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Document 31990R2199

REGOLAMENTO (CEE) N. 2199/90 DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 1990 recante misure di salvaguardia applicabili all'importazione di lamponi congelati e di lamponi conservati provvisoriamente originari della Iugoslavia

GU L 198 del 28.7.1990, pp. 55–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1990

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/2199/oj

31990R2199

REGOLAMENTO (CEE) N. 2199/90 DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 1990 recante misure di salvaguardia applicabili all'importazione di lamponi congelati e di lamponi conservati provvisoriamente originari della Iugoslavia

Gazzetta ufficiale n. L 198 del 28/07/1990 pag. 0055 - 0056


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2199/90 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1990

recante misure di salvaguardia applicabili all'importazione di lamponi congelati e di lamponi conservati provvisoriamente originari della Iugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 gennaio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) no 1202/90 (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

considerando che la commercializzazione di lamponi congelati e di lamponi conservati provvisoriamente è caratterizzata dalla concorrenza a prezzi sensibilmente inferiori ai prezzi comunitari attuata da paesi terzi; che i livelli dei prezzi convenuti con i principali paesi terzi fornitori, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, non sono rispettati; che i quantitativi importati nel 1989 e nel primo semestre 1990 sono considerevolmente aumentati rispetto alla media degli ultimi tre anni;

considerando che, in tali circostanze, il mercato comunitario è esposto a gravi perturbazioni, atte a compromettere il conseguimento degli obiettivi dell'articolo 39 del trattato; che è quindi necessario applicare misure di salvaguardia;

considerando che le misure di salvaguardia mirano ad evitare che i prodotti importati vengano commercializzati a prezzi anormalmente bassi;

considerando che, tenuto conto dei criteri fissati dal regolamento (CEE) no 521/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, che definisce le modalità di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore del prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (3), questo obiettivo può essere conseguito instituendo un prezzo minimo per le importazioni nella Comunità e applicando un onere compensativo ai prodotti che non rispettano tale prezzo;

considerando che occorre fissare il livello del prezzo minimo tenendo conto dei prezzi convenuti in precedenza con il paese in questione nonché della qualità e della presentazione dei prodotti di cui trattasi;

considerando che il prezzo minimo all'importazione può essere ridotto a motivo di eventi non connessi con i prezzi praticati dai paesi terzi, ad esemplo in seguito alla fluttuazione dei tassi di cambio; che di ciò occorre tener conto in sede di fissazione degli oneri compensativi;

considerando che occorre tener presente la situazione particolare dei prodotti che hanno già lasciato il paese di esportazione alla data di pubblicazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. All'atto dell'importazione nella Comunità di lamponi congelati e di lamponi conservati provvisoriamente, originari della Iugoslavia il prezzo minimo da rispettare all'importazione è fissato come segue:

(in Ecu/100 kg di peso netto)

1.2.3 // // // // Codice NC // Designazione delle merci // Prezzo minimo all'importa- zione // // // // 0811 20 31 // Lamponi congelati senza aggiunta di zucchero // 120 // 0812 90 60 // Lamponi conservati provvisoriamente // 58 // // //

2. Se il prezzo all'importazione è inferiore al prezzo minimo di cui sopra, viene riscosso un onere compensativo pari alla differenza tra i due prezzi.

Articolo 2

1. Il prezzo minimo all'importazione è rispettato quando il prezzo all'importazione espresso nella moneta dello Stato membro importatore non è inferiore al prezzo minimo all'importazione applicabile il giorno di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

2. Per determinare il prezzo all'importazione si prendono in considerazione i seguenti fattori:

a) prezzo fob nel paese di origine,

b) costo di trasporto e di assicurazione fino al luogo di entrata nel territorio doganale della Comunità.

3. Ai fini del paragrafo 2, per « prezzo fob » s'intende il prezzo pagato o da pagare per il quantitativo di prodotti contenuto in una partita, ivi compresi il costo del caricamento della partita su un mezzo di trasporto in una località del paese di origine e le altre spese sostenute in detto paese. Dal prezzo fob sono esluse le spese per eventuali servizi sostenute dal venditore dopo il caricamento dei prodotti a bordo dal mezzo di trasporto.

4. Il prezzo è pagato al venditore entro i tre mesi successivi al giorno in cui le autorità doganali hanno accettato la dichiarazione di immissione in libera pratica.

5. Qualora i fattori di cui al paragrafo 2 siano espressi in una moneta diversa da quella dello Stato membro importatore, per la loro conversione nella moneta di quest'ultimo si applicano le disposizioni relative alla valutazione delle merci a fini doganali.

Articolo 3

1. Per ogni partita, al momento dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione per l'immissione in libera pratica, le autorità doganali confrontano il prezzo all'importazione con il prezzo minimo all'importazione.

2. Il prezzo all'importazione deve essere indicato nella dichiarazione di immissione in libera pratica, che deve essere corredata di tutti i documenti necessari per verificare tale prezzo.

3. Le autorità competenti prendono i provvedimenti necessari per determinare il prezzo all'importazione, riferendosi in particolare al prezzo di rivendita praticati all'importatore:

a) se la fattura presentata alle autorità doganali non è stata redatta dall'esportatore nel paese di origine dei prodotti,

b) se le suddette autorità non sono persuase che il prezzo indicato nella dichiarazione corrisponda al prezzo all'importazione effettivo, o

c) che il pagamento non è stato effettuato entro il termine di cui all'articolo 2, paragrafo 4.

Articolo 4

L'importatore conserva la prova dell'avvenuto pagamento al venditore. Tale prova e tutti i documenti commerciali, in particolare fatture, contratti e corrispondenza concernenti l'acquisto e la vendita dei prodotti, sono tenuti per tre anni a disposizione delle autorità doganali per eventuali verifiche.

Articolo 5

1. Il presente regolamento non si applica ai prodotti per i quali sia stata fornita la prova che hanno lasciato il paese fornitore prima della data di pubblicazione del presente regolamento.

2. Le parti interessate devono fornire la prova, giudicata soddisfacente dalle autorità competenti, che ricorrono le condizioni previste al paragrafo 1.

Le autorità competenti possono tuttavia considerare che i prodotti hanno lasciato il paese fornitore prima della data di pubblicazione del presente regolamento quando viene presentato uno dei seguenti documenti:

- in caso di trasporto marittimo o fluviale, la polizza di carico da cui risulti che le operazioni di caricamento sono state effettuate prima di quella data;

- in caso di trasporto ferroviario, la lettera di vettura accettata dai servizi ferroviari del paese speditore prima di quella data;

- in caso di trasporto stradale, il carnet TIR presentato al primo ufficio doganale prima di quella data;

- in caso di trasporto aereo, la polizza di carico aerea da cui risulti che la compagnia aerea ha preso in consegna i prodotti prima di quella data.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano a condizione che la dichiarazione di immissione in libera pratica sia stata accettata dalle autorità doganali anteriormente al 1o novembre 1990.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica sino al 31 dicembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

(2) GU n. L 111 dell'11. 5. 1990, pag. 66.

(3) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 28.

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