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Document 31989L0343

    Direttiva 89/343/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 che estende il campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE e che prevede norme aggiuntive per i radiofarmaci

    GU L 142 del 25.5.1989, p. 16–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/12/2001; abrogato da 32001L0083

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/343/oj

    31989L0343

    Direttiva 89/343/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 che estende il campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE e che prevede norme aggiuntive per i radiofarmaci

    Gazzetta ufficiale n. L 142 del 25/05/1989 pag. 0016 - 0018
    edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 19 pag. 0014
    edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 19 pag. 0014


    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 3 maggio 1989 che estende il campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE e che prevede norme aggiuntive per i radiofarmaci (89/343/CEE)

    Il CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

    vista la proposta della Commissione (1),

    in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che l'attuale disparità tra le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri può ostacolare gli scambi di radiofarmaci nella Comunità;

    considerando che lo scopo essenziale delle norme relative alla protezione, alla distribuzione e all'uso dei medicinali deve essere quello di assicurare la protezione della salute pubblica;

    considerando che le disposizioni della direttiva 65/65/CEE (4), modificata da ultimo dalla direttiva 87/21/CEE (5), e della seconda direttiva 75/319/CEE (6), modificata da ultimo dalla direttiva 83/570/CEE (7), concernenti il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali, anche se adeguate, sono insufficienti per i radiofarmaci;

    considerando che, in conformità con l'articolo 5 della direttiva 87/22/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, per il ravvicinamento delle disposizioni nazionali concernenti l'immissione in commercio dei medicinali di alta tecnologica, in particolare di quelli derivati dalla biotecnologia (8), la Commissione deve presentare proposte tendenti ad armonizzare, mutatis mutandis a quanto previsto dalla direttiva 75/319/CEE, le condizioni per l'autorizzazione alla fabbricazione ed all'immissione sul mercato dei radiofarmaci anteriormente al 22 dicembre 1987;

    considerando che deve essere richiesta un'autorizzazione nel caso dei radiofarmaci, generatori, kits e precursori prefab-

    bricati; che, tuttavia, non deve essere richiesta un'autorizzazione specifica per i radiofarmaci nella loro forma finale, se vengono preparati in centri di cura esclusivamente con kits, generatori o radiofarmaci precursori autorizzati;

    considerando che la Commissione deve essere autorizzata ad adottare qualsiasi necessaria modifica dei requisiti in materia di sperimentazione delle specialità medicinali figuranti nell'allegato della direttiva 75/318/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme ed i protocolli analitici, tossicofarmacologici e clinici in materia di sperimentazione delle specialità medicinali (9), modificata da ultimo dalla direttiva 87/19/CEE (10), per tenere conto della particolare natura dei radiofarmaci, in stretta cooperazione con il comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive per l'eliminazione degli ostacoli tecnici alla commercializzazione nel settore delle specialità medicinali e per garantire una migliore qualità, sicurezza ed efficacia dei medicinali;

    considerando che tutte le norme relative ai radiofarmaci devono tenere conto delle disposizioni della direttiva 84/466/Euratom del Consiglio, del 3 settembre 1984, che stabilisce le misure fondamentali relative alla protezione radiologica delle persone sottoposte ad esami e a trattamenti clinici (11); che esse devono anche tenere conto della direttiva 80/836/Euratom del Consiglio, del 15 luglio 1980, che modifica le direttive che fissano le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (12), modificata da ultimo dalla direttiva 84/467/Euratom (13), avente lo scopo di evitare l'esposizione dei lavoratori e dei pazienti a dosi eccessive o inutilmente elevate di radiazioni ionizzanti, e in particolare dell'articolo 5, lettera c) che prescrive un'autorizzazione preventiva per l'addizione di sostanze radioattive nei medicinali nonché per l'importazione di tali medicinali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    1. In deroga all'articolo 34 della direttiva 75/319/CEE e fatte salve le disposizioni della presente direttiva, le disposi-

    ¹

    zioni delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE riguardano i radiofarmaci per uso umano ad esclusione dei radionuclidi utilizzati in forma preconfezionata.

    2. Ai fini della presente direttiva si intende per:

    - «radiofarmaco»: qualsiasi medicinale che, quando è pronto per l'uso, include uno o più radionuclidi (isotopi radioattivi) incorporati a scopo sanitario;

    - «generatore»: qualsiasi sistema che include un radionuclide progenitore determinato da cui viene prodotto un radionuclide discendente che viene quindi rimosso per eluizione o con qualsiasi altro metodo ed usato in un radiofarmaco;

    - «kit»: qualsiasi preparazione da ricostituire o combinare con radionuclidi nel radiofarmaco finale, di solito prima della somministrazione;

    - «precursore»: qualsiasi altro radionuclide prodotto per essere utilizzato quale tracciante di un'altra sostanza prima della somministrazione.

