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Document 31990R0246

    REGOLAMENTO (CEE) N. 246/90 DELLA COMMISSIONE del 30 gennaio 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 3946/89 della Commissione recante fissazione di modalità complementari di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli per quanto riguarda i carciofi, le carote, le fragole, le lattughe, i meloni, le uve da tavola e i pomodori e che estende tali disposizioni alle cicorie scarole

    GU L 27 del 31.1.1990, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/246/oj

    31990R0246

    REGOLAMENTO (CEE) N. 246/90 DELLA COMMISSIONE del 30 gennaio 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 3946/89 della Commissione recante fissazione di modalità complementari di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli per quanto riguarda i carciofi, le carote, le fragole, le lattughe, i meloni, le uve da tavola e i pomodori e che estende tali disposizioni alle cicorie scarole

    Gazzetta ufficiale n. L 027 del 31/01/1990 pag. 0017 - 0018
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 32 pag. 0007
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 32 pag. 0007


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 246/90 DELLA COMMISSIONE

    del 30 gennaio 1990

    che modifica il regolamento (CEE) n. 3946/89 della Commissione recante fissazione di modalità complementari di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli per quanto riguarda i carciofi, le carote, le fragole, le lattughe, i meloni, le uve da tavola e i pomodori e che estende tali disposizioni alle cicorie scarole

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

    visto il regolamento (CEE) n. 3210/89 del Consiglio, del 23 ottobre 1989, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi (1), in particolare l'articolo 9,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 816/89 della Commissione (2) ha fissato l'elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli a decorrere dal 1o gennaio 1990; che figurano tra detti prodotti i carciofi, le carote, le fragole, le lattughe, i meloni, le uve da tavola, i pomodori nonché le cicorie scarole;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 3944/89 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 245/90 (4), ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di ortofrutticoli freschi, in appresso denominato MCS;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 3946/89 della Commissione (4), ha stabilito per il mese di gennaio 1990 un periodo I, al sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89, per i prodotti succitati: che, d'altro canto, il regolamento (CEE) n. 3945/89 della Commissione (5) ha stabilito per le cicorie scarole un periodo II per lo stesso mese di gennaio; che le previsioni di spedizioni spagnole destinate al mercato comunitario ad esclusione del Portogallo e la situazione del mercato inducono a stabilire un periodo I per tutti i prodotti sopra elencati per il mese di febbraio 1990; che è quindi opportuno raggruppare i prodotti cui si applicano le stesse modalità, modificando in tal senso il regolamento (CEE) n. 3946/89;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 3946/89 è modificato come segue:

    1) il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

    « Articolo 1

    I periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 per i pomodori di cui al codice NC 0702 00 10, le lattughe a cappuccio di cui al codice NC 0705 11 90, le lattughe diverse da quelle a cappuccio di cui al codice NC 0705 19 00, le carote di cui al codice NC ex 0706 10 00, i carciofi di cui al codice NC 0709 10 00, le uve da tavola di cui al codice NC 0806 10 15, i meloni di cui al codice NC 0807 10 90, le fragole di cui al codice NC 0810 10 90 e le cicorie scarole di cui al codice NC ex 0705 29 00, sono indicati nell'allegato. »

    2) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Essa si applica a decorrere dal 1o febbraio 1990.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1990.

    Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 6.

    (2) GU n. L 86 del 31. 3. 1989, pag. 35.

    (3) GU n. L 379 del 28. 12. 1989, pag. 20.

    (4) Vedi pagina 14 della presente Gazzetta ufficiale.

    (5) GU n. L 379 del 28. 12. 1989, pag. 27.

    (6) GU n. L 379 del 28. 12. 1989, pag. 25.

    ALLEGATO

    « ALLEGATO

    Fissazione dei periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89

    Periodo compreso tra il 1o e il 28 febbraio 1990

    1.2.3 // // // // Designazione delle merci // Codice NC // Periodo // // // // Pomodori // 0702 00 10 // I // Lattughe a cappuccio // 0705 11 90 // I // Lattughe diverse da quelle a cappuccio // 0705 19 00 // I // Carote // ex 0706 10 00 // I // Carciofi // 0709 10 00 // I // Uve da tavola // 0806 10 15 // I // Meloni // 0807 10 90 // I // Fragole // 0810 10 90 // I // Cicorie scarole // ex 0705 29 00 // I » // // //

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