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Document 31989R2389

    Regolamento (CEE) n. 2389/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, relativo alle norme generali per la classificazione delle varietà di viti

    GU L 232 del 9.8.1989, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2000; abrogato da 399R1493

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/2389/oj

    31989R2389

    Regolamento (CEE) n. 2389/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, relativo alle norme generali per la classificazione delle varietà di viti

    Gazzetta ufficiale n. L 232 del 09/08/1989 pag. 0001 - 0006
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 30 pag. 0051
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 30 pag. 0051


    REGOLAMENTO (CEE) N. 2389/89 DEL CONSIGLIO del 24 luglio 1989 relativo alle norme generali per la classificazione delle varietà di viti

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica

    europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1236/89 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che, in seguito alle numerose operazioni di codificazione cui è stata sottoposta la regolamentazione comunitaria del settore vitivinicolo, è opportuno, a scopo di maggiore chiarezza, codificare il regolamento (CEE) n. 347/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alle norme generali per la classificazione delle varietà di viti (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/85 (4), adattando i riferimenti che vi figurano;

    considerando che l'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87 prevede che il Consiglio adotti le norme generali relative alla classificazione dei vitigni la cui coltivazione è ammessa nella Comunità; che tali norme prevedono in particolare la classificazione dei vitigni, per unità amministrative o parti di unità amministrative, in vitigni raccomandati, vitigni autorizzati e vitigni temporaneamente autorizzati;

    considerando che tale classificazione è particolarmente atta ad indirizzare i viticoltori della Comunità verso una produzione di qualità, orientandoli nella scelta dell'impianto del loro vigneto; che la classificazione delle varietà di viti secondo la qualità dei vini che forniscono consente di incoraggiare l'impianto delle varietà che danno vini riconosciuti di buona qualità e la cui domanda sul mercato è abbastanza stabile o in espansione; che, in tal modo, una classificazione delle varietà di viti contribuisce, a lungo termine, ad evitare la formazione di eccedenze strutturali sul mercato vitivinicolo; che i modi di utilizzazione delle uve

    raccolte a partire dalle varietà da classificare possono essere

    distinti secondo la categoria del prodotto che è ottenuto da esse, quali vino da tavola, vino di qualità prodotto in una regione determinata, compresi i vini spumanti, i vini liquorosi e vini frizzanti di qualità prodotti in una regione determinata, nonché i vini spumanti, i vini spumanti di qualità, i vini liquorosi, i vini frizzanti, le acqueviti, i succhi di frutta e le uve secche;

    considerando che occorre distinguere nella classificazione tra le varietà di viti secondo l'impiego delle uve che ne sono ottenute; che, nella classificazione secondo le unità amministrative, è opportuno tener conto delle particolarità delle condizioni di produzione;

    considerando tuttavia che il fatto che uve di una varietà di viti siano utilizzate in via accessoria per scopi diversi da quelli indicati nella classificazione delle varietà di vite da cui provengono, in particolare che i frutti di una varietà per uva da tavola siano utilizzati per la vinificazione, non osta alla classificazione secondo l'utilizzazione principale di tale varietà di viti;

    considerando che l'identificazione delle varietà di viti coltivate nella Comunità è indispensabile per il controllo dell'osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali relative alla coltura delle varietà di viti; che, per tale motivo, possono figurare nella classificazione solo le varietà di viti i cui materiali di moltiplicazione sono ammessi almeno in uno Stato membro, conformemente alle disposizioni comunitarie, alla certificazione o al controllo come materiale di moltiplicazione standard;

    considerando che, tra le varietà per uva da vino coltivate attualmente nella Comunità per la produzione di vini destinati al consumo umano diretto, le varietà di viti provenienti dagli incroci interspecifici non hanno dato piena soddisfazione; che è dunque opportuno non classificarle come raccomandate; che non è giustificato escludere a priori dalla classificazione, tra le varietà raccomandate le varietà per uva da vino che, dopo il 19 luglio 1970, siano ottenute mediante incroci interspecifici e la cui attitudine alla coltura sia riconosciuta soddisfacente; che non è tuttavia opportuno distinguere le varietà per uve da vino secondo la provenienza per stabilire se vadano classificate come autorizzate o autorizzate temporaneamente;

    considerando che, poiché nella vinificazione si utilizzano in via accessoria uve da tavola, è opportuno estendere la