    3. Nessuna disposizione della presente direttiva deroga alle norme comunitarie relative alla protezione radiologica delle persone sottoposte ad esami o trattamenti medici, o alle norme comunitarie che fissano le regole di base relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

    Articolo 2

    L'autorizzazione menzionata all'articolo 3 della direttiva 65/65/CEE è richiesta per i generatori, i kit, i radiofarmaci precursori, nonché per i radiofarmaci preparati industrialmente. Tuttavia, tale autorizzazione non è richiesta per i radiofarmaci preparati al momento dell'uso, conformemente alle istruzioni del fabbricante, da persone o stabilimenti autorizzati, a norma della legislazione nazionale, ad usare tali medicinali, in uno dei centri di cura autorizzati e solo a partire da generatori, kit o radiofarmaci precursori autorizzati.

    Articolo 3

    Oltre a quanto richiesto all'articolo 4 della direttiva 65/65/CEE, una domanda di autorizzazione di immissione sul mercato di un generatore deve includere anche le informazioni e i documenti seguenti:

    - una descrizione generale del sistema con una dettagliata descrizione di quei componenti dello stesso suscettibili di influire sulla composizione o sulla qualità della preparazione del nucleide discendente;

    - le caratteristiche qualitative e quantitative dell'eluito o del sublimato.

    Articolo 4

    Per i radiofarmaci, oltre alle informazioni di cui all'articolo 4 bis della direttiva 65/65/CEE, il riassunto delle caratteristiche del prodotto di cui all'articolo 4 secondo comma, punto 9 della direttiva 65/65/CEE deve essere integrato con i punti seguenti:

    «7. Dati completi sulla dosimetria interna della radiazone.

    «8. Ulteriori istruzioni dettagliate sulla preparazione estemporanea e il controllo di qualità della produzione e, se occorre, il periodo massimo di ammasso durante il quale qualsiasi preparazione intermedia, come un eluito, o il farmaco pronto per l'uso si mantiene conforme alle specifiche previste.»

    Articolo 5

    L'imballaggio esterno ed i recipiente dei medicinali contenenti radionuclidi devono essere etichettati in conformità alle norme dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica sulla sicurezza del trasporto dei materiali radioattivi. Inoltre, l'etichettatura deve soddisfare le disposizioni seguenti:

    a) l'etichettatura del contenitore di protezione deve riportare le indicazioni richieste all'articolo 13 della direttiva 65/65/CEE. Inoltre l'etichettatura del contenitore di protezione deve spiegare chiaramente tutti i codici usati sul flacone, indicando, se occorre, per una determinata ora e data, la quantità totale o unitaria di radioattività ed il numero di capsule o, per i liquidi, il numero di millilitri contenuti nel recipiente;

    b) l'etichettatura del flacone deve riportare le informazioni seguenti:

    - il nome o il codice del medicinale, compreso il nome o il simbolo chimico del radionuclide,

    - l'identificazione della partita e la data di scadenza,

    - il simbolo internazionale della radioattività,

    - il nome del fabbricante,

    - la quantità di radioattività come specificato alla lettera a).

    Articolo 6

    1. Gli Stati membri si assicurano che nell'imballaggio dei radiofarmaci, dei generatori, dei kit o dei radiofarmaci precursori venga allegato un foglietto di istruzioni dettagliate. Il testo del foglietto di istruzioni deve essere redatto in conformità al disposto dell'articolo 6 della direttiva 75/319/CEE e deve contenere tutte le indicazioni ivi prescritte. Il foglietto di istruzione deve inoltre riportare le precauzioni che l'utilizzatore e il paziente devono prendere durante la

    preparazione o la somministrazione del prodotto, nonché le particolari precauzioni da prendere per l'eliminazione dell'imballaggio e dell'eventuale contenuto non utilizzato.

    2. Fatti salvi l'articolo 8 della direttiva 65/65/CEE e l'articolo 6 della direttiva 75/319/CEE, gli Stati membri autorizzano l'uso di foglietti di istruzioni in più di una delle lingue della Comunità, a condizione che le istruzioni comunicate in tutte le versioni linguistiche coincidano.

    Articolo 7

    Le modifiche da apportare ai requisiti in materia di sperimentazione dei medicinali figuranti nell'allegato della direttiva 75/318/CEE, per tenere conto dell'estensione del campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE ai radiofarmaci, sono adottate in conformità alla procedura di cui all'articolo 2 quater della direttiva 75/318/CEE.

    Articolo 8

    1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi

    alla presente direttiva al più tardi il 1g gennaio 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    2. Se le modifiche della direttiva 75/318/CEE previste all'articolo 7 non sono state adottate entro la data di cui al paragