Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989R4052

REGOLAMENTO ( CEE ) N. 4052/89 DEL CONSIGLIO, DEL 19 DICEMBRE 1989, CHE STABILISCE, PER IL 1990, TALUNE MISURE DI CONSERVAZIONE E DI GESTIONE DELLE RISORSE ITTICHE DA APPLICARE ALLE NAVI IMMATRICOLATE NELLE ISOLE FAEROER

GU L 389 del 30.12.1989, pp. 55–62 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1990

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/4052/oj

31989R4052

REGOLAMENTO ( CEE ) N. 4052/89 DEL CONSIGLIO, DEL 19 DICEMBRE 1989, CHE STABILISCE, PER IL 1990, TALUNE MISURE DI CONSERVAZIONE E DI GESTIONE DELLE RISORSE ITTICHE DA APPLICARE ALLE NAVI IMMATRICOLATE NELLE ISOLE FAEROER

Gazzetta ufficiale n. L 389 del 30/12/1989 pag. 0055 - 0062


REGOLAMENTO (CEE) N. 4052/89 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1989 che stabilisce, per il 1990, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi immatricolate nelle isole Faeroeer

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse di pesca(1), modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo(2), in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, secondo la procedura prevista dall'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Faeroeer, dall'altro(3), in particolare l'articolo 2, la Comu- nità, da un lato, e il governo locale delle isole Faeroeer,

dall'altro, si sono consultati sui reciproci diritti di pesca per il 1990 ;

considerando che durante tali consultazioni, le delegazioni hanno concordato di raccomandare alle rispettive autorità di fissare per il 1990 determinati contingenti di pesca per le navi dell'altra parte ;

considerando che è necessario mettere in esecuzione i risultati delle consultazioni tra la Comunità e le isole Faeroeer per evitare un'interruzione delle reciproche relazioni di pesca al 31 dicembre 1989 ;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83, spetta al Consiglio fissare il totale di catture assegnate ai paesi terzi e le condizioni specifiche nelle quali devono essere effettuate tali catture ;

considerando che la attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca(4), modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88(5) ;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi da pesca(6), tutti i pescherecci dotati di serbatoi d'acqua marina refrigerata tengono a bordo un documento certificato da un servizio competente in cui deve essere indicata la capacità dei serbatoi, espressa in metri cubi, ad ogni intervallo di 10 centimetri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Le attività di pesca delle navi immatricolate nelle isole Faeroeer nella zona di pesca delle 200 miglia degli Stati membri al largo delle coste del Mare del Nord, dello Skagerrak, del Kattegat, del Mar Baltico e dell'Oceano Atlantico a nord di 43°00m N, sono autorizzate fino al 31 dicembre 1990 per le specie di cui all'allegato I, entro i limiti geografici e quantitativi fissati in detto allegato ed in conformità del presente regolamento.

2. Le attività di pesca autorizzate a norma del paragrafo 1 sono limitate, fatta eccezione per lo Skagerrak, alle parti della zona di pesca delle 200 miglia situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali sono delimitate le zone di pesca degli Stati membri.

3. In deroga al paragrafo 1, le catture accessorie inevitabili di specie per le quali in una determinata zona non sono fissati contingenti sono autorizzate entro i limiti stabiliti dalle misure di conservazione vigenti nella zona in questione.

4. Le catture accessorie in una determinata zona di una specie per la quale è fissato un contingente per detta zona sono imputate al contingente in questione.

Articolo 2

1. Le navi che pescano nell'ambito dei contingenti fissati all'articolo 1 rispettano le misure di conservazione e di controllo nonché tutte le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca, nelle zone di cui all'articolo 1.

2. Le navi di cui al paragrafo 1 tengono un giornale di bordo nel quale vengono registrate le informazioni di cui all'allegato II.

3. Le navi di cui al paragrafo 1 trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato III. Queste informazioni sono trasmesse in conformità delle norme enunciate in tale allegato.

4. Le navi di cui al paragrafo 1 dotate di serbatoi d'acqua marina refrigerata tengono a bordo un documento certificato da un servizio competente, nel quale deve essere indicata la capacità dei serbatoi, espressa in metri cubi, ad ogni intervallo di 10 centimetri.

