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Document 31991D0152
91/152/EEC: Council Decision of 18 March 1991 on the notification of the application by the Community of the 1989 International Agreement on Jute and Jute Products
91/152/CEE: Decisione del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alla notifica dell'applicazione, da parte della Comunità, dell'accordo internazionale del 1989 sulla iuta e prodotti derivati
91/152/CEE: Decisione del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alla notifica dell'applicazione, da parte della Comunità, dell'accordo internazionale del 1989 sulla iuta e prodotti derivati
GU L 75 del 21.3.1991, p. 56–56
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In force
91/152/CEE: Decisione del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alla notifica dell'applicazione, da parte della Comunità, dell'accordo internazionale del 1989 sulla iuta e prodotti derivati
Gazzetta ufficiale n. L 075 del 21/03/1991 pag. 0056 - 0056
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 16 pag. 0246
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 16 pag. 0246
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 18 marzo 1991 relativa alla notifica dell'applicazione, da parte della Comunità, dell'accordo internazionale del 1989 sulla iuta e prodotti derivati (91/152/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 116, vista la proposta della Commissione, considerando che l'accordo internazionale del 1989 sulla iuta e prodotti derivati (1) è stato firmato dalla Comunità e dai suoi Stati membri il 20 dicembre 1990; considerando che tutti gli Stati membri hanno segnalato la loro intenzione di applicare l'accordo; considerando che occorre che la Comunità e gli Stati membri notifichino al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite la loro intenzione di applicare l'accordo, DECIDE: Articolo 1 La Comunità e i suoi Stati membri che hanno espletato le procedure interne necessarie notificano al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite la loro intenzione di applicare l'accordo internazionale del 1989 sulla iuta e prodotti derivati quali membri importatori, dal momento della sua entrata in vigore ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 3. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare la notifica della Comunità economica europea. Fatto a Bruxelles, addì 18 marzo 1991. Per il Consiglio Il Presidente J.-C. JUNCKER (1) GU n. L 29 del 4. 2. 1991, pag. 4.