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Document 31990R3817
Commission Regulation (EEC) No 3817/90 of 19 December 1990 laying down detailed rules for the application of the supplementary trade mechanism for certain products in the eggs and poultrymeat sectors destined for Portugal and originating in the other Member States
REGOLAMENTO ( CEE ) N. 3817/90 DELLA COMMISSIONE, DEL 19 DICEMBRE 1990, CHE DETERMINA LE MODALITA DI APPLICAZIONE DEL MECCANISMO COMPLEMENTARE DEGLI SCAMBI PER TALUNI PRODOTTI DEL SETTORE DELLE UOVA E DEL POLLAME DESTINATI AL PORTOGALLO ORIGINARI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI
REGOLAMENTO ( CEE ) N. 3817/90 DELLA COMMISSIONE, DEL 19 DICEMBRE 1990, CHE DETERMINA LE MODALITA DI APPLICAZIONE DEL MECCANISMO COMPLEMENTARE DEGLI SCAMBI PER TALUNI PRODOTTI DEL SETTORE DELLE UOVA E DEL POLLAME DESTINATI AL PORTOGALLO ORIGINARI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI
GU L 366 del 29.12.1990, p. 36–38
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/04/1993
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Derogation | 31986R0574 | deroga | articolo 6.2.1 | 01/04/1993 | |
Derogation | 31986R0574 | deroga | articolo 6.1 | 01/04/1993 | |
Derogation | 31986R0574 | deroga | articolo 2.2 | 06/05/1991 | |
Derogation | 31986R0574 | deroga | articolo 6.2.2 | 01/04/1993 | |
Derogation | 31986R0574 | deroga | articolo 6.2.3 | 01/04/1993 | |
Derogation | 31988R3719 | deroga | articolo 15 | 01/04/1993 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 31991R0267 | sostituzione | articolo 2.1 | 04/02/1991 | |
Modified by | 31991R0267 | sostituzione | allegato | 04/02/1991 | |
Modified by | 31991R0267 | sostituzione | titolo | 04/02/1991 | |
Modified by | 31991R0267 | sostituzione | articolo 6 | 04/02/1991 | |
Modified by | 31991R0267 | sostituzione | articolo 7 | 04/02/1991 | |
Modified by | 31991R0624 | sostituzione | articolo 6 | 15/03/1991 | |
Modified by | 31991R1121 | cancellazione | articolo 2.2 | 06/05/1991 | |
Modified by | 31991R3773 | sostituzione | allegato | 01/01/1992 | |
Derogated in | 31992R1859 | deroga | articolo 6 | 17/07/1992 | |
Derogated in | 31992R2100 | deroga | articolo 6 | 31/07/1992 | |
Modified by | 31992R3835 | modifica | articolo 5 | 01/01/1993 | |
Modified by | 31992R3835 | sostituzione | allegato | 01/01/1993 | |
Repealed by | 31993R0913 | 01/04/1993 |
REGOLAMENTO ( CEE ) N. 3817/90 DELLA COMMISSIONE, DEL 19 DICEMBRE 1990, CHE DETERMINA LE MODALITA DI APPLICAZIONE DEL MECCANISMO COMPLEMENTARE DEGLI SCAMBI PER TALUNI PRODOTTI DEL SETTORE DELLE UOVA E DEL POLLAME DESTINATI AL PORTOGALLO ORIGINARI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI
Gazzetta ufficiale n. L 366 del 29/12/1990 pag. 0036 - 0038
REGOLAMENTO (CEE) N. 3817/90 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 1990 che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare degli scambi per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame destinati al Portogallo e originari degli altri Stati membri LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 251, paragrafo 1, visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che determina le regole generali d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, visto il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna e il Portogallo (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3296/88, in particolare l'articolo 13, considerando che il regolamento (CEE) n. 3659/90 del Consiglio (4) specifica l'elenco dei prodotti soggetti al regime di transizione a tappe, ai quali si applica il meccanismo complementare degli scambi (MCS) dall'inizio della seconda tappa di adesione del Portogallo; considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3792/85, le importazioni di tali prodotti in provenienza dalla Spagna sono soggette all'MCS conformemente agli articoli 249 e 252 dell'atto di adesione; considerando che i massimali indicativi per l'importazione in Portogallo di taluni prodotti del settore delle uova e del pollame, elencati in allegato al presente regolamento, sono fissati in base al bilancio di previsione ai sensi dell'articolo 251 dell'atto de adesione, tenuto conto in particolare del volume tradizionale delle importazioni in Portogallo e della necessità di stimolare una graduale apertura del mercato portoghese; considerando che è opportuno che gli operatori della Comunità siano autorizzati ad esportare alcuni prodotti del settore delle uova e del pollame verso il Portogallo soltanto a determinate condizioni restrittive, riguardanti in particolare il periodo durante il quale essi hanno praticato tale commercio; considerando che è opportuno derogare a questa disposizione per il 1991 a favore degli operatori stabiliti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, in modo da consentire loro di esportare i prodotti in questione verso il Portogallo; considerando che, ai fini della determinazione delle modalità concernenti il rilascio del titoli, è necessario derogare sia al regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, recante modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata per i prodotti agricoli (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 1599/90 (6), sia al regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che determina le modalità d'applicazione del meccanismo complementare degli scambi (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I massimali indicativi per alcuni prodotti del settore delle uova e del pollame che possono essere importati in Portogallo dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e dalla Spagna sono specificati nell'allegato. Articolo 2 1. I titoli MCS sono richiesti per l'importazione in Portogallo dagli altri Stati membri dei prodotti che rientrano: - in una delle sottovoci della nomenclatura combinata, oppure -in uno dei gruppi di sottovoci della nomenclatura combinata che figurano nell'allegato. 2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 574/86, i diritti derivati dal titolo MCS non sono trasferibili. Articolo 3 In deroga alle disposizioni: a) dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3719/88, le domande di titolo MCS presentate dal lunedì al venerdì alle ore 13 si considerano inoltrate simultaneamente; b)dell'articolo 6, paragrafo 2, primo e secondo comma del regolamento (CEE) n. 574/86, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 13 di ogni mercoledì, le quantità che sono oggetto delle domande di titolo inoltrate la settimana precedente, per gruppo di prodotti. Gli Stati membri rilasciano i titoli MCS il lunedì successivo per le quantità richieste, salvo che la Commissione abbia adottato misure particolari; c)dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 574/86, l'esemplare n. 1 del titolo è rimesso direttamente al richiedente o spedito all'indirizzo indicato nella domanda; d)dell'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CEE) n. 574/86, l'obbligo di utilizzare il titolo è mantenuto in caso di applicazione del coefficiente unico di riduzione. Articolo 4 1. Il richiedente deve essere una persona fisica o giuridica che, al momento della presentazione della domanda, esercita da almeno 12 mesi un'attività nel commercio di prodotti del settore delle uova e del pollame tra Stati membri o con paesi terzi ed è iscritta in un registro pubblico di uno Stato membro. Tuttavia, fino al 31 dicembre 1991, le suddette condizioni non si applicano ai richiedenti stabiliti da almeno 12 mesi nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca. 2. Le domande di titolo sono ricevibili solo se il richiedente dichiara per iscritto di non aver presentato e si impegna a non presentare domande concernenti lo stesso prodotto in Stati membri diversi da quello in cui la domanda è inoltrata; qualora un unico interessato presenti domande in due o più Stati membri, tutte le domande sono irricevibili. 3. Tutte le domande presentate da un medesimo interessato sono considerate come domanda unica. Articolo 5 Per ciascuna delle categorie di prodotti di cui all'allegato, la somma delle quantità richieste nei titoli MCS da uno stesso operatore durante una settimana non può superare i seguenti quantitativi: - categoria 1: 20 t, -categoria 2: 300 000 uova da cova o 90 000 pulcini, -categoria 3: 300 000 uova da cova o 90 000 pulcini, -categoria 4: 20 t, -categoria 5: 20 t. Articolo 6 Il titolo MCS instituito ai sensi degli articoli 1 e 3 del regolamento (CEE) n. 569/86 ha una validità di 18 giorni per tutti i prodotti di cui all'allegato, a decorrere dalla data del rilascio effettivo, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88. Articolo 7 Per ciascuna delle categorie di prodotti di cui all'allegato, la cauzione relativa ai titoli MCS è di: - categoria 1: 3,5 ecu per 100 kg di uova in guscio, -categoria 2: 0,5 ecu per 100 uova da cova o 0,6 ecu per 100 pulcini, -categoria 3: 2 ecu per 100 uova da cova o 2,5 ecu per 100 pulcini, -categoria 4: 5 ecu per 100 kg peso carcassa o 3,5 ecu per 100 kg peso vivo, -categoria 5: 5 ecu per 100 kg peso carcassa o 3,5 ecu per 100 kg peso vivo. Articolo 8 1. Il Portogallo comunica alla Commissione le quantità dei prodotti effettivamente importate per trimestre, ripartite per prodotti, al più tardi 45 giorni dopo la fine del periodo considerato. 2. Il Portogallo comunica alla Commissione, al più tardi il 15 ottobre di ogni anno, le previsioni di produzione e di consumo nel proprio territorio per l'anno successivo. Articolo 9 Il presente regolamento entra in vigore il 10 gennaio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro delle Commissione (1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106. (2) GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7. (3) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag 7. (4) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 38. (5) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1. (6) GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 29. (7) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1. ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>