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Document 31991D0175
91/175/EEC: Commission Decision of 25 July 1990 concerning aid provided for in Italian law No 120/87 to assist certain areas of the Mezzogiorno affected by natural disasters (Only the Italian text is authentic)
91/175/CEE: Decisione della Commissione, del 25 luglio 1990, relativa agli aiuti istituiti dalla legge italiana n. 120/87 a favore di talune zone del Mezzogiorno colpite da calamità naturali (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
91/175/CEE: Decisione della Commissione, del 25 luglio 1990, relativa agli aiuti istituiti dalla legge italiana n. 120/87 a favore di talune zone del Mezzogiorno colpite da calamità naturali (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
GU L 86 del 6.4.1991, pp. 23–27
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
In force
91/175/CEE: Decisione della Commissione, del 25 luglio 1990, relativa agli aiuti istituiti dalla legge italiana n. 120/87 a favore di talune zone del Mezzogiorno colpite da calamità naturali (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 086 del 06/04/1991 pag. 0023 - 0027
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 1990 relativa agli aiuti istituiti dalla legge italiana n. 120/87 a favore di talune zone del Mezzogiorno colpite da calamità naturali (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (91/175/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma, dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente all'articolo 93, considerando quanto segue: I Con lettera del 2 maggio 1988 la Commissione ha chiesto alle autorità italiane informazioni riguardanti la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di concessione degli aiuti di cui all'articolo 32 della legge n. 219/81 (1) a favore degli investimenti da realizzare nelle aree industriali localizzate nelle regioni Campania, Basilicata e Puglie colpite dai sismi del novembre 1980 e febbraio 1981 (tali termini erano scaduti il 31 dicembre 1982). Con lettera del 19 luglio 1988 le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione il decreto legge n. 8 del 26 gennaio 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 27 maggio 1987 (2) che dispone, all'articolo 8, la riapertura dei termini in causa. Con lettera del 15 novembre 1988 la Commissione ha chiesto informazioni complementari circa gli aiuti istituiti dalla legge n. 120/87. Con lettera del 6 gennaio 1989 le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione le informazioni richieste. Tenuto conto del fatto che le regioni di cui sopra beneficiano già degli interventi previsti dal regime in favore del Mezzogiorno istituito dalla legge n. 64/86 (3), la Commissione ha considerato che, in particolare per il loro carattere supplementare, dette misure non erano compatibili con il mercato comune e, in data 18 ottobre 1989, ha aperto la procedura prevista all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato. Tale procedura concerne anche altri aiuti previsti all'articolo 3, paragrafo 5, all'articolo 4, paragrafo 4, all'articolo 6, paragrafo 14 ter e all'articolo 8 della legge nazionale n. 120/87. La Commissione ha invitato le autorità italiane e gli altri interessati a presentare le loro osservazioni rispettivamente con lettera del 3 novembre 1989 e mediante una comunicazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 5 gennaio 1990 (4). Con lettera del 20 febbraio 1990 della rappresentanza permanente le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione le loro osservazioni. Un'organizzazione professionale ha fatto pervenire alla Commissione le proprie osservazioni, che sono state trasmesse alle autorità italiane. II Le misure oggetto della presente procedura sono intese a: a) elevare al 75 % per le PMI, in talune zone del Mezzogiorno colpite nel periodo dal 1980 al 1986 da calamità naturali, i livelli delle sovvenzioni previste all'articolo 9 della legge 64/86 che stabilisce il nuovo regime Mezzogiorno (articolo 3, paragrafo 5 e articolo 6, paragrafo 14 ter della legge n. 120/87) (5); b) riaprire i termini per la presentazione delle domande di concessione degli aiuti di cui all'articolo 32 della legge n. 219/81 (articolo 8, paragrafo 2 della legge n. 120/87); c) aumentare a 50 miliardi di lire italiane il limite massimo di investimenti ammissibile previsto nel quadro dell'articolo 32 della legge n. 219/81 (articolo 8, paragrafo 2 