    classificazione alle varietà di viti ammesse nel quadro delle norme comuni di qualità per le uve da tavola, fissate nel regolamento n. 58 della Commissione, relativo alla fissazione delle norme comuni di qualità per alcuni prodotti dell'allegato I B del regolamento n. 23 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 920/89 (6); che l'attitudine di tali varietà per la loro utilizzazione normale è determinante ai fini della classificazione;

    considerando che, poiché sono usati nomi diversi per denominare una stessa varietà di vite, occorre stabilire nel quadro della classificazione un elenco dei sinonimi noti utilizzati nel commercio; che inoltre può essere utile un elenco degli omonimi quando una stessa denominazione sia utilizzata per parecchie varietà di viti;

    considerando che l'esperienza ha rivelato la necessità di prevedere, quale modifica possibile alla classificazione delle varietà di viti, l'aggiunta di una varietà di vite alla classe delle varietà raccomandate, autorizzate e temporaneamente autorizzate; che per una tale aggiunta alla classificazione è opportuno in alcuni casi, soprattutto quando trattasi di una varietà ottenuta ex novo, prevedere che l'attitudine alla coltura della predetta varietà sia accertata sulla base delle informazioni raccolte dallo Stato membro interessato nel corso degli esami relativi a prove di coltivazione; che è anche risultato necessario prevedere la possibilità di procedere a un declassamento delle varietà di viti la cui coltura non sia pienamente soddisfacente; che, per quanto riguarda la classe delle varietà di viti autorizzate, bisogna ammettere solo provvisoriamente le varietà che non figurano nella classificazione alla data del 31 maggio 1974, previo esame della loro attitudine alla coltura, e decidere dopo un certo periodo di osservazione, la sorte definitiva della varietà in questione;

    considerando che occorre precisare le condizioni per la promozione di una varietà della classe delle varietà di viti autorizzate a quella delle varietà di viti raccomandate, nonché le condizioni per il declassamento di una varietà;

    considerando che, per una varietà di vite classificata come varietà di vite autorizzata e promossa alla classe delle varietà di viti raccomandate per la stessa unità amministrativa, non è necessario procedere ad un esame dell'attitudine alla coltura, trattandosi di varietà ormai nota in base all'esperienza ed alle informazioni raccolte dallo Stato membro interessato;

    considerando che l'ammissione delle varietà di portinnesto alla classificazione è auspicabile per motivi di controllo; che, tenuto conto del loro numero limitato, le varietà di portinnesto nonché le varietà di uva per utilizzazioni particolari possono essere classificate per tutto il territorio della Comunità,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1 La classificazione delle varietà di viti comprende tutte le varietà di viti, del genere Vitis, anche provenienti dagli

    incroci interspecifici, ammesse alla coltivazione nella Comunità e destinata alla produzione di uve da vino o di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.

    Articolo 2 1. Le varietà di viti sono classificate secondo l'utilizzazione normale delle uve che se ne ottengono.

    2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

    a) varietà per uva da vino: una varietà di vite coltivata normalmente per la produzione di uve fresche destinate all'elaborazione di vino per il consumo umano diretto;

    b) varietà per uva da tavola: una varietà di vite ammessa nel quadro delle norme comuni di qualità per le uve da tavola, fissate in applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89 (8), e coltivata normalmente per la produzione di uve destinate ad essere consumate allo stato fresco;

    c) varietà di uva per utilizzazioni particolari: una varietà di vite coltivata normalmente per utilizzazioni diverse da quelle previste alle lettere a) e b), quali:

    - elaborazione di acquavite di vino,

    - elaborazione di succo d'uva,

    - produzione di uve utilizzate normalmente per l'industria conserviera,

    - produzione di uve destinate all'essiccazione;

    d) varietà di portinnesto: una varietà di vite coltivata per la produzione di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e che fornisce la parte sotterranea della pianta.

    Articolo 3 1. Le varietà di uve da vino e le varietà di uve da tavola sono classificate per ciascuna delle unità amministrative o parti di unità amministrative seguenti:

    - il Regieringsbezirk per la Repubblica federale di Germania;

    - i dipartimenti per la Francia,

    - le province per l'Italia,

    - i «nomos» per la Grecia,

    - le province e le regioni per la Spagna,

    - le regioni per il Portogallo,

    - l'insieme del territorio nazionale per gli altri Stati membri.

    2. Le varietà di uva per utilizzazioni particolari e le varietà di portinnesto sono classificate per tutto il territorio della Comunità. Tuttavia una parte o la totalità di dette varietà può essere classificata, su richiesta di uno Stato membro, per una o più unità amministrative di tale Stato membro.