5. Le lettere e le cifre d'immatricolazione delle navi di cui al paragrafo 1 devono essere chiaramente indicate su ambo i lati della prua.

Articolo 3

1. La pesca nelle acque di cui all'articolo 1 e sulla base dei contingenti fissati in detto articolo è subordinata alla presenza a bordo di una licenza rilasciata dalla Commissione per conto della Comunità ed all'osservanza delle condizioni precisate nella licenza.

2. Il rilascio delle licenze ai fini del paragrafo 1 è soggetto alla condizione che il numero di licenze valide per ciascun giorno non superi :

a)14 per la pesca dello sgombro nelle divisioni CIEM VI a (a nord di 56°30mN), VII e, f e h, dello spratto nelle divisioni CIEM IV e VI a (a nord di 56°30mN), del suro nelle divisioni CIEM IV, VI a (a nord di 56°30mN), VII e, f e h e dell'aringa, nella divisione CIEM VI a (a nord di 56o30mN), 4 per la pesca dell'aringa nella divisione CIEM III a N (Skagerrak) ;

b)15 per la pesca del merluzzo norvegese nelle divisioni CIEM IV e VI a (a nord di 56°30mN) e del cicerello nella divisione CIEM IV ;

c)20 per la pesca con palangresi della molva, del brosmio e della molva azzurra nelle divisioni CIEM VI a (a nord di 56°30mN) e VI b ; tuttavia il numero di pescherecci che pescano simultaneamente non può essere superiore a 10 ;d)16 per la pesca con reti da traino della molva azzurra nelle divisioni CIEM VI a (a nord di 56°30mN) e VI b ;

e)20 per la pesca del melù nella divisione CIEM VII (a ovest di 12° O) e nelle divisioni CIEM VI a (a nord di 56°30mN) e VI b ;

f)3 per la pesca con palangresi dello smeriglio nell'intera zona comunitaria esclusa la zona NAFO 3 PS.

3. Ciascuna licenza è valida per una sola nave. Qualora più unità partecipino alla stessa operazione di pesca, ciascuna di esse deve essere munita di licenza.

4. Le licenze possono essere annullate ai fini del rilascio di nuove. L'annullamento ha effetto il giorno precedente la data del rilascio delle nuove licenze da parte della Commissione. Le nuove licenze hanno effetto il giorno in cui sono rilasciate.

5. La licenza viene ritirata, in tutto o in parte, prima della scadenza in caso di esaurimento di contingenti rispettivi di cui all'articolo 1.

6. La licenza è ritirata nel caso di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente regolamento.

7. Alle navi per le quali non sono stati rispettati gli obblighi previsti dal presente regolamento non viene rilasciata licenza per un periodo massimo di dodici mesi.

8. Le licenze rilasciate a norma del regolamento (CEE) n. 4199/88(1) che sono valide sino al 31 dicembre 1989 rimarranno valide sino al 31 marzo 1990 al massimo, su eventuale richiesta delle autorità delle Isole Faeroeer.

Articolo 4

All'atto del deposito di ciascuna domanda di licenza presso la Commissione, devono essere fornite le informazioni seguenti :

a)nome della nave,

b)numero d'immatricolazione,

c)lettere e cifre esterne d'identificazione,

d)porto d'immatricolazione,

e)nome e indirizzo del proprietario o del noleggiatore,

f)stazza lorda e lunghezza fuori tutto,

g)potenza del motore,

h)indicativo di chiamata e frequenza radio,

i)metodo di pesca previsto,

j)zona di pesca prevista,

k)specie di pesci che si intendono catturare,

l)periodo per il quale la licenza viene richiesta.

Articolo 5

La pesca nello Skagerrak, nei limiti dei contingenti di cui all'articolo 1, è soggetta alle seguenti condizioni :

1.è proibita la pesca diretta all'aringa non destinata al consumo umano ;

2.è proibito l'impiego della rete da traino e del cianciolo per la cattura di specie pelagiche dalla mezzanotte di sabato alla mezzanotte di domenica.

Articolo 6

Nel caso di infrazioni debitamente accertate, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il nome della nave e le eventuali misure adottate.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Per il ConsiglioIl PresidenteJ. MELLICK

(1)GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

(2)GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 1.

