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Document 31991D0449

91/449/CEE: Decisione della Commissione, del 26 luglio 1991, che definisce i modelli dei certificati di polizia sanitaria per i prodotti a base di carne importati da paesi terzi

GU L 240 del 29.8.1991, p. 28–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/1997; abrogato da 397D0221

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1991/449/oj

31991D0449

91/449/CEE: Decisione della Commissione, del 26 luglio 1991, che definisce i modelli dei certificati di polizia sanitaria per i prodotti a base di carne importati da paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 240 del 29/08/1991 pag. 0028 - 0035
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 38 pag. 0164
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 38 pag. 0164


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1991 che definisce i modelli dei certificati di polizia sanitaria per i prodotti a base di carne importati da paesi terzi (91/449/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 91/266/CEE (2), in particolare gli articoli 21 bis e 22,

considerando che la decisione 79/542/CEE del Consiglio (3), modificata da ultimo dalla decisione 91/361/CEE della Commissione (4), reca l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina e suina, di carni fresche e di prodotti a base di carne;

considerando che è necessario stabilire le condizioni di polizia sanitaria applicabili alle importazioni di prodotti a base di carne in provenienza da tali paesi terzi;

considerando che le categorie di prodotti a base di carne che possono venir importate da paesi terzi sono determinate dalla situazione sanitaria del paese in cui avviene la trasformazione; che, per poter essere importati, alcuni prodotti a base di carne devono aver subito un particolare trattamento;

considerando che taluni paesi terzi iscritti nell'elenco di cui sopra potranno essere autorizzati solo all'importazione di prodotti a base di carne che abbiano subito un trattamento termico completo;

considerando tuttavia che alcuni Stati membri importano prodotti a base di carne dai paesi di cui trattasi e che è necessario autorizzare l'importazione diretta dei prodotti in parola negli Stati membri interessati fino a quando la Commissione non abbia effettuato un sopralluogo veterinario;

considerando che, di norma, è ammessa l'importazione nella Comunità di certe categorie di prodotti a base di carne; che è d'uopo precisare i trattamenti e le certificazioni necessari affinché si possa procedere all'importazione di tali prodotti dai paesi terzi che li esportano; che tuttavia, ai sensi della procedura definita dall'articolo 29 della direttiva 72/462/CEE, altri trattamenti possono essere ammessi, caso per caso, in funzione della situazione zoosanitaria esistente nel paese esportatore;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione delle categorie di prodotti a base di carne di seguito precisate.

a) Prodotti a base di carne, diversi da quelli di cui alla lettera b), che soddisfano alle condizioni precisate nel modello di certificato sanitario riportato nell'allegato A. Tale certificato deve scortare le partite di prodotti a base di carne provenienti da paesi terzi o da parti di paesi terzi elencati nella parte II del medesimo allegato A fino a che certe condizioni specifiche di sanità animale e il certificato sanitario per l'importazione di questi prodotti siano stabiliti con decisione della Commissione a seguito di un sopralluogo veterinario effettuato in ogni paese.

b) Prodotti a base di carne sottoposti ad un trattamento termico in recipiente ermetico con valore Fo superiore o pari a 3, che soddisfano alle condizioni precisate nel modello di certificato sanitario riportato nell'allegato B. Tale certificato deve scortare le partite di prodotti a base di carne provenienti dai paesi terzi elencati nella parte II del medesimo allegato B fino a che certe condizioni specifiche di sanità animale e il certificato sanitario per l'importazione di questi prodotti siano stabiliti con decisione della Commissione a seguito di un sopralluogo veterinario effettuato in ogni paese.

2. Gli Stati membri autorizzano altresì l'importazione da alcuni paesi terzi, elencati nella parte II dell'allegato C, di prodotti a base di carne previamente sottoposti a trattamento termico fino al raggiungimento di una temperatura di almeno 80 °C al centro della massa, che soddisfino alle condizioni precisate nel modello di certificato sanitario riportato nell'allegato C. Tale certificato deve scortare la partita fino a che certe condizioni specifiche di sanità animale e il certificato sanitario per l'importazione di questi prodotti siano stabiliti con decisione della Commissione a seguito di un sopralluogo veterinario effettuato in ogni paese.

3. Gli Stati membri non autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne appartenenti a categorie diverse da quelle cui è fatto riferimento nei paragrafi 1 e 2.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28. (2) GU n. L 134 del 29. 5. 1991, pag. 45. (3) GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15. (4) GU n. L 195 del 18. 7. 1991, pag. 43.

ALLEGATO A

PARTE I

MODELLO

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

per prodotti a base di carne (1) diversi da quelli che sono stati sottoposti ad un trattamento termico in un contenitore ermetico con un valore Fo pari o superiore a 3, destinati all'esportazione nella Comunità economica europea

Paese di destinazione: Numero (2)

(nome dello Stato membro della CEE)

Numero di riferimento per certificato sanitario

Paese esportatore:

(vedi elenco dell'allegato A, parte II)

Ministero:

Servizio:

Riferimento: (2)

I. Identificazione dei prodotti a base di carne

Natura dei prodotti:

(specie animali)

Natura dei pezzi:

Natura dell'imballaggio:

Numero dei pezzi o degli imballaggi:

Temperatura prescritta per il magazzinaggio e il trasporto:

Durata di conservazione:

Peso netto:

II. Provenienza dei prodotti a base di carne

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario dello(degli) stabilimento(i) da cui proviene la carne fresca:

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario dello(degli) stabilimento(i) autorizzato(i):

III. Destinazione dei prodotti a base di carne

I prodotti a base di carne sono spediti da:

(luogo di spedizione)

a:

(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (3):

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

IV. Attestato sanitario

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i prodotti a base di carne sopraindicati sono stati elaborati utilizzando carni fresche:

- che soddisfano alle esigenze indicate dagli articoli 14, 15 e 16 della direttiva 72/462/CEE e sono conformi a quanto prescritto dalla decisione . ./. . ./CEE (4) (5),

- originarie di uno Stato membro della Comunità economica europea e conformi a quanto prescritto dall'articolo 21 bis, paragrafo 1, secondo trattino della direttiva 72/462/CEE (2).

Fatto a ,

(località) il

(data) Timbro

(firma del veterinario ufficiale)

(cognome in lettere maiuscole, qualifica e funzioni del firmatario)

PARTE II

Elenco dei paesi autorizzati ad utilizzare il modello di certificato di polizia sanitaria parte I dell'allegato A

Australia

Austria

Bulgaria

Canada

Cecoslovacchia

Finlandia

Iugoslavia

Norvegia

Nuova Zelanda

Polonia

Romania

Stati Uniti d'America

Svezia

Svizzera

Ungheria

(1) Facoltativo.

(2) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

(1) Prodotti a base di carne ai sensi della direttiva 77/99/CEE. (2) Facoltativo. (3) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome. (4) Indicare la vigente decisione della Commissione relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle carni fresche con riguardo al paese d'origine di cui trattasi. (5) Cancellare la dicitura inappropriata.

ALLEGATO B

PARTE I

MODELLO

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

per prodotti a base di carne che sono stati sottoposti ad un trattamento termico in un contenitore ermetico con un valore Fo pari o superiore a 3, destinati all'esportazione nella Comunità economica europea

Paese di destinazione: Numero (1)

(nome dello Stato membro della CEE)

Numero di riferimento per certificato sanitario:

Paese esportatore:

(Vedi elenco dell'allegato B, parte II)

Ministero:

Servizio:

Riferimento: (1)

I. Identificazione dei prodotti a base di carne

Natura dei prodotti:

(specie animali)

Natura dei pezzi:

Natura dell'imballaggio:

Numero dei pezzi o degli imballaggi:

Peso netto:

II. Provenienza dei prodotti a base di carne

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario dello(degli) stabilimento(i) da cui proviene la carne fresca:

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario dello(degli) stabilimento(i) autorizzato(i):

III. Destinazione dei prodotti a base di carne

I prodotti a base di carne sono spediti da:

(luogo di spedizione)

a:

(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (2):

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

IV. Attestato sanitario

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i prodotti a base di carne sopraindicati:

a) sono conformi a quanto prescritto dall'articolo 21 bis della direttiva 72/462/CEE,

e

b) sono stati sottoposti a trattamento termico in un recipiente ermetico con un valore di Fo pari o superiore a 3.

Fatto a ,

(località) il

(data) Timbro

(firma del veterinario ufficiale)

(cognome in lettere maiuscole, qualifica e funzioni del firmatario)

PARTE II

Elenco dei paesi autorizzati ad utilizzare il modello di certificato di polizia sanitaria parte I dell'allegato B

Argentina

Australia

Austria

Botswana

Brasile

Bulgaria

Canada

Cecoslovacchia

Cile

Cipro

Colombia

Etiopia

Finlandia

Hong Kong

India

Islanda

Israele

Iugoslavia

Kenia

Madagascar

Marocco Maurizio

Namibia

Norvegia

Nuova Zelanda

Paraguay

Polonia

Repubblica popolare cinese

Repubblica sudafricana

Romania

Singapore

Stati Uniti d'America

Svezia

Svizzera

Swaziland

Tailandia

Tunisia

Ungheria

Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche

Uruguay

Zimbabwe

(1) Facoltativo.

(2) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

ALLEGATO C

PARTE I

MODELLO

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

per prodotti a base di carne che sono stati sottoposti ad un trattamento termico fino al raggiungimento di una temperatura di almeno 80 °C al centro della massa, destinati all'esportazione nella Comunità economica europea

Paese di destinazione: Numero (1)

(nome dello Stato membro della CEE)

Numero di riferimento per certificato sanitario:

Paese esportatore:

(vedi elenco dell'allegato C, parte II)

Ministero:

Servizio:

Riferimento: (1)

I. Identificazione dei prodotti a base di carne

Natura dei prodotti:

(specie animali)

Natura dei pezzi:

Natura dell'imballaggio:

Numero dei pezzi o degli imballaggi:

Temperatura prescritta per il magazzinaggio e il trasporto:

Durata di conservazione:

Peso netto:

II. Provenienza dei prodotti a base di carne

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario dello(degli) stabilimento(i) da cui proviene la carne fresca:

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario dello(degli) stabilimento(i) autorizzato(i):

III. Destinazione dei prodotti a base di carne

I prodotti a base di carne sono spediti da:

(luogo di spedizione)

a:

(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (2):

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

IV. Attestato sanitario

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) i prodotti a base di carne sopraindicati:

a) sono conformi a quanto prescritto dall'articolo 21 bis, paragrafo 2, ultima frase della direttiva 72/462/CEE,

e

b) sono stati sottoposti a trattamento termico fino al raggiungimento di una temperatura di almeno 80 °C al centro della massa;

2) dopo il trattamento termico sono state prese tutte le precauzioni atte ad impedire una ricontaminazione.

Fatto a ,

(località) il

(data) Timbro

(firma del veterinario ufficiale)

(cognome in lettere maiuscole, qualifica e funzioni del firmatario)

PARTE II

Elenco dei paesi autorizzati ad utilizzare il modello di certificato di polizia sanitaria riportato nella parte I

Argentina

Brasile

Cipro

Paraguay

Uruguay

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