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Document 31989R3042
Council Regulation (EEC) No 3042/89 of 6 October 1989 extending the anti-dumping duty imposed by Regulation (EEC) No 3651/88 to certain serial-impact dot-matrix printers assembled in the Community
REGOLAMENTO (CEE) N. 3042/89 DEL CONSIGLIO del 6 ottobre 1989 che estende il dazio antidumping istituito con il regolamento (CEE) n. 3651/88 ad alcuni modelli di stampanti a impatto seriale a matrice di punti, montate nella Comunità
REGOLAMENTO (CEE) N. 3042/89 DEL CONSIGLIO del 6 ottobre 1989 che estende il dazio antidumping istituito con il regolamento (CEE) n. 3651/88 ad alcuni modelli di stampanti a impatto seriale a matrice di punti, montate nella Comunità
GU L 291 del 10.10.1989, p. 52–54
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 12/10/1989; abrogato da 389R3490
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Extended application | 31988R3651 | 10/10/1989 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Repealed by | 31989R3490 | 12/10/1989 |
REGOLAMENTO (CEE) N. 3042/89 DEL CONSIGLIO del 6 ottobre 1989 che estende il dazio antidumping istituito con il regolamento (CEE) n. 3651/88 ad alcuni modelli di stampanti a impatto seriale a matrice di punti, montate nella Comunità -
Gazzetta ufficiale n. L 291 del 10/10/1989 pag. 0052 - 0054
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3042/89 DEL CONSIGLIO del 6 ottobre 1989 che estende il dazio antidumping istituito con il regolamento (CEE) n. 3651/88 ad alcuni modelli di stampanti a impatto seriale a matrice di punti, montate nella Comunità IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 10, vista la proposta presentata dalla Commissione, previa consultazione del comitato consultivo istituito a norma del regolamento suddetto, considerando quanto segue: A. Procedura (1) Nel novembre 1988 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal comitato dei costruttori europei di stampanti (EUROPRINT), a nome dei produttori di stampanti a impatto seriale a matrice di punti i quali rappresentano complessivamente la maggior parte della produzione comunitaria. La denuncia conteneva sufficienti elementi di prova del fatto che, dopo l'apertura dell'inchiesta relativa alle stampanti a impatto seriale a matrice di punti originarie del Giappone (2), conclusa con l'adozione del regolamento (CEE) n. 3651/88 del Consiglio (3) che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni dei prodotti in questione, alcune società effettuavano operazioni di montaggio delle stampanti stesse nella Comunità nelle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88. Pertanto, previa consultazione, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (4), la Commissione ha annunciato l'apertura di un'inchiesta, a norma dell'articolo 13, paragrafo 10, relativa alle stampanti a impatto seriale a matrice di punti montate nella Comunità da società collegate o associate ai seguenti produttori giapponesi le cui esportazioni sono soggette a dazi antidumping definitivi: - Brother Industries Ltd, - Citizen Watch Co. Ltd, - Fujitsu Ltd, - Juki Corporation, - Matsushita Electric Co., - NEC Corporation, - OKI Electric Industry Co. Ltd, - Seiko Epson Corporation, - Seikosha Co. Ltd, - Star Micronics Co. Ltd, - Tokyo Electric Company. (2) La Commissione ha informato le società interessate, i rappresentanti del Giappone e i ricorrenti e ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere note per iscritto le loro osservazioni e di essere intese. (3) Tutte le società interessate e i richiedenti hanno reso note per iscritto le proprie osservazioni ed hanno chiesto ed ottenuto di essere intese dalla Commissione. (4) Dopo l'apertura dell'inchiesta è stato accertato che la Juki Corporation non ha montato o prodotto stampanti, né direttamente né attraverso società consociate. (5) Gli acquirenti delle stampanti a impatto seriale a matrice di punti montate nella Comunità non hanno presentato osservazioni. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni da essa ritenute necessarie per determinare la natura delle operazioni in questione ed ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società: - Brother Industries Ltd (Regno Unito), - Citizen Manufacturers Ltd (Regno Unito), - Epson Telford Ltd (Regno Unito), - Epson Engineering SA (Francia), - Fujitsu España SA (Spagna), - Matsushita Electronic Industrial Co. Ltd (Regno Unito), - NEC Technologies Ltd (Regno Unito), - OKI Electronic Industry (Regno Unito), - Seikosha (Europe) GmbH (Germania), - Star Micronics Manufacturing Ltd (Regno Unito), - TEC Elektronik GmbH (Germania). (6) La Commissione ha svolto inoltre un'inchiesta presso le sedi dei fornitori di componenti di alcune delle società in questione. (7) Il periodo dell'inchiesta è compreso tra il 1o luglio e il 31 dicembre 1988. B. Rapporti tra le società soggette all'inchiesta e gli esportatori (8) È stato accertato che tutte le società elencate nel paragrafo 5 erano collegate o associate ai produttori giapponesi le cui esportazioni di stampanti a impatto seriale a matrice di punti sono soggette al dazio antidumping definitivo istituito a norma del regolamento (CEE) n. 3651/88. Tali società sono infatti controllate interamente o in parte dai suddetti esportatori giapponesi. C. Produzione (9) La Commissione ha accertato che le operazioni di montaggio o di produzione effettuate da tutte le società elencate nel paragrafo 5 sono iniziate o sostanzialmente aumentate dopo l'apertura dell'inchiesta antidumping. (10) Una delle società ha dichiarato che alcune delle stampanti prodotte nel periodo di riferimento erano state fabbricate con componenti importati dal Giappone dopo l'inizio della prima inchiesta antidumping, ma prima dell'introduzione del dazio. La società ha chiesto di non tener conto di tali stampanti nel calcolo dell'importo complessivo delle macchine prodotte nel periodo di riferimento. (11) La Commissione non condivide tale opinione, dato che l'articolo 13, paragrafo 10 si riferisce esplicitamente ai prodotti montati o fabbricati nella Comunità ed ai pezzi e ai materiali impiegati in tali operazioni. Si è tenuto pertanto conto di tutte le stampanti a impatto seriale a matrice di punti effettivamente prodotte o montate nel periodo di riferimento. D. Pezzi (12) I pezzi sono stati individuati conformemente all'articolo 13, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88. Alcune società hanno chiesto di considerare il circuito stampato come un elemento composito e pertanto di ripartirne il valore rispetto ai valori delle singole parti che lo compongono. Altre società hanno invece affermato che il circuito stampato deve essere considerato un pezzo unico e che il corrispondente valore deve essere determinato complessivamente. Dopo aver accuratamente esaminato la questione, la Commissione ha ritenuto opportuno, in conformità della prassi seguita in precedenza e in considerazione delle caratteristiche strutturali del prodotto, considerare il circuito stampato come un unico pezzo. (13) Analogamente a quanto è avvenuto nei casi precedenti, il valore delle parti in questione è stato generalmente determinato in base ai corrispondenti prezzi di acquisto al momento della fornitura alle fabbriche nella Comunità. Il valore pertinente corrisponde pertanto a quello dei pezzi e dei materiali impiegati nelle operazioni di montaggio, ovvero all'interno della fabbrica. In un caso è stato accertato che il valore comunicato alla Commissione per alcuni pezzi importati dal Giappone corrispondeva ai prezzi di acquisto della società madre sul mercato giapponese, ai quali erano stati aggiunti i costi di trasporto e i dazi doganali pagati. Tale metodo di calcolo del valore dei pezzi giapponesi non può essere accettato in quanto non comprende un adeguato margine di utile e le spese sostenute dal venditore ed è quindi influenzato dal rapporto esistente tra il venditore (società madre) e l'acquirente (società consociata). È stato pertanto apportato un adeguamento per tener conto di tali elementi. (14) L'origine dei pezzi è stata determinata in conformità del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3860/87 (2). (15) Diverse società hanno chiesto di inserire nel valore dei pezzi originari della Comunità il costo di produzione da esse sostenuto per la fabbricazione di determinati prodotti. Quando questi ultimi potevano essere considerati pezzi o materiali ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 10, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2423/88 e quando avevano un'origine non giapponese in conformità del regolamento (CEE) n. 802/68, è stato ritenuto opportuno inserire tali costi nel valore dei pezzi non originari del Giappone. (16) Per le seguenti società: - Brother, - Citizen, - Fujitsu, - Matsushita, - OKI, - Seikosha, - TEC è stato accertato che la media ponderata del valore dei pezzi o dei materiali giapponesi per tutti i modelli prodotti non superava, per lo meno del 50 %, il valore di tutti gli altri pezzi o materiali utilizzati. Non si può applicare