bis e ter della legge n. 120/87) e ampliare le zone di applicazione di detti aiuti (in particolare, articolo 8, paragrafo 7 della legge n. 120/87 e articolo 10, paragrafo 3 del decreto legge n. 474/87) (6); d) stabilire nuovi aiuti nel settore dei servizi con un'intensità massima del 60 % ESN per gli investimenti inferiori a 45 miliardi di lire italiane e del 45 % ESN per gli investimenti di importo superiore (articolo 8, paragrafo 3 della legge n. 120/87); e) stabilire l'esenzione dall'IVA per tutte le operazioni connesse alle misure di rilancio dell'industrializzazione di dette zone (articolo 4, paragrafo 4 della legge n. 120/87). Per quanto riguarda le misure sub a), ossia l'aumento delle sovvenzioni previste all'articolo 9 della legge n. 64/86, le autorità italiane hanno rilevato che la Commissione non si era opposta all'applicazione di aiuti analoghi (sovvenzioni pari al 75 % del costo dell'investimento) previsti all'articolo 32 della legge n. 219/81 e che, inoltre, il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno aveva ritenuto di dover ridimensionare le zone che possono ricevere gli aiuti previsti all'articolo 6, paragrafo 14 ter della legge n. 120/87, limitandole ai comuni colpiti più gravemente dai terremoti verificatisi dal 1980 al 1986. Inoltre, le autorità italiane hanno informato la Commissione che le suddette misure non sono state ancora applicate. Per quanto riguarda le disposizioni sub b) e c), le autorità italiane hanno affermato che esse miravano a consentire il completamento del programma di sviluppo industriale avviato con l'articolo 32 della legge n. 219/81. Esse hanno inoltre sottolineato che, a distanza di cinque anni, il legislatore ha ritenuto di dover aggiornare il limite di investimento originariamente previsto, portandolo a 50 miliardi di lire italiane nella prospettiva di assicurare un carattere maggiormente incentivante agli aiuti previsti all'articolo 32 della legge n. 219/81, aiuti preordinati all'attuazione di un processo di industrializzazione reso necessario, e dal carattere strutturale della depressione economica delle zone interessate, e dall'aggravamento della situazione per effetto del sisma. Per quanto riguarda le misure sub d), ossia gli aiuti alle società di servizi, le autorità italiane hanno fatto presente che si tratta di disposizioni intese a favorire, parallelamente al processo di industrializzazione delle zone interessate, lo sviluppo di servizi connessi a dette attività e che in pratica solo trenta iniziative sono state ammesse a beneficiare degli aiuti. Tali iniziative concernono alberghi, ristoranti e stazioni di servizio. Infine in ordine alla misura sub e), le autorità italiane hanno fatto osservare che l'esonero dell'IVA previsto all'articolo 4, paragrafo 4 della legge n. 120/87 mirava a stimolare processi di industrializzazione di zone sottosviluppate colpite da un grave sisma e che una misura identica era stata adottata in seguito al terremoto che ha colpito il Friuli nel 1976. III Nel loro complesso le misure suesposte costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 poiché mirano a rafforzare gli aiuti a finalità regionali già esistenti o introducono nuovi aiuti che favoriscono le imprese beneficiarie situate nel Mezzogiorno. In particolare, detti aiuti falsano la concorrenza e incidono sugli scambi tra gli Stati membri nella misura in cui una parte della produzione delle imprese interessate è esportata verso altri Stati membri; del pari, nella misura in cui le suddette imprese non effettuano esportazioni, la produzione nazionale è favorita per il fatto che vengono limitate le possibilità delle imprese stabilite in altri Stati membri di esportare i loro prodotti verso il mercato italiano (7). Anche il commercio viene pregiudicato dall'influenza che gli aiuti esercitano sulle decisioni di insediamento delle imprese beneficiarie. Nella misura in cui gli aiuti inducono le imprese a scegliere un insediamento nelle zone aiutate o a spostarsi da uno Stato membro all'altro, la produzione nel nuovo insediamento e l'offerta dei prodotti provenienti da quest'ultimo modificano le correnti esistenti degli scambi intracomunitari. Tenuto conto di quanto precede, gli aiuti in questione ricadono sotto il divieto generale statuito dall'articolo 92, paragrafo 1. Non essendo stati notificati preliminarmente alla Commissione conformemente all'articolo 93, paragrafo 3, detti aiuti sono illegali per violazione