati a detto servizio o agenzia e che occupino posti supplementari creati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, stabilite forfettariamente per tutta la Comunità,

    - delle spese di formazione e di informazione degli agenti assegnati a tale servizio o agenzia,

    - delle spese necessarie per fornire a questi agenti il materiale di cui necessitano,

    limitatamente ad un importo di 10 milioni di ecu all'anno.

    La partecipazione finanziaria della Comunità si fa in misura del 50 % per i primi tre anni e del 25 % per il quarto e quinto anno.

    L'importo è suddiviso ogni anno dalla Commissione, tra gli Stati membri che ne fanno richiesta, proporzionalmente alla media delle spese da essi sostenute per le misure di cui al paragrafo 2, prese in considerazione per i due ultimi esercizi finanziari, ai sensi dell'articolo 101 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977. Tuttavia, durante i primi tre anni, l'importo adottato a titolo delle spese per queste misure è perlomeno equivalente, per la Spagna, ai due terzi di quello preso in considerazione per l'Italia e, per il Portogallo, ai due terzi di quello preso in considerazione per la Grecia.

    2. Il controllo di cui al paragrafo 1 può riguardare:

    a) gli aiuti per ettaro,

    b) l'aiuto al ritiro di seminativi dalla produzione,

    c) i premi previsti nei settori delle carni bovine e carni ovine e caprine,

    d) gli aiuti per i semi oleosi,

    e) le misure previste nel settore vitivinicolo,

    f) le misure previste nel settore degli ortofrutticoli,

    g) le misure previste nel settore del tabacco,

    h) le misure previste per le uve secche,

    i) l'aiuto per il cotone.

    3. L'agenzia di cui al paragrafo 1 gode di piena autonomia amministrativa e finanziaria. Essa opera in maniera affatto autonoma dalle strutture amministrative esistenti per quanto riguarda l'assunzione del personale, l'organizzazione della propria attività, l'espletamento dei propri compiti e la realizzazione delle spese connesse, fatta salva la sorveglianza generale esercitata dallo Stato membro.

    Lo statuto dell'agenzia ne garantisce l'indipendenza dai beneficiari, anche indiretti, della misura su cui essa esercita il controllo o dai loro rappresentanti, nonché dai professionisti operanti nello stesso settore.

    Lo Stato membro le conferisce i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico affidatole di cui al paragrafo 1. Articolo 3

    La partecipazione finanziaria della Comunità di cui al presente regolamento non può essere cumulata con quelle previste, per i settori di cui agli articoli 1 e 2, da altri regolamenti, in particolare:

    - il regolamento (CEE) n. 283/72 del Consiglio, del 7 febbraio 1972, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune, nonché all'instaurazione di un sistema di informazione in questo settore (7);

    - il regolamento (CEE) n. 765/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al potenziamento dei servizi di controllo della qualità dei prodotti agricoli in Grecia (8);

    - il regolamento (CEE) n. 2048/89 del Consiglio, del 19 giugno 1989, che fissa le norme generali relative ai controlli nel settore vitivinicolo (9);

    - il regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione « garanzia », e che abroga la direttiva 77/435/CEE (10). Articolo 4

    Ai fini del presente regolamento, per « rimunerazione » si intendono gli stipendi degli agenti interessati, al netto delle tasse e dei prelievi fiscali, nonché le spese di viaggio e di soggiorno necessarie per l'esecuzione di compiti loro affidati. L'importo delle rimunerazioni è stabilito forfettariamente e in misura uniforme per tutta la Comunità, in base agli stipendi tipo applicati dagli Stati membri per funzioni analoghe. Articolo 5

    Le spese per attrezzature comprendono, in particolare, l'acquisto o l'affitto di materiale di informatica, di burotica e di locomozione, escluse tuttavia le attrezzature correnti per uffici. Articolo 6

    L'importo annuo delle spese assunte a proprio carico dalla Comunità è fissato dalla Commissione in base alle indicazioni fornite dagli Stati membri. A richiesta degli Stati membri, la Commissione può versare anticipi a titolo di acconto sull'importo definitivo della partecipazione. Articolo 7

    Le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare gli importi forfettari di cui all'articolo 1, paragrafo 1 e all'articolo 2, paragrafo 1, le norme relative alle società e ai laboratori riconosciuti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e quelle applicabili all'agenzia di cui all'articolo 2, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70. Articolo 8

    La conversione degli importi espressi in ecu e in moneta nazionale viene effettuata in base ai tassi di cambio in vigore il primo giorno feriale dell'anno nel quale inizia il periodo di applicazione di dodici mesi del presente regolamento, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, parte C. Articolo 9

    Ogni anno la Commissione procede, entro il 30 settembre, alla valutazione dei risultati ottenuti grazie alle misure cofinanziate dalla Comunità, basandosi su una relazione inviata dagli Stati membri interessati entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta.

    Tale valutazione dei risultati è illustrata in modo particolareggiato nella relazione finanziaria annuale di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 729/70. Articolo 10

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 4 febbraio 1991. Per il Consiglio

    Il Presidente

    R. STEICHEN (1) GU n. C 324 del 24. 12. 1990. (2) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. (3) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1. (4) GU n. L 42 del 16. 2. 1990, pag. 6. (5) GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1. (6) GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1. (7) GU n. L 36 del 10. 2. 1972, pag. 1. (8) GU n. L 86 del 27. 3. 1985, pag. 5. (9) GU n. L 202 del 14. 7. 1989, pag. 32. (10) GU n. L 388 del 30. 12. 1989, pag. 18.

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