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Document 31990L0335

Direttiva 90/335/CEE della Commissione del 7 giugno 1990 recante quarta modifica dell'allegato della direttiva 79/117/CEE del Consiglio relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive

GU L 162 del 28.6.1990, p. 37–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/11/2009; abrogato da 32009R1128

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/335/oj

31990L0335

Direttiva 90/335/CEE della Commissione del 7 giugno 1990 recante quarta modifica dell'allegato della direttiva 79/117/CEE del Consiglio relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive

Gazzetta ufficiale n. L 162 del 28/06/1990 pag. 0037 - 0037
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 33 pag. 0012
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 33 pag. 0012


*****

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 1990

recante quarta modifica dell'allegato della direttiva 79/117/CEE del Consiglio relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive

(90/335/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio ed impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (1), modificata da ultimo dalla direttiva 89/365/CEE (2), in particolare l'articolo 6,

considerando che l'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche rendono necessarie alcune modifiche dell'allegato della direttiva 79/117/CEE;

considerando l'opportunità di sopprimere alcune deroghe temporanee ai divieti stabiliti dalla direttiva, dato che attualmente sono disponibili trattamenti meno nocivi;

considerando che tutti gli Stati membri hanno informato la Commissione che non intendono o non intendono più avvalersi delle deroghe suddette;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato della direttiva 79/117/CEE è modificato come segue:

1) Nella parte A, « Composti del mercurio »:

a) alla voce 4, « Alchil derivati del mercurio », il testo della seconda colonna è soppresso;

b) alla voce 5, « Alcoxialchil e aril derivati del mercurio », il testo della seconda colonna è sostituito dal testo « Trattamento delle sementi di cereali ».

2) Nella parte B, « Composti organici clorurati persistenti »:

a) alla voce 1, « Aldrin », il testo della seconda colonna è soppresso;

b) alla voce 5, « Endrin », il testo della seconda colonna è soppresso.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 36.

(2) GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 58.

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