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Document 31990R1618

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1618/90 DELLA COMMISSIONE del 15 giugno 1990 che fissa il numero di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali nei primi tre trimestri del 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 2377/80 e vi deroga, per detto periodo, in ordine al rilascio dei titoli di importazione e alla loro validità

    GU L 152 del 16.6.1990, p. 39–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/1618/oj

    31990R1618

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1618/90 DELLA COMMISSIONE del 15 giugno 1990 che fissa il numero di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali nei primi tre trimestri del 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 2377/80 e vi deroga, per detto periodo, in ordine al rilascio dei titoli di importazione e alla loro validità

    Gazzetta ufficiale n. L 152 del 16/06/1990 pag. 0039 - 0041
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 32 pag. 0251
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 32 pag. 0251


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1618/90 DELLA COMMISSIONE

    del 15 giugno 1990

    che fissa il numero di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali nei primi tre trimestri del 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 2377/80 e vi deroga, per detto periodo, in ordine al rilascio dei titoli di importazione e alla loro validità

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89 (2), in particolare l'articolo 13, paragrfo 4, l'articolo 15, paragrafo 2 e l'articolo 25,

    considerando che il Consiglio, nel quadro del regime d'importazione per i bovini maschi destinati all'ingrasso, ha fissato, per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1990 un bilancio estimativo di 198 000 capi; che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68, occorre determinare il quantitativo da importare trimestralmente e l'aliquota di riduzione del prelievo da applicare all'importazione di tali animali;

    considerando che le modalità pratiche di gestione del regime speciale sono state stabilite con regolamento (CEE) n. 612/77 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1121/87 (4), e con regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 970/90 (6);

    considerando che si è constatata la necessità di tener conto del fabbisogno di approvvigionamento di talune regioni della Comunità, che accusano un deficit considerevole di bovini, destinati all'ingrasso; che tale fabbisogno è accentuato in Italia e in Grecia, dove può essere valutato per i primi tre trimestri del 1990 a 123 360 capi e a 19 305 capi rispettivamente;

    considerando che il fabbisogno di approvvigionamento di giovani bovini destinati all'ingrasso giustifica, nei primi tre trimestri del 1990, un'aliquota di riduzione del prelievo più elevata per gli animali di peso, per capo, da 220 a 300 kg, originari e provenienti dalla Iugoslavia, dall'Ungheria e dalla Polonia;

    considerando che la riduzione parziale del prelievo è destinata, in particolare, a favorire il miglioramento delle strutture di allevamento e di produzione di carni bovine in Italia e in Grecia; che occorre adottare a tal fine misure adeguate onde consentire ai produttori, per quanto possibile, di fruire direttamente di questo regime senza peraltro escludere gli operatori commerciali tradizionlnali; che tale obiettivo può essere conseguito riservando, in via prioritaria, ai produttori agricoli o alle loro organizzazioni professionali il rilascio dei titoli che danno diritto al beneficio di detto regime;

    considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2377/80, il richiedente si impegna sia ad effettuare personalmente, sia a fare effettuare, sotto la propria responsabilità, le operazioni d'ingrasso; che, nel caso dei produttori agricoli o delle organizzazioni professionali, si è constatato che la facoltà concessa al richiedente di non effettuare personalmente tali operazioni può, in taluni casi, dare adito ad abusi; che è pertanto opportuno sopprimere tale facoltà per i trimestri in questione;

    considerando che, per quanto riguarda i produttori agricoli o le loro organizzazioni professionali o il commercio tradizionale, è necessario limitare il quantitativo massimo che può essere contemplato da ciascuna domanda di titolo d'importazione per consentire una più equa ripartizione dei quantitativi disponibili;

    considerando che il bilancio estimativo è stato deciso solo nel maggio 1990 per tutto il 1990 ed è quindi necessario prevedere una deroga al regolamento (CEE) n. 2377/80 relativamente ai termini di presentazione delle domande e di rilascio dei titoli di importazione nel quadro di questo regime speciale;

    considerando che per assicurare importazioni regolari è opportuno prorogare la validità dei titoli di cui all'articolo 14, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80;

    considerando che per l'attuazione del regime speciale all'importazione è necessario abrogare il regolamento (CEE) n. 3834/89 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1494/90 (8);

    considerando che, in seguito alla concessione di una riduzione supplementare del prelievo per i giovani bovini maschi originari della Polonia o dell'Ungheria, è opportuno modificare in conformità il regolamento (CEE) n. 2377/80;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Per il periodo dal 1o gennaio al 30 settembre 1990, il quantitativo massimo di cui all'articolo 13, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68, è fissato a 149 445 capi di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, di peso vivo inferiore o uguale a 300 kg, di cui 126 360 capi devono essere importati e ingrassati in Italia e 19 305 capi devono essere importati e ingrassati in Grecia.

    2. Il prelievo riscosso all'importazione dei giovani bovini di cui al paragrafo 1 è pari al prelievo applicabile il giorno dell'accetazione della domanda di immissione in libera pratica, ridotto del 65 %. Tuttavia, limitatamente a 130 110 capi di giovani bovini di peso, per capo, da 220 a 300 kg, originari e provenienti dalla Iugoslavia, dall'Ungheria o dalla Polonia, il prelievo applicabile il giorno dell'accettazione della domanda di immissione in libera pratica è ridotto del 75 %.