(3)GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 11.

(4)GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

(5)GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag 2.

(6)GU n. L 132 del 21. 5. 1987, pag. 9.

(1)GU n. L 369 del 31. 12. 1988, pag. 57.

ALLEGATO I Contingenti di cattura delle Isole Faeroeer per il 1990

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Quando si effettua la pesca entro la zona delle 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri disciplinata da norme comunitarie in materia di pesca, si devono registrare nel giornale di bordo i seguenti dati subito dopo ciascuna delle seguenti operazioni :

1.Dopo ogni operazione di pesca :

1.1.i quantitativi catturati di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo ;

1.2.la data e l'ora dell'operazione di pesca ;

1.3.la posizione geografica in cui sono state effettuate le catture ;

1.4.il metodo di pesca utilizzato.

2.Dopo ogni trasbordo da una nave ad un'altra ;

2.1.l'indicazione ricevuto da o trasbordato su,

2.2.i quantitativi trasbordati di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo ;

2.3.Il nome, le cifre e le lettere di identificazione esterna della nave dalla quale o verso la quale è stato effettuato il trasbordo.

3.Dopo ogni sbarco in un porto della Comunità :

3.1.il nome del porto ;

3.2.i quantitativi sbarcati di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo.

4.Dopo ogni trasmissione di informazioni alla Commissione delle Comunità europee :

4.1.la data e l'ora della comunicazione ;

4.2.il tipo di messaggio : IN, OUT, ICES, WKL o 2 WKL ;

4.3.nel caso di una comunicazione radio : il nome della radiostazione.

ALLEGATO III

1.Le informazioni da trasmettere alla Commissione delle Comunità europee e lo scadenzario per la loro trasmissione sono i seguenti :

1.1.Ad ogni entrata della nave nella zona delle 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri della Comunità, soggette a norme comunitarie in materia di pesca :

a)gli elementi indicati al punto 1.5 ;

b)i quantitativi che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie ;

c)la data e la divisione CIEM all'interno della quale il comandante prevede di iniziare la pesca.

Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave entri più di una volta in una zona di cui al punto 1.1 in un dato giorno, è sufficiente una sola comunicazione alla prima entrata.

1.2.Ad ogni uscita della nave da una zona di cui al punto 1.1 :

a)gli elementi indicati al punto 1.5 ;

b)i quantitativi che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie ;

c)i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie ;

d)la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture ;

e)i quantitativi di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo, trasbordati su e/o da altre navi da quando la nave è entrata nella zona e l'identificazione della nave sulla quale ha avuto luogo il trasbordo ;

f)i quantitativi, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, sbarcati in un porto della Comunità da quando la nave è entrata nella zona.

Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave esca più di una volta da una zona di cui al punto 1.1 in un dato giorno, è sufficiente una sola comunicazione all'ultima uscita.

1.3.Ogni tre giorni a partire dal terzo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nella zona di cui al punto 1.1, nel caso della pesca dell'aringa e dello sgombro, e ogni settimana, a partire dal settimo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nella zona di cui al punto 1.1, nel caso della pesca di tutte le altre specie ;

a)gli elementi indicati al punto 1.5 ;

b)i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie ;

c)la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture.

1.4.Ogni qualvolta la nave passa da una divisione CIEM ad un'altra :

a)gli elementi indicati al punto 1.5 ;

b)i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie ;

c)la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture.

1.5.a)Il nome, il segnale di chiamata, le cifre e le lettere di identificazione esterna della nave ed il nome del comandante ;

b)il numero della licenza, se la nave pesca sotto licenza ;

c)il numero di serie della trasmissione per la bordata di cui trattasi ;

d)l'identificazione del tipo di messaggio ;

e)la data, l'ora e la posizione geografica della nave.

2.1.Le informazioni indicate al punto 1 debbono essere trasmesse alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles (indirizzo telex : 24189 FISEU-B), tramite una delle stazioni radio elencate al punto 3 e nella forma indicata al punto 4.

2.2.Se per motivi di forza maggiore le informazioni in oggetto non possono essere trasmesse dalla nave, il messaggio può essere comunicato da un'altra nave per conto della prima.