delle norme di procedura. IV In merito alle deroghe al divieto di cui all'articolo 92, paragrafo 1, è opportuno ricordare che gli aiuti in questione sono destinati a favorire lo sviluppo industriale di talune zone del Mezzogiorno colpite da calamità naturali; gli aiuti non sono però destinati a rimediare ai danni causati dalle calamità naturali stesse, poiché altre disposizioni sono state adottate a questo fine precipuo nel quadro della legge 219/81 o di altre leggi. Di conseguenza, la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 2, lettera b) non è applicabile. Gli aiuti in causa sono aiuti a finalità regionale che possono essere ritenuti compatibili con il mercato comune unicamente qualora possano beneficiare delle deroghe previste all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c). Dette deroghe possono essere applicate unicamente quando la Commissione constata che il gioco delle forze di mercato non consentirebbe da solo alle imprese beneficiarie di adottare un comportamento tale da contribuire alla realizzazione di uno degli obiettivi definiti nelle disposizioni derogatorie dell'articolo 92. La concessione di tali deroghe nei casi in cui non esista detto nesso di causa-effetto equivarrebbe a mettere in pericolo le condizioni degli scambi intracomunitari ed a consentire che la concorrenza venga falsata senza contropartita sul piano comunitario. Nell'applicare i richiamati principi ai regimi di aiuti a finalità regionale la Commissione deve assicurarsi che nelle regioni in questione sussistano, rispetto all'insieme della Comunità, difficoltà sufficientemente gravi da giustificare la concessione dell'aiuto e la sua intensità. Da tale esame deve risultare che l'aiuto è necessario per realizzare gli obiettivi enunciati dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) o c). A tal fine la Commissione dispone di competenze discrezionali che esercita tenendo conto dei fattori economici e sociali che interessano il complesso della Comunità. In particolare, la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, punto a) è applicabile agli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione. In proposito, la Commissione ritiene che il livello di vita sia anormalmente basso o che sussista una grave forma di sottoccupazione quando constata, in una regione di livello II, un PIL/SPA (prodotto interno lordo/standard di potere d'acquisto) inferiore o pari al 75 % della media comunitaria (8); nel 1988, in applicazione di detto criterio, essa ha ritenuto che le zone interessate dagli aiuti in causa potessero beneficiare degli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 92, paragrafo 3 lettera a) nel quadro della sua decisione sulla legge n. 64/86 che stabilisce il nuovo regime di aiuti per il Mezzogiorno. Con la suddetta decisione, la Commissione ha approvato massimali di aiuto compresi, secondo i casi e le regioni, tra il 28,07 % e il 73,78 % equivalente sovvenzione netto; ma in base agli articoli 3, paragrafo 5 e 6, paragrafo 14 ter della legge n. 120/87, che formano oggetto della presente procedura, questi massimali sono stati aumentati senza limiti di tempo al livello massimo del 75 % in certe zone del Mezzogiorno per il solo fatto che esse sono state colpite da calamità naturali tra il 1980 e il 1986. La Commissione ritiene tuttavia che un eventuale rafforzamento degli aiuti a finalità regionale in zone colpite da calamità naturali potrebbe giustificarsi per periodi limitati e soltanto qualora la calamità abbia pregiudicato in misura rilevante la situazione socioeconomica di una intera regione o di più regioni, come è stato il caso per i sismi che hanno colpito l'Irpinia nel novembre 1980 e febbraio 1981. Per questo motivo la Commissione non si è opposta alle misure introdotte a tal fine, subito dopo il verificarsi del suddetto sisma, dall'articolo 32 della legge n. 219/81. Poiché gli altri terremoti verificatisi tra il 1980 e il 1986 e la frana che ha colpito il comune di Senise non sono stati di tali dimensioni e non hanno pregiudicato in misura sostanziale la situazione socioeconomica delle regioni in questione la Commissione ritiene che non sussistono le condizioni necessarie per giustificare la concessione di aiuti superiori a quelli previsti dall'articolo 9 della legge n. 64/86 e, pertanto, le misure introdotte agli articoli 3, paragrafo 5 e 6, paragrafo 14 ter della legge n. 120/87 [vedi parte I, lettera a) della