    Articolo 4 1. Una stessa varietà per uva da vino può essere classificata diversamente secondo le unità amministrative o parti di unità amministrative.

    2. Una stessa varietà può figurare eccezionalmente sia tra le varietà per uva da tavola sia tra le varietà per uva da vino.

    3. Una stessa varietà può essere classificata differentemente secondo che essa venga utilizzata per l'elaborazione:

    - di vino da tavola,

    - di vino di qualità prodotto in una regione determinata, compresi i vini spumanti, liquorosi e frizzanti di qualità prodotti in una regione determinata,

    - di vino spumante, di vino spumante di qualità, di vino liquoroso o di vino frizzante, diversi da quelli di cui al secondo trattino, prodotti in una regione determinata,

    - di acquavite di vino,

    - di succo d'uva,

    - di uve secche.

    Articolo 5 1. Per ciascuna unità amministrativa o parte di unità amministrativa e, se del caso, per il territorio della Comunità, le varietà di viti sono assegnate a una delle classi seguenti: varietà di viti raccomandate, varietà di viti autorizzate e varietà di viti temporaneamente autorizzate.

    2. Sono ammesse per la classificazione solo le varietà di viti, i cui materiali di moltiplicazione sono ammessi almeno in uno Stato membro, alla certificazione o al controllo come materiale di moltiplicazione standard, conformemente alla direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (9).

    Articolo 6 1. Per quanto riguarda le varietà per uva da vino:

    a) fanno parte delle varietà di viti raccomandate, le varietà che:

    - sono attualmente coltivate nella Comunità e appartengono alla specie Vitis vinifera (L.), o

    - provengono da incroci interspecifici la cui attitudine alla coltura sia riconosciuta soddisfacente, dopo il 19 luglio 1970, conformemente all'articolo 12,

    e che forniscono normalmente vini la cui buona qualità è riconosciuta;

    b) fanno parte delle varietà di viti autorizzate, le varietà che forniscono normalmente un vino leale e mercantile la cui qualità, pur essendo accettabile, è inferiore a quella del vino di cui alla lettera a);

    c) fanno parte delle varietà di viti temporaneamente autorizzate, le varietà:

    - che non corrispondono ai criteri di cui alle lettere a) e b) ma che presentato ancora, per l'unità amministrativa o per la parte di unità amministrativa interessata, una certa rilevanza economica, o

    - che presentano difetti inerenti alla coltura.

    2. La valutazione della qualità ha luogo, se del caso, sulla base dei risultati degli esami dell'attitudine alla coltura delle varietà di viti in questione nonché dei risultati degli esami analitici e organolettici dei vini di cui trattasi.

    Articolo 7 Per quanto riguarda le varietà per uva da tavola:

    a) fanno parte delle varietà di viti raccomandate, le varietà coltivate per la produzione delle uve da tavola per le quali esiste una forte domanda sul mercato;

    b) fanno parte delle varietà di viti autorizzate, le varietà:

    - che forniscono normalmente uva la cui qualità pur essendo accettabile, è inferiore a quella dell'uva di cui alla lettera a), o

    - che presentano difetti inerenti alla coltura;

    c) fanno parte delle varietà di viti temporaneamente autorizzate, le varietà:

    - di cui è opportuno eliminare l'uva dal mercato a causa della sua qualità insufficiente, o

    - che presentano gravi difetti inerenti alla coltura.

    Articolo 8 1. Per quanto riguarda le varietà per uva per utilizzazioni particolari:

    a) fanno parte delle varietà di viti raccomandate, le varietà appartenenti alla specie Vitis vinifera (L.), o provenienti dagli incroci interspecifici se tali varietà di viti presentano normalmente una particolare attitudine per le utilizzazioni in questione;

    b) fanno parte delle varietà di viti autorizzate, le varietà:

    - per le quali la qualità dei prodotti ottenuti, pur essendo accettabile, è inferiore a quella dei prodotti ottenuti con le varietà di viti di cui alla lettera a), o

    - la cui uva presenta per le utilizzazioni in questione un'attitudine inferiore rispetto alle varietà di viti di cui alla lettera a);

    c) fanno parte delle varietà di viti temporaneamente autorizzate le varietà:

    - che non corrispondono ai criteri di cui alle lettere a) e b), ma che presentano ancora, per il territorio della Comunità o per la o le unità amministrative considerate, secondo i casi, una certa rilevanza economica, o

    - che presentano difetti inerenti alla coltura.

