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Document 31990R2884

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2884/90 DELLA COMMISSIONE del 5 ottobre 1990 relativo alla determinazione dell'origine di alcune merci ricavate dalle uova

    GU L 276 del 6.10.1990, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994; abrogato da 393R2454

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/2884/oj

    31990R2884

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2884/90 DELLA COMMISSIONE del 5 ottobre 1990 relativo alla determinazione dell'origine di alcune merci ricavate dalle uova

    Gazzetta ufficiale n. L 276 del 06/10/1990 pag. 0014 - 0015


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2884/90 DELLA COMMISSIONE

    del 5 ottobre 1990

    relativo alla determinazione dell'origine di alcune merci ricavate dalle uova

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1769/89 (2), in particolare l'articolo 14,

    considerando che la tabella inclusa nel regolamento (CEE) n. 641/69 della Commissione, del 3 aprile 1969, relativo alla determinazione dell'origine di alcune merci ricavate dalle uova (3), non considera tutte le possibilità implicite nei considerando del regolamento stesso per quanto riguarda le merci che, attraverso l'operazione di essicamento, potrebbero acquisire l'origine del paese in cui detta operazione viene effettuata;

    considerando che, per garantire la coerenza tra i considerando del regolamento (CEE) n. 641/69 e la tabella dello stesso, è necessario modificare detta tabella includendo l'ovoalbumina non essiccata come merce importata che, attraverso l'operazione di essicamento, può essere considerata prodotto originario;

    considerando che detta tabella usa attualmente la nomenclatura della tariffa doganale comune, a sua volta basata sulla nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale; considerando che quest'ultima è stata sostituita con il sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci applicato nella Comunità mediante la nomenclatura combinata;

    considerando che le modifiche e gli adeguamenti di cui sopra costituiscono semplici modifiche tecniche ma non di meno incidono sulla portata delle norme precedentemente stabilite dal regolamento (CEE) n. 641/69 per quanto riguarda l'essiccamento della ovalbumina; che, per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire il regolamento (CEE) n. 641/69 nella sua totalità;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'origine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le merci di cui alla colonna (2) della tabella indicata in allegato ottenute in un determinato paese, dalle merci importate da un altro paese elencate nella colonna (3) di tale tabella, mediante le operazioni indicate nella stessa colonna (3), sono considerate originarie del paese in cui tali operazioni sono state effettuate.

    Articolo 2

    Con il termine « voci » usato nel presente regolamento si intendono le voci (codici a quattro cifre) impiegate nella nomenclatura del « sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci ».

    Articolo 3

    Il regolamento (CEE) n. 641/69 è annullato.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 1990.

    Per la Commissione

    Christiane SCRIVENER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

    (2) GU n. L 174 del 22. 6. 1989, pag. 11.

    (3) GU n. L 83 del 4. 4. 1969, pag. 1.

    ALLEGATO

    1.2.3 // // // // Codice NC // Designazione delle merci // Lavorazione o trasformazione, effettuata su materie non originarie, che conferisce il carattere di prodotto originario // // // // (1) // (2) // (3) // // // // ex 0408 // Uova di volatili sgusciate, essiccate // Essiccamento (previa rottura e separazione, se del caso) di: // ex 0408 // Tuorli essiccati // - uova di volatili, in guscio, fresche o conservate, della voce ex 0407 oppure // ex 3502 // Ovoalbumina essiccata // - uova di volatili, sgusciate, diverse da quelle essiccate, della voce ex 0408 oppure // // // - tuorli, diversi da quelli essiccati, della voce ex 0408 oppure // // // - ovoalbumina, diversa da quella essiccata, della voce ex 3502 // // //

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