3.Nome della stazione radio Segnale di chiamata SkagenOXP BlaavandOXB RoenneOYE NorddeichDAF DAK DAH DAL DAI DAM DAJ DAN ScheveningenPCH OostendeOST North ForelandGNF HumberGKZ CullercoatsGCC WickGKR PortpatrickGPK AngleseyGLV IlfracombeGIL NitonGNI StonehavenGND PortisheadGKA GKB GKC Land's EndGLD ValentiaEJK Malin HeadEJM BoulogneFFB BrestFFU Saint-NazaireFFO Bordeaux-ArcachonFFC ThorshavenOXJ BergenLGN FarsundLGZ FloroeLGL RogalandLGQ TjoemeLGT AAlesundLGA 4.Forma delle comunicazioni Le informazioni indicate al punto 1 devono comprendere i seguenti elementi e devono essere fornite nel seguente ordine :

-il nome della nave,

-l'indicativo radio,

-le lettere e le cifre di identificazione esterna,

-il numero di serie di trasmissione per il viaggio di cui trattasi,

-gli estremi per l'indicazione del tipo del messaggio conformemente al seguente codice :

-messaggio all'entrata in una zona di cui al punto 1.1 : IN,

-messaggio all'uscita da una zona di cui al punto 1.1 : OUT,

-messaggio di movimento da una divisione CIEM ad un'altra : ICES,

-messaggio settimanale : WKL,

-messaggio ogni tre giorni : 2 WKL,

-la data, l'ora e la posizione geografica ;

-la divisione CIEM in cui si prevede di cominciare la pesca,

-la data in cui si prevede di cominciare la pesca,

-i quantitativi di pesce che si trovano nella stiva, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5,

-i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5,

-la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture,

-i quantitativi trasbordati su e/o da altre navi dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogram-mi-peso vivo e ripartiti per specie,

-il nome e il segnale di chiamata della nave su e/o da cui è stato effettuato il trasbordo,

-i quantitativi sbarcati in un porto della Comunità dopo la comunicazione precedente, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie,

-il nome del comandante.

5.Codice per la comunicazione di specie che si trovano a bordo, di cui al punto 4 :

- PRAgamberello boreale (Pandalus borealis),

HKEnasello (Merluccius merluccius),

GHLhalibut di Groenlandia (Reinhardtius hippoglossoides),

CODmerluzzo bianco (Gadus morhua),

HADeglefino (Melanogrammus aeglefinus),

HALhalibut (Hippoglossus hippoglossus),

MACsgombro (Scomber scombrus),

HOMsugarello (Trachurus trachurus),

RNGmacruridi (Coryphaenoides rupestris),

POKmerluzzo carbonaro (Pollachius virens),

WHGmerlano (Merlangius merlangus),

HERaringa (Clupea harengus),

SANcicerello (Ammodytes spp.),

SPRspratto (Sprattus sprattus),

PLEpassera di mare (Pleuronectes platessa),

NOPgado norvegese (Trisopterus esmarkii),

LINmolva (Molva molva),

PEZgamberetti (Penaeidae),

ANEacciuga (Engraulis encrasicholus),

REDscorfano di Norvegia (Sebastes spp.),

PLApassera canadese (Hypoglossoides platessoides),

SQXcalamaro (Illex spp.),

YELlimanda (Limanda ferruginea),

WHBmelù (Micromesistius poutassou),

TUNtonno (Thunnidae),

BLImolva azzurra (Molva dypterygia),

USKbrosmio (Brosme brosme),

DGSspinarolo (Squalus acanthias),

BSKsqualo elefante (Cetorinhus maximus),

PORsmeriglio (Lamma nasus),

SQCcalamaro (Loligo spp.),

POAcastagnola (Brama brama),

PILsardina (Sardina pilchardus),

CSHgamberetto grigio (Crangon crangon),

LEZrombo giallo (Lepidorhombus spp.),

MNZrana pescatrice (Lophius spp.),

NEPscampo (Nephrops norvegicus),

POLmerluzzo giallo (Pollachius pollachius),

ARGargentina (Argentina sphyraena),

OTHaltri.

Top