presente decisione] sono incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato. Per quanto riguarda invece le disposizioni dell'articolo 8 della legge n. 120/87 relative all'articolo 32 della legge n. 219/81 [vedi parte I, lettera b) e c) della presente decisione], la Commissione ritiene che esse possano essere considerate compatibili con il mercato comune a condizione che esse siano destinate unicamente a completare le azioni avviate nel quadro del regime di cui all'articolo 32 della legge n. 219/81 senza perciò incrementare la sfera di applicazione degli interventi inizialmente previsti. In effetti, è opportuno sottolineare che, diversi anni dopo il terremoto, i problemi delle regioni colpite dai sismi del novembre 1980 e febbraio 1981 non presentano più né la gravità, né l'urgenza, né la specificità necessarie per giustificare l'adozione di nuove misure straordinarie del tipo di quelle previste dalla legge n. 219/81. Inoltre mette conto sottolineare che, al fine di tenere nella debita considerazione la specificità delle zone industriali di cui all'articolo 32, la legge n. 219/81 prevede già degli interventi sensibilmente più favorevoli rispetto a quelli istituiti dalla legge n. 64/86, in particolare per quanto attiene ai massimali di intensità degli aiuti (per esempio, per investimenti di valore fino a 32 miliardi di lire italiane l'intensità degli aiuti può raggiungere il 75 %). La Commissione considera pertanto che detti interventi sono sufficientemente incentivanti per promuovere gli obiettivi di sviluppo delle venti zone inizialmente previste nel quadro dell'applicazione dell'articolo 32 della legge n. 219/81; ulteriori misure, come l'incremento del limite degli investimenti dall'attuale valore di 32 miliardi di lire italiane a quello di 50 miliardi di lire italiane costituirebbero un'ulteriore deroga al regime generale di aiuti introdotto dalla legge n. 64/86 e attribuirebbero ulteriori vantaggi non giustificati alle imprese situate in dette zone. In conseguenza, la Commissione ritiene che la riapertura dei termini prevista all'articolo 8, paragrafi 1 e 2 della legge n. 120/87 possa essere compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, lettera a), a condizione che, da una parte, l'applicazione degli aiuti all'investimento di cui all'articolo 32 della legge n. 219/81 venga limitata alle venti zone indeustriali inizialmente previste (9) senza aumento della relativa superficie (756 ettari di superficie lorda attrezzata) e, dall'altra, se il limite di investimento utilizzato per la concessione di detti aiuti non supera 32 miliardi di lire italiane. Al fine di consentire alla Commissione di verificare che gli aiuti erogati in base al regime stabilito dall'articolo 32 della legge n. 219/81, in seguito alla riapertura dei termini prevista dall'articolo 8 della legge n. 120/87, rispettino le condizioni di cui sopra, il governo italiano deve presentare, entro il 31 marzo 1991, una relazione sull'applicazione degli aiuti in questione. Infine per quanto riguarda gli aiuti previsti all'articolo 8, paragrafo 3 ed all'articolo 4, paragrafo 4 della legge n. 120/87 [vedi parte II, lettere d) ed e) della presente decisione] la Commissione ritiene che le osservazioni formulate in proposito dalle autorità italiane siano pertinenti e che tali aiuti possano essere considerati compatibili con il mercato comune in base all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a). V Poiché il governo italiano non ha notificato gli aiuti oggetto della presente procedura conformemente all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE, la Commissione non è stata in grado di pronunciarsi sulle misure introdotte prima della loro applicazione. Di conseguenza gli aiuti di cui sopra sono illegali e, nella misura in cui sotto il profilo del merito sono incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, essi debbono essere soppressi in modo da ripristinare la situazione anteriore, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia (10). Nella specie i seguenti aiuti devono essere rimborsati: - gli aiuti erogati in base all'articolo 3, paragrafo 5 e all'articolo 6, paragrafo 14 ter della legge n. 120/87; - gli aiuti erogati in applicazione dell'articolo 8, paragrafi 2 bis e ter della legge n. 120/87 in relazione alla parte degli investimenti che supera i 32 miliardi di lire italiane; - la differenza tra gli aiuti all'investimento erogati in applicazione