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Document 31990D0336

90/336/CEE: Decisione della Commissione, del 13 giugno 1990, relativa all'adozione di una misura specifica con la quale viene concesso un contributo finanziario della Comunità per la creazione di un supporto informatico volto alla realizzazione di uno schedario delle navi da pesca in Grecia (Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

GU L 162 del 28.6.1990, pp. 38–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/01/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/336/oj

31990D0336

90/336/CEE: Decisione della Commissione, del 13 giugno 1990, relativa all'adozione di una misura specifica con la quale viene concesso un contributo finanziario della Comunità per la creazione di un supporto informatico volto alla realizzazione di uno schedario delle navi da pesca in Grecia (Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 162 del 28/06/1990 pag. 0038 - 0039


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 1990

relativa all'adozione di una misura specifica con la quale viene concesso un contributo finanziario della Comunità per la creazione di un supporto informatico volto alla realizzazione di uno schedario delle navi da pesca in Grecia

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(90/336/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 163/89 della Commissione (2) prevede la realizzazione, di concerto con gli Stati membri, di uno schedario delle navi da pesca della Comunità;

considerando che, a norma del citato regolamento (CEE) n. 163/89, gli Stati membri devono fornire, in merito alla situazione della loro flotta peschereccia, tutte le informazioni necessarie alla realizzazione dello schedario delle navi da pesca della Comunità;

considerando che, nel caso di taluni Stati membri, è necessaria una dotazione di strumenti informatici per la realizzazione del sistema di gestione informatica dello schedario;

considerando che il 27 marzo 1990 la Repubblica ellenica ha presentato una domanda di supporto informatico;

considerando che per agevolare la gestione di tutte le informazioni è opportuno garantire un contributo comunitario che consenta l'installazione di detto supporto informatico;

considerando che siffatta misura, fondata su un programma d'intervento approvato dalla Commissione, costituisce una misura specifica ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 4028/86;

considerando che la Commissione ha deciso di prevedere una partecipazione finanziaria del 50 % per l'acquisto di materiale informatico (hardware) e del 75 % per le azioni specifiche volte alla realizzazione dello schedario della flotta peschereccia;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture della pesca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la misura specifica con la quale viene concesso un contributo finanziario della Comunità per la creazione di un supporto informatico diretto alla realizzazione di uno schedario delle navi da pesca in Grecia.

Articolo 2

L'ammontare massimo del contributo finanziario della Comunità è fissato a 614 984 ecu, suddiviso alle condizioni e modalità contenute nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1990.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

(1) GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7.

(2) GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 5.

ALLEGATO

A. CALCOLO DELLE SPESE AMMISSIBILI (1)

1.2 // // (in ecu) // 1) Previsione di spesa globale per l'investimento // 1 035 764 // 2) Spese non ammissibili per un contributo // - // 3) Spese ammissibili dell'investimento totale // 1 035 764 // di cui: // // hardware // 647 353 // software // 388 411

B. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO MASSIMO (1)

1.2 // // (in ecu) // 1) Contributo previsto dallo Stato membro // 420 780 // 2) Contributo finanziario massimo della Comunità rispetto alle spese ammissibili // 614 984 // di cui: // // 50 % delle spese ammissibili per l'hardware // 323 676 // 75 % delle spese ammissibili per il software // 219 308

C. CONDIZIONI PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO

- Di norma il contributo finanziario della Comunità è pagabile in non più di due rate; l'ammontare della seconda dev'essere pari almeno al 20 % del contributo totale.

- I lavori e l'acquisto del materiale relativi all'azione di cui trattasi dovranno avere inizio ed essere effettuati dopo l'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 163/89 ed essere ultimati al più tardi un anno dopo la notifica della decisione con la quale viene concesso il contributo.

- Il materiale informatico può essere installato soltanto dopo la notifica della decisione della Commissione con la quale viene concesso il contributo comunitario.

- La manutenzione del materiale ammesso a fruire del contributo finanziario della Comunità e le spese relative alla gestione corrente delle attrezzature e dei materiali sono a carico dello Stato membro.

- Non è ammessa alcuna modifica del piano d'investimento presentato dallo Stato membro. La Commissione si riserva tuttavia di esaminare adeguamenti tecnici del piano d'investimento per il quale è concesso il contributo comunitario.

- Dopo due mesi dalla conclusione dei lavori, lo Stato membro presenta una relazione particolareggiata sulla realizzazione degli stessi e sui risultati ottenuti.

- Lo Stato membro trasmette, unitamente a copia delle fatture o ad altri documenti giustificativi, una distinta delle spese redatta conformemente a quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 1116/88 della Commissione (2) (modelli 8 e 9).

- La Commissione si riserva la facoltà di procedere a controlli sul posto per verificare la realizzazione e l'avanzamento dei lavori.

- Le autorità nazionali confermano la concessione della loro partecipazione finanziaria, precisandone l'ammontare, la forma e la data di concessione. Detta partecipazione deve rispettare i limiti fissati, in funzione alle spese imputabili dalla decisione della Commissione con la quale viene concesso il contributo.

(1) Valore ecu al mese di marzo 1990.

(2) GU n. L 112 del 30. 4. 1988, pag. 1.

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