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Document 31991D0152

    91/152/CEE: Decisione del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alla notifica dell'applicazione, da parte della Comunità, dell'accordo internazionale del 1989 sulla iuta e prodotti derivati

    GU L 75 del 21.3.1991, p. 56–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1991/152/oj

    31991D0152

    91/152/CEE: Decisione del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alla notifica dell'applicazione, da parte della Comunità, dell'accordo internazionale del 1989 sulla iuta e prodotti derivati

    Gazzetta ufficiale n. L 075 del 21/03/1991 pag. 0056 - 0056
    edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 16 pag. 0246
    edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 16 pag. 0246


    DECISIONE DEL CONSIGLIO del 18 marzo 1991 relativa alla notifica dell'applicazione, da parte della Comunità, dell'accordo internazionale del 1989 sulla iuta e prodotti derivati (91/152/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 116,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che l'accordo internazionale del 1989 sulla iuta e prodotti derivati (1) è stato firmato dalla Comunità e dai suoi Stati membri il 20 dicembre 1990;

    considerando che tutti gli Stati membri hanno segnalato la loro intenzione di applicare l'accordo;

    considerando che occorre che la Comunità e gli Stati membri notifichino al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite la loro intenzione di applicare l'accordo,

    DECIDE:

    Articolo 1

    La Comunità e i suoi Stati membri che hanno espletato le procedure interne necessarie notificano al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite la loro intenzione di applicare l'accordo internazionale del 1989 sulla iuta e prodotti derivati quali membri importatori, dal momento della sua entrata in vigore ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 3.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare la notifica della Comunità economica europea. Fatto a Bruxelles, addì 18 marzo 1991. Per il Consiglio

    Il Presidente

    J.-C. JUNCKER

    (1) GU n. L 29 del 4. 2. 1991, pag. 4.

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