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Document 31991L0376

Direttiva 91/376/CEE della Commissione del 25 giugno 1991 recante modifica della direttiva 86/109/CEE che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate»

GU L 203 del 26.7.1991, p. 108–110 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/01/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/376/oj

31991L0376

Direttiva 91/376/CEE della Commissione del 25 giugno 1991 recante modifica della direttiva 86/109/CEE che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate»

Gazzetta ufficiale n. L 203 del 26/07/1991 pag. 0108 - 0110
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 38 pag. 0078
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 38 pag. 0078


DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 1991 recante modifica della direttiva 86/109/CEE che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate « sementi di base » o « sementi certificate » (91/376/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

vista la direttiva 86/109/CEE della Commissione (3), modificata dalla direttiva 89/424/CEE (4), in particolare l'articolo 3,

considerando che la direttiva 66/401/CEE autorizza la commercializzazione di sementi di base, sementi certificate e sementi commerciali di talune specie di piante foraggere;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 66/401/CEE autorizza la Commissione a vietare la commercializzazione delle sementi che non siano ufficialmente certificate « sementi di base » o « sementi certificate »;

considerando che la direttiva 86/109/CEE limita, fra l'altro, la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere alle sementi ufficialmente certificate « sementi di base » o « sementi certificate »;

considerando che, per talune specie contemplate dalla direttiva 86/109/CEE, detta limitazione della commercializzazione entra in vigore il 1o luglio 1991; che si può ora constatare che, per alcune di esse, gli Stati membri non saranno in grado, a tale data, di produrre sementi di base e sementi certificate in misura sufficiente a soddisfare la domanda comunitaria di sementi;

considerando, tuttavia, che gli Stati membri che hanno ufficialmente ammesso varietà delle specie in questione dovrebbero incentivare la produzione delle sementi di tali specie ai fini della certificazione ufficiale quali « sementi di base » o « sementi certificate »;

considerando che la Commissione studierà i mezzi appropriati per incentivare la commercializzazione delle sementi così prodotte;

considerando che è pertanto opportuno prevedere talune disposizioni transitorie, fintantoché non potranno essere prodotte sementi di base e sementi certificate di tali specie in misura sufficiente;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 86/109/CEE è modificata come segue:

1) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 3

Gli Stati membri stabiliscono che, a decorrere dal 1o luglio 1991, le sementi di:

- Alopecurus pratensis L. - coda di volpe - Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex. J.S. et K.B. Presl. - avena altissima - Bromus catharticus Vahl - bromo - Bromus sitchensis Trin. - bromo - Lupinus luteus - lupino giallo, varietà diverse da quelle amare - Lupinus angustifolius L. - lupino azzurro - Poa nemoralis L. - poa dei boschi - Trisetum flavescens (L.) Beauv. - avena bionda - Phacelia tanacetifolia Benth. - facelia tenacetifolia - Sinapis alba L. - senape bianca

potranno essere commercializzate soltanto dopo essere state ufficialmente certificate "sementi di base" o "sementi certificate". »

2) È inserito il seguente articolo 3 bis:

« Articolo 3 bis

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal paragrafo 5, gli Stati membri stabiliscono che, a decorrere dal 1o luglio 1991, le sementi di:

- Agrostis canina L. - agrostide canina - Festuca ovina L. - festuca ovina - Lupinus albus L. - lupino bianco, varietà amare - Lupinus luteus L. - lupino giallo, varietà amare - Trifolium alexandrinum L. - trifoglio alessandrino - Trifolium incarnatum L. - trifoglio incarnato - Trifolium resupinatum L. - trifoglio persico - Vicia sativa L. - veccia comune - Vicia villosa Roth. - veccia vellutata, veccia di Narbonne

potranno essere commercializzate soltanto dopo essere state ufficialmente certificate "sementi di base" o "sementi certificate".

2. Anteriormente alla data indicata al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione il quantitativo di sementi delle specie di cui al paragrafo 1 necessarie per la semina nel territorio rispettivo prima del 31 dicembre 1991, qualora si preveda che la disponibilità di sementi ufficialmente certificate "sementi di base" o "sementi certificate" sia inferiore a tale quantitativo.

3. Gli Stati membri che hanno informato la Commissione, in conformità del paragrafo 2, di una possibile penuria di sementi ufficialmente certificate "sementi di base" o "sementi certificate":

- raccolgono tutte le informazioni disponibili in merito all'adattamento ai loro territori di varietà delle specie interessate elencate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e le comunicano alla Commissione immediatamente e comunque entro il 1o ottobre 1991, e

- incoraggiano la corretta conservazione degli ecotipi esistenti delle specie interessate, così da soddisfare le condizioni per la loro ammissione ufficiale come varietà.

4. Gli Stati membri che hanno ufficialmente ammesso varietà delle specie interessate incentivano la produzione delle relative sementi, ai fini della certificazione ufficiale quali "sementi di base" o "sementi certificate".

La Commissione studierà i mezzi appropriati per incentivare la commercializzazione delle sementi così prodotte.

5. Gli Stati membri di cui al paragrafo 3 sono autorizzati a consentire la commercializzazione, fino al 31 dicembre 1991, di "sementi commerciali" ufficialmente controllate, nei limiti del quantitativo necessario per far fronte alla situazione di penuria dichiarata ai sensi del paragrafo 2. In aggiunta alle indicazioni prescritte dall'allegato IV della direttiva 66/401/CEE, l'etichetta ufficiale deve indicare:

- il tipo dichiarato di materiale di cui si tratta, e

- che le sementi sono destinate esclusivamente allo Stato membro interessato.

6. Nel caso di situazioni di penuria che si verificassero dopo il 31 dicembre 1991, si applicano le disposizioni dell'articolo 17 della direttiva 66/401/CEE. »

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48. (3) GU n. L 93 dell'8. 4. 1986, pag. 21. (4) GU n. L 196 del 12. 7. 1989, pag. 50.

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