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Document 31991D0635

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 novembre 1991 che modifica la decisione 90/505/CEE che autorizza alcuni Stati membri a prevedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname segato di conifere originario del Canada (I testi in lingua spagnola, tedesca, greca, inglese, francese, italiana, olandese e portoghese sono i soli facenti fede) (91/635/CEE)

GU L 341 del 12.12.1991, pp. 32–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1991/635/oj

31991D0635

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 novembre 1991 che modifica la decisione 90/505/CEE che autorizza alcuni Stati membri a prevedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname segato di conifere originario del Canada (I testi in lingua spagnola, tedesca, greca, inglese, francese, italiana, olandese e portoghese sono i soli facenti fede) (91/635/CEE) -

Gazzetta ufficiale n. L 341 del 12/12/1991 pag. 0032 - 0033


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 novembre 1991 che modifica la decisione 90/505/CEE che autorizza alcuni Stati membri a prevedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname segato di conifere originario del Canada (I testi in lingua spagnola, tedesca, greca, inglese, francese, italiana, olandese e portoghese sono i soli facenti fede) (91/635/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 91/27/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3, secondo e terzo trattino,

viste le richieste presentate dal Belgio, dalla Germania, dalla Grecia, dalla Spagna, dalla Francia, dall'Italia, dal Lussemburgo, dai Paesi Bassi, dal Portogallo e dal Regno Unito,

considerando che, a norma della direttiva 77/93/CEE, il legname di conifere rispondente alle designazioni del codice NC ex 4407 10 originario del Canada, della Cina, del Giappone, della Corea e degli Stati Uniti d'America non può essere introdotto nella Comunità, a causa del rischio d'introduzione di organismi nocivi, a meno che il legname sia stato sottoposto ad un'adeguata essiccazione in forno e identificato come tale;

considerando tuttavia che, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, secondo trattino della direttiva 77/93/CEE, possono essere autorizzate deroghe a tale norma sempreché sia accettato che non esiste alcun rischio di diffusione di organismi nocivi;

considerando altresì che, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, terzo trattino della stessa direttiva, possono essere autorizzate deroghe alla norma che prescrive il certificato fitosanitario, qualora siano fornite garanzie equivalenti e sempreché sia accertato che non esiste alcun rischio di diffusione di organismi nocivi;

considerando che con la decisione 90/505/CEE (3) la Commissione ha autorizzato tali deroghe purché si rispettino determinate condizioni tecniche relative al legname segato di conifere originario del Canada, basate sull'utilizzazione del « certificato di scortecciatura e di controllo delle perforazioni »;

considerando che la decisione aveva stabilito che l'autorizzazione sarebbe scaduta il 31 dicembre 1991;

considerando che, tenuto conto della durata delle spedizioni dal Canada verso la Comunità, risulta impossibile che tutte le consegne per le quali era stato rilasciato un « certificato di scortecciatura e di controllo delle perforazioni » anteriormente al 1o gennaio 1992 possano giungere sui posti di sbarco comunitari entro il 31 dicembre 1991;

considerando che le circostanze che giustificano l'autorizzazione sussistono tuttora;

considerando che le domande di autorizzazione devono quindi essere specificate in modo da tener conto della durata delle spedizioni menzionata più sopra;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 3 della decisione 90/505/CEE è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 3

L'autorizzazione di cui all'articolo 1 scade il 31 dicembre 1991. Essa si applica alle consegne per le quali, anteriormente al 1o gennaio 1992, era stato rilasciato un "certificato di scortecciatura e di controllo delle perforazioni" e che sono state importate nella Comunità entro e non oltre il 29 febbraio 1992. L'autorizzazione è revocata prima di tale data ove si constati che i requisiti posti dall'articolo 1, paragrafo 2 non bastano a prevenire l'introduzione di organismi nocivi oppure non sono stati soddisfatti. »

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese e il Regno Unito sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20. (2) GU n. L 16 del 22. 1. 1991, pag. 29. (3) GU n. L 282 del 13. 10. 1990, pag. 63.

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