dell'articolo 32 della legge n. 219/81 nelle zone industriali diverse dalle venti zone inizialmente previste (o su lotti che ampliano erogato queste ultime) e l'importo dell'aiuto che sarebbe stato normalmente erogato alle stesse imprese in base all'articolo 9 della legge n. 64/86. Il recupero degli aiuti deve essere effettuato conformemente alle procedure e alle disposizioni della legislazione nazionale e in particolare quelle in materia di interessi di mora sui crediti dello Stato, qualora il rimborso degli aiuti in causa non abbia luogo entro due mesi a decorrere dalla data di notifica della presente decisione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 5, e all'articolo 6, paragrafo 14 ter della legge n. 120/87, che aumentano a 75 % le sovvenzioni previste dall'articolo 9 della legge n. 64 del 1° marzo 1986 in favore di imprese situate in talune zone del Mezzogiorno colpite da calamità naturali, sono illegali e incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE. Gli aiuti erogati in base alle suddette disposizioni devono essere rimborsati. Articolo 2 Gli aiuti di cui all'articolo 32 della legge n. 219 del 14 maggio 1981 concessi in seguito alla riapertura dei termini operata dall'articolo 8, paragrafo 2 della legge n. 120/87, sono compatibili con il mercato comune a condizione che siano limitati agli investimenti da realizzare nei lotti compresi nelle venti zone industriali inizialmente previste e non ancora assegnati al 30 settembre 1986. Gli aiuti di cui all'articolo 32 della legge n. 219/81 erogati in violazione delle condizioni di cui sopra, per investimenti cioè realizzati al di fuori delle venti zone suddette o su lotti che costituiscono un ampliamento delle medesime, sono illegali ed incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1. Dovranno tuttavia essere rimborsati unicamente gli importi che corrispondono alla differenza tra l'aiuto ricevuto e l'aiuto che sarebbe stato concesso per un medesimo progetto in base all'articolo 9 della legge n. 64/86. Articolo 3 Gli aiuti concessi in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2 bis e ter della legge n. 120/87 per la parte di investimenti che supera i 32 miliardi di lire italiane sono illegali e incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 e devono pertanto essere rimborsati. Articolo 4 Gli aiuti incompatibili indicati agli articoli 1, 2 e 3 debbono essere rimborsati nel termine di due mesi dalla data di notifica della presente decisione. Articolo 5 Gli aiuti autorizzati in virtù della presente decisione debbono essere erogati nel rispetto delle norme specifiche e dei principi vigenti o futuri, applicabili agli aiuti concessi in determinati settori. Articolo 6 La Repubblica italiana è tenuta a comunicare alla Commissione, entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica della presente decisione, le misure da essa adottate per conformarvisi e a presentare entro il 31 marzo 1991 una relazione contenente informazioni dettagliate sugli aiuti concessi in base all'articolo 32 della legge n. 219/81. Articolo 7 La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1990. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente (1) GURI n. 134 del 18. 5. 1981. (2) GURI n. 93 del 22. 4. 1987. (3) GURI n. 61 del 14. 3. 1986. Il regime di aiuti ivi previsto è stato autorizzato con decisione 88/318/CEE della Commissione, pubblicata nella GU n. L 143 del 10. 6. 1988. (4) GU n. C 2 del 5. 1. 1990, pag. 2. (5) L'articolo 9 della legge n. 64/86 prevede, in base all'importo degli investimenti, sovvenzioni in conto capitale comprese tra il 15 e il 30 o 40 %. Questo aiuto può cumularsi entro determinati limiti con bonifici sui prestiti previsti dallo stesso articolo. (6) GURI n. 37 del 15. 2. 1988. (7) Vedi sentenza della Corte del 13. 7. 1988 nella causa 102/87 (SEB), Raccolta della giurisprudenza della Corte 1988, pag. 4067. (8) Vedi comunicazione della Commissione relativa al metodo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) agli aiuti a finalità regionale (GU n. C 212 del 12. 8. 1988, pag. 2). (9) S. Mango sul Calore, Calaggio, Porrara, Lioni-Nusco-S. Angelo, Conza della Campania, Morra de Sanctis, Calitri, Calabritto, Oliveto Citra, Contursi, Palomonte, Buccino, Nerico, S. Nicola di Melfi, Valle di Vitalba, Baragiano, Balvano, Tito, Isca di Pantanelle, Viggiano. (10) Sentenza del 21. 3. 1990 nella causa C 142/87 (Tubemeuse) (non ancora pubblicata).