    2. La valutazione della qualità ha luogo se del caso, sulla base dei risultati degli esami dell'attitudine alla coltura delle varietà di viti in questione, nonché dei risultati degli esami analitici e organolettici dei prodotti finiti di cui trattasi.

    Articolo 9 Per quanto riguarda le varietà di portinnesto:

    a) fanno parte delle varietà di viti raccomandate le varietà coltivate per ottenere materiali di moltiplicazione della vite per le quali l'esperienza fatta ha mostrato attitudini alla coltura soddisfacenti;

    b) fanno parte delle varietà di viti temporaneamente autorizzate le varietà che presentano un'insufficiente attitudine alla coltura.

    Articolo 10 1. Fatto salvo l'articolo 5 quinquies, paragrafo 3, della direttiva 68/193/CEE, è stabilito nel quadro della classificazione un elenco dei sinonimi della varietà di viti che figurano nella classificazione, sempreché tali sinonimi:

    a) siano utilizzati nel commercio per la denominazione dei vini provenienti dalle varietà di viti in questione, e

    b) siano sufficientemente noti.

    2. Può essere altresì stabilito un elenco degli omonimi delle varietà di viti di cui al paragrafo 1.

    Articolo 11 1. L'aggiunta di una varietà di vite che non figura nella classificazione, per l'unità amministrativa o parte di unità amministrativa ovvero, secondo il caso, per il territorio della Comunità,

    a) nelle classi delle varietà di viti raccomandate o autorizzate, ha luogo:

    - per la varietà di uve da vino e la varietà di uve da tavola, soltanto se la varietà è già stata iscritta da almeno cinque anni nella classificazione per un'unità amministrativa o parte di unità amministrativa finitima del territorio dell'unità amministrativa o parte di unità amministrativa per la quale si prende in considerazione l'ammissione alla classificazione;

    - per le varietà di portinnesti, soltanto se la varietà ha formato oggetto di un esame dell'attitudine alla coltura e se tale attitudine è stata riconosciuta soddifacente;

    b) nella classe delle varietà di viti autorizzate, ha luogo soltanto provvisoriamente se la varietà in causa ha formato oggetto di un esame dell'attitudine alla coltura e se tale attitudine è stata riconosciuta soddisfacente, ma se i risultati degli esami non consentono ancora una valutazione finale della classificazione della varietà in questione.

    2. Il cambiamento di classe di una varietà di vite per la stessa unità amministrativa o la stessa parte di unità amministrativa ovvero, secondo il caso, per il territorio della Comunità può effettuarsi soltanto:

    a) mediante promozione alla classe delle varietà di viti raccomandate per:

    - una varietà che il 31 maggio 1974 figura nella classe delle varietà di viti autorizzate per l'unità o parte di unità amministrativa per la quale è chiesta l'aggiunta ovvero, secondo il caso, per il territorio della Comunità;

    - una varietà aggiunta alla classificazione dopo il 31 maggio 1974 che ha figurato per almeno cinque anni nella classe delle varietà di viti autorizzate per l'unità o parte di unità amministrativa per la quale è chiesta l'aggiunta ovvero, secondo il caso, per il territorio della Comunità;

    b) mediante declassamento di una varietà:

    - se l'esperienza ha rivelato che i requisiti per la classe in cui figura la varietà non sono soddisfatti, o

    - che il livello di qualità del prodotto che fornisce lo rende necessario, o

    - che la superficie coltivata con tale varietà è molto ridotta e continua a diminuire.

    3. Una varietà di vite è eliminata dalla classificazione se la sua attitudine alla coltura è giudicata insoddisfacente.

    4. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), la classificazione reca menzione della provvisorietà dell'aggiunta. Al minimo 5 anni e al massimo 7 anni dopo l'aggiunta provvisoria alla classe delle varietà di viti autorizzate, si decide, sulla base dell'esperienza acquisita e tenendo conto degli esami dell'attitudine alla coltura effettuati per l'articolo 12, se la varietà in questione:

    - resta definitivamente nella classe delle varietà autorizzate di viti,

    - è inserita nella classe delle varietà di viti raccomandate,

    - è inserita nella classe delle varietà di viti temporaneamente autorizzate, o

    - è eliminata dalla classificazione.

    Se dopo 7 anni non è presa nessuna decisione, la varietà in questione è considerata eliminata dalla classificazione.

