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Document 31991L0633

    Direttiva 91/633/CEE del Consiglio del 3 dicembre 1991 che porta applicazione della direttiva 89/299/CEE concernente i fondi propri degli enti creditizi

    GU L 339 del 11.12.1991, p. 33–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/06/2000; abrogato da 32000L0012

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/633/oj

    31991L0633

    Direttiva 91/633/CEE del Consiglio del 3 dicembre 1991 che porta applicazione della direttiva 89/299/CEE concernente i fondi propri degli enti creditizi

    Gazzetta ufficiale n. L 339 del 11/12/1991 pag. 0033 - 0034
    edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 3 pag. 0087
    edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 3 pag. 0087


    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 3 dicembre 1991 che porta applicazione della direttiva 89/299/CEE concernente i fondi propri degli enti creditizi (91/633/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    vista la direttiva 89/299/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1989, concernente i fondi propri degli enti creditizi (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che il 17 aprile 1989 il Consiglio ha adottato la direttiva 89/299/CEE che definisce i fondi propri degli enti creditizi e che fissa il modo in cui il loro importo totale deve essere calcolato;

    considerando che, poiché non è stata ancora fissata la destinazione dei fondi per rischi generali bancari ai sensi dell'articolo 38 della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (2), l'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 89/299/CEE ha stabilito che, entro sei mesi dall'entrata in vigore delle misure di recepimento, la Commissione propone, secondo la procedura prevista all'articolo 8, le modalità di trattamento definitivo di tale elemento nell'ambito dei fondi propri di base o dei fondi propri supplementari;

    considerando che il comitato consultivo bancario ha espresso il proprio parere; che in funzione delle discussioni che si sono svolte su scala internazionale più vasta e conformemente al trattamento dei fondi per rischi bancari generali a livello internazionale, questi sono inclusi nella categoria dei fondi propri di base;

    considerando che occorre modificare in conseguenza la direttiva 89/299/CEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La direttiva 89/299/CEE è modificata nel modo seguente:

    1) Il testo dell'articolo 6, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

    « 1. Gli elementi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 3 e da 5 a 8 sono soggetti alle seguenti limitazioni:

    a) Il totale degli elementi 3 e da 5 a 8 è limitato al massimo al 100 % degli elementi 1 più 2 e 4 meno 9, 10 e 11;

    b) Il totale degli elementi 7 e 8 è limitato al massimo al 50 % degli elementi 1 più 2 e 4 meno 9, 10 e 11;

    c) il totale degli elementi 12 e 13 viene detratto dal totale degli elementi. »

    2) L'articolo 6, paragrafo 2 è soppresso.

    Articolo 2

    1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

    3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 1991. Per il Consiglio

    Il Presidente

    B. de VRIES

    (1) GU n. L 124 del 5. 5. 1989, pag. 16. (2) GU n. L 372 del 31. 12. 1986, pag. 1.

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