il dazio antidumping alle stampanti a impatto seriale a matrice di punti montate nella Comunità dalle società suddette. (17) Per quanto riguarda le altre società sottoposte all'inchiesta, sono state accertate le seguenti medie ponderate del valore dei pezzi di origine giapponese per tutti i modelli prodotti: - Epson Francia: 67 % - Epson Regno Unito: 73 % - NEC: 68 % - Star: 98 % E. Altre circostanze (18) Si è tenuto conto delle altre circostanze relative alle operazioni di montaggio, in conformità dell'articolo 13, paragrafo 10, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2423/88. (19) Le attività di ricerca e sviluppo e la tecnologia applicata nella Comunità erano in genere irrilevanti e si riferivano esclusivamente alle operazioni di montaggio. F. Conclusione (20) Alla luce di quanto precede è stato ritenuto opportuno applicare il dazio antidumping ad alcune stampanti ad impatto seriale a matrice di punti montate nella Comunità. L'importo del dazio da riscuotere, in forma di aliquota fissa per ciascuna società, è stato calcolato in modo da corrispondere all'aliquota percentuale del dazio antidumping applicabile alle esportazioni in questione, sul valore cif dei pezzi o dei materiali originari del Giappone, in base ai dati accertati per il periodo dell'inchiesta. G. Impegni (21) Le società nei cui confronti si ritiene necessario applicare misure di salvaguardia sono state informate in merito ai fatti e alle considerazioni essenziali in base a cui sono state proposte tali misure. Alcune di tali società hanno offerto impegni relativi in particolare all'utilizzazione di una determinata percentuale di parti originarie della Comunità. Gli impegni offerti dalla Espon France e dalla Epson Regno Unito sono stati considerati accettabili dalla Commissione che ha pubblicato una decisione relativa all'accettazione degli impegni. Non devono quindi essere applicati dazi antidumping alle stampanti a impatto seriale a matrice di punti montate nella Comunità dalle società suddette. La Commissione esaminerà l'accettabilità di eventuali nuovi impegni offerti, non appena le società interessate le avranno comunicato che non sussistono più le condizioni che giustificano l'attuale applicazione del dazio antidumping ai prodotti montati nella Comunità. Devono inoltre essere offerte garanzie sufficienti che tali condizioni non si riprodurranno in futuro, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Il dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento (CEE) n. 3651/88 sulle importazioni di stampanti a impatto seriale a matrice di punti, con un sistema di stampa ad aghi, originarie del Giappone è applicato alle stampanti a impatto seriale a matrice di punti, con un sistema di stampa ad aghi, di cui al codice NC ex 8471 92 90, immesse sul mercato comunitario previo montaggio o produzione nella Comunità da parte delle società: - NEC Technology Ltd (Regno Unito) e - Star Micronics Manufacturing Ltd (Regno Unito). 2. È applicata la seguente aliquota del dazio per unità montata o prodotta dalle società interessate: - NEC Technologies (UK) Ltd: 30 ECU, - Star Micronics Manufacturing Ltd (UK): 14 ECU. Articolo 2 1. I pezzi e i materiali utilizzabili per il montaggio o la produzione di stampanti a impatto seriale a matrice di punti da parte delle società di cui all'articolo 1, paragrafo 1, originari del Giappone, possono essere considerati come immessi in libera pratica solo se non sono utilizzati nelle operazioni di montaggio o di produzione sopra specificate. 2. Le stampanti così montate o prodotte devono essere dichiarate alle autorità competenti prima di uscire dall'impianto di montaggio o di produzione per essere immesse sul mercato comunitario. Ai fini della riscossione del dazio antidumping, tale dichiarazione è considerata equivalente a quella di cui all'articolo 2 della direttiva 79/695/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979, relativa all'armonizzazione delle procedure d'immissione in libera pratica delle merci (1), modificata da ultimo dalla direttiva 81/853/CEE (2). 3. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 6 ottobre 1989. Per il Consiglio Il Presidente L. JOSPIN (1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. (2) GU n. C 111 del 25. 4. 1987, pag. 2. (3) GU n. L 317 del 24. 11. 1988, pag. 33. (4) GU n. C 327 del 20. 12. 1988, pag. 8. (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1. (2) GU n. L 363 del 23. 12. 1987, pag. 30. (1) GU n. L 205 del 13. 8. 1979, pag. 19. (2) GU n. L 319 del 7. 11. 1981, pag. 1.