    Tale quantitativo massimo può essere importato entro i seguenti limiti:

    - 110 010 capi in Italia,

    - 16 800 capi in Grecia,

    - 3 300 capi negli altri Stati membri .

    3. La domanda di titolo e il titolo medesimo riguardano, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2377/80:

    - giovani bovini di peso, per capo, fino a 300 kg;

    - ovvero giovani bovini di peso, per capo, da 220 a 300 kg, originari e provenienti dalla Iugoslavia, dall'Ungheria o dalla Polonia.

    In quest'ultimo caso, la domanda di titolo e il titolo medesimo recano, nelle caselle 7 e 8, una delle seguenti diciture:

    - Yugoslavia e/o Hungría e/ou Polonia,

    - Jugoslavien og/eller Ungarn og/eller Polen,

    - Jugoslawien und/oder Ungarn und/oder Polen,

    - Gioygkoslavía í/kai Oyngaría í/kai Polonía,

    - Yugoslavia and/or Hungary and/or Poland,

    - Yougoslavie et/ou Hongrie et/ou Pologne,

    - Iugoslavia e/o Ungheria e/o Polonia,

    - Joegoslavië en/of Hongerije en/of Polen,

    - Jugoslávia e/ou Hungria e/ou Polónia.

    Il titolo obbliga ad importare dai paesi indicati.

    4. Nel quadro della comunicazione contemplata all'articolo 15, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2377/80, gli Stati membri specificano le categorie di peso vivo e, nel caso di cui al paragrafo 3, primo comma, secondo trattino, l'origine dei prodotti.

    5. Nell'ambito del quantitativo riservato all'Italia:

    a) il 90 % dei quantitativi può essere assegnato direttamente ai richiedenti che forniscono la prova di aver importato animali che benificiano del regime in causa nel corso degli ultimi tre anni.

    La ripartizione è effettuata proporzionalmente alle importazioni effettuate nei tre anni considerati:

    b) il 10 % può essere assegnato agli altri richiedenti.

    6. Nell'ambito del quantitativo riservato alla Grecia:

    a) il 90 % dei quantitativi può essere assegnato direttamente ai richiedenti che forniscono la prova di aver importato animali che beneficiano del regime in causa, nel corso degli ultimi tre anni.

    La ripartizione è effettuata proporzionalmente alle importazioni effettuate nei tre anni considerati;

    b) il 10 % può essere assegnato agli altri richiedenti.

    7. La prova di cui ai paragrafi 5 e 6 è fornita mediante il documento doganale di immissione in libera pratica.

    8. I titoli d'importazione sono rilasciati soltanto per un quantitativo pari o superiore a 10 capi.

    Articolo 2

    Per quanto concerne il quantitativo di cui all'articolo 1, paragrafo 5, lettera b) e paragrafo 6, lettera b), la domanda di titolo d'importazione non può vertere su un numero di capi superiore al 10 % di tale quantitativo.

    Articolo 3

    Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2377/80, tutte le domande provenienti da uno stesso interessato che ri riferiscono ad una stessa categoria di peso ed alla stessa aliquota di riduzione del prelievo sono considerate un'unica domanda.

    Articolo 4

    Per i primi tre trimestri del 1990, in deroga al disposto dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2377/80 e relativamente al regime di cui all'articolo 9 dello stesso regolamento:

    a) le domande possono essere presentate esclusivamente dal 18 al 22 giugno 1990;

    b) le comunicazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera a) sono effettuate il 27 giugno 1990;

    c) il rilascio dei titoli di cui all'articolo 15, paragrafo 5, lettera a) dello stesso regolamento si effettua a decorrere dal 2 luglio 1990. Articolo 5

    In deroga al disposto dell'articolo 4, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80, la durata di validità dei titoli rilasciati in virtù del presente regolamento è di sei mesi a partire dal 2 luglio 1990.

    Articolo 6

    Al più tardi tre settimane dopo l'importazione degli animali di cui al presente regolamento, l'importatore informa le competenti autorità che hanno rilasciato i titoli d'importazione del numero e dell'origine dei capi importati. A decorrere dall'agosto 1990, queste autorità trasmettono alla Commissione, all'inizio di ogni mese, le suddette informazioni.

    Articolo 7

    Il regolamento (CEE) n. 3834/88 è abrogato.

    Articolo 8

    Il regolamento (CEE) n. 2377/80 è modificato come segue:

    1) All'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), secondo trattino, lettera c), secondo comma e lettera f), secondo comma, primo trattino, dopo il termine « Iugoslavia » sono aggiunti i termini « Polonia o Ungheria ».

    2) All'articolo 9, il paragrafo 2 è soppresso.

    Articolo 9

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1990.

    Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

    (2) GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

    (3) GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 18.

    (4) GU n. L 109 del 24. 4. 1987, pag. 12.

    (5) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

    (6) GU n. L 99 del 19. 4. 1990, pag. 8.

    (7) GU n. L 372 del 21. 12. 1989, pag. 26.

    (8) GU n. L 140 dell'1. 6. 1990, pag. 113.

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