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Document 31990R3571

Regolamento (CEE) n. 3571/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che stabilisce talune misure relative all'attuazione della politica comune della pesca nell'ex Repubblica democratica tedesca

GU L 353 del 17.12.1990, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/06/2009; abrogato da 32009R0492

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/3571/oj

31990R3571

Regolamento (CEE) n. 3571/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che stabilisce talune misure relative all'attuazione della politica comune della pesca nell'ex Repubblica democratica tedesca

Gazzetta ufficiale n. L 353 del 17/12/1990 pag. 0010 - 0011


REGOLAMENTO (CEE) N. 3571/90 DEL CONSIGLIO del 4 dicembre 1990 che stabilisce talune misure relative all'attuazione della politica comune della pesca nell'ex Repubblica democratica tedesca

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3).

considerando che a decorrere dall'unificazione tedesca la normativa comunitaria è applicabile di diritto al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca ;

considerando che è opportuno adottare talune disposizioni transitorie per facilitare l'attuazione della politica comune della pesca nell'ex Repubblica democratica tedesca ;

considerando che l'integrazione dell'ex Repubblica democratica tedesca nella politica comune della pesca può rendere necessaria l'adozione di disposizioni integrative in materia di attività di produzione e di commercializzazione, di riduzione dello sforzo di pesca, di ristrutturazione della flotta e dell'industria, di controlli per preservare il patrimonio ittico e di relazioni internazionali ;

considerando che la Comunità succede all'ex Repubblica democratica tedesca per quanto riguarda gli accordi di pesca da essa conclusi e gli altri obblighi internazionali assunti dalla stessa nei confronti di paesi terzi e organizzazioni internazionali e che i diritti e gli obblighi derivanti da tali accordi per la Comunità restano immutati durante il periodo in cui le disposizioni di detti accordi sono provvisoriamente mantenute nella loro forma attuale e al più tardi fino alla data della loro scadenza, salvo eventuale nuovo negoziato ;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca(4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2886/89(5), autorizza gli Stati membri ad accor-

dare alle organizzazioni di produttori aiuti destinati a incentivarne la costituzione ed a facilitarne il funzionamento ; che, a causa della situazione particolare esistente nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, è d'uopo autorizzare la Repubblica federale di Germania a corrispondere questi aiuti, secondo tassi e modalità più flessibili, a tutte le organizzazioni di produttori costituite dopo il 1o luglio 1990 e riconosciute entro un periodo di tre anni a decorrere dall'unificazione tedesca ;

considerando che, per tener conto delle azioni previste dal regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura(6), che saranno realizzate sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca nel corso del 1991, è opportuno, da un lato, aumentare la stima della spesa globale a carico del bilancio comunitario fino a 830 milioni di ecu e, dall'altro, completare l'elenco delle regioni meno sviluppate, inserendovi quelle del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, tenendo presente che alcune di queste ultime hanno le stesse caratteristiche delle regioni corrispondenti della Comunità ;

considerando che la dipendenza dell'ex Repubblica democratica tedesca dalle risorse esterne motiva le dimensioni della sua flotta di pesca che, in considerazione dell'insufficienza delle risorse comunitarie, deve essere ristrutturata ;

considerando che le informazioni disponibili sulla situazione della pesca nell'ex Repubblica democratica tedesca non permettono di stabilire in via definitiva la portata degli adeguamenti e delle deroghe ; che, per tener conto dell'evoluzione di tale situazione, è necessario prevedere, conformemente all'articolo 145, terzo trattino del trattato, una procedura semplificata che permetta di adeguare ed integrare, ove necessario, le misure previste dal presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

In deroga alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3796/81,

la Repubblica federale di Germania è autorizzata ad accordare gli aiuti di cui al succitato paragrafo 1 alle organizzazioni di produttori, costituite sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca dopo il 1o luglio 1990 e riconosciute durante un periodo di tre anni a decorrere dalla data dell'unificazione tedesca ; tali aiuti verranno erogati secondo le modalità seguenti :

l'importo degli aiuti per il primo, secondo e terzo anno non deve superare rispettivamente il 5 %, il 3 % e l'1 % del valore della produzione commercializzata connessa con l'azione dell'organizzazione di produttori ;

gli aiuti non devono peraltro superare nel primo anno l'80 %, nel secondo anno il 70 % e nel terzo anno il 60 % delle spese di gestione sostenute dall'organizzazione di produttori ;

possono essere versati anticipi forfettari sugli importi degli aiuti alle organizzazioni di produttori interessate dal momento del loro riconoscimento, e successivamente all'inizio di ogni anno ;

il saldo degli aiuti deve essere versato entro cinque anni dalla data di riconoscimento.

Articolo 2

La Commissione studia a fondo gli accordi di pesca e gli impegni dell'ex Repubblica democratica nell'ambito delle convenzioni internazionali e, entro il 30 giugno 1991, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata da proposte appropriate.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 4028/86 è modificato come segue :

a)all'articolo 40, paragrafo 2, l'importo «800 milioni di ecu» è sostituito da «830 milioni di ecu» ;

b)nell'allegato II, ai punti I. 1, II. 1 e nell'allegato VI, al punto 1, i termini «e Veneto» sono sostituiti ogniqualvolta dai termini «Veneto e Mecklenburg Vorpommern».

Articolo 4

1. Secondo la procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81 può essere decisa l'adozione di misure di adeguamento delle misure oggetto dei regolamenti (CEE) n. 3796/81, (CEE) n. 4028/86 e (CEE) n. 4042/89.

2. Tali adeguamenti devono perseguire l'obiettivo di garantire un'applicazione coerente dei succitati regolamenti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, tenendo conto della situazione specifica ivi esistente e delle difficoltà particolari che incontra l'applicazione dei suddetti regolamenti.

Essi devono rispettare l'economia generale ed i principi di base di tali regolamenti nonché le disposizioni del presente regolamento.

3. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere adottate fino al 31 dicembre 1992. La loro applicazione è limitata a questa stessa data.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità

europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1990.

Per il ConsiglioIl PresidenteG. DE MICHELIS

(1)GU n. L 263 del 26. 9. 1990, pag. 32, modificata il 25 ottobre 1990.

(2)Parere reso il 21 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)Parere reso il 20 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4)GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

(5)GU n. L 282 del 2. 10. 1989, pag. 1.

(6)GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7.

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