    5. Non è necessario une esame dell'attitudine alla coltura per l'aggiunta di una varietà di vite autorizzata alla classe delle varietà di viti raccomandate per la stessa unità amministrativa o parte di unità amministrativa o, secondo il caso, per il territorio delle Comunità, purché l'attitudine alla coltura possa essere adeguatamente dimostrata.

    6. Il declassamento di una varietà nella classe delle varietà di viti temporaneamente autorizzate comporta che la varietà in questione non può più essere trapiantata, innestata o sovrinnestata a decorrere dalla data in cui ha valore il declassamento.

    7. Le modalità d'applicazione del presente articolo, ed in particolare le decisioni di cui al paragrafo 4, primo comma, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.

    Articolo 12 1. L'attitudine alla coltura di una varietà di vite è constatata sulla base delle informazioni raccolte dallo Stato membro interessato nel corso degli esami concernenti le prove di coltivazione effettuate nelle unità o parti di unità amministrative in causa, in unità amministrative finitime ovvero, secondo il caso, nel territorio della Comunità.

    L'attitudine alla coltura di una varietà di vite può essere riconosciuta soddisfacente soltanto se, rispetto alle altre varietà di viti che figurano nella classificazione almeno per un'unità o parte di unità amministrativa, essa costituisce, per il complesso delle sue caratteristiche qualitative, un netto miglioramento per la coltivazione od utilizzazione delle uve o dei materiali di moltiplicazione che ne sono ottenuti.

    2. La Commissione, previa consultazione del comitato di gestione per i vini, può chiedere allo Stato membro interessato un esame complementare dell'attitudine alla coltura della varietà di vite in causa.

    3. La constatazione di cui al paragrafo 1 ha luogo secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.

    Sono stabilite secondo la stessa procedura le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare le misure relative all'esame dell'attitudine alla coltura.

    Articolo 13 1. Sono vietati: l'impianto, anche se effettuato per sostituire ceppi mancanti, l'innesto e il sovrinnesto in loco:

    - delle varietà di viti che non figurano nella classificazione;

    - delle varietà di viti temporaneamente autorizzate.

    2. Tuttavia, gli Stati membri possono ammettere deroghe al paragrafo 1, primo trattino, per i fini seguenti:

    - esame dell'attitudine alla coltura di una varietà di viti che non figura nella classificazione per l'unità amministrativa o parte di unità amministrativa in questione o per il territorio della Comunità,

    - ricerche scientifiche,

    - lavori di selezione o d'incrocio,

    - produzione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite riservati esclusivamente all'esportazione verso i paesi terzi previo adeguato controllo.

    Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione:

    a) l'elenco delle varietà di viti formanti oggetto del primo comma, quarto trattino, e

    b) le disposizioni da essi applicate ai fini del controllo di detta produzione.

    Essi comunicano alla Commissione ogni anno prima del 1g ottobre le modifiche da apportare a detto elenco.

    3. Qualora uno Stato membro ammetta deroghe a norma del paragrafo 2, esso provvede ogni anno a un controllo sistematico delle viti il cui impianto è stato autorizzato e vigila affinché un'eventuale distribuzione dei materiali di moltiplicazione ottenuti rientri nei fini predetti. Dei contratti individuali di coltura sono conclusi tra le autorità che gli Stati membri devono designare e le persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone aventi l'intenzione di coltivare una varietà di vite che non figura nella classificazione per l'unità amministrativa o parte di unità amministrativa in questione o per il territorio della Comunità.

    4. I prodotti provenienti da una varietà di vite per la quale sono in corso esami dell'attitudine alla coltura, ricerche scientifiche o lavori di selezione o di incroci, di cui al paragrafo 2, sono considerati equivalenti ai prodotti provenienti dalle varietà di viti autorizzate.

    Articolo 14 1. Il regolamento (CEE) n. 347/79 è abrogato.

    2. I richiami al regolamento abrogato in virtù del paragrafo 1 sono da intendersi riferiti al presente regolamento.

    Articolo 15 Il presente regolamento entra in vigore il 1g settembre 1989.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1989.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    H. NALLET

    (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

    (2) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 31.

    (3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 75.

    (4) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.(5) GU n. 56 del 7. 7. 1962, pag. 1606/62.

    (6) GU n. L 97 dell'11. 4. 1989, pag. 19.(7) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

    (8) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.(9) GU n. L 93 del 17. 4. 1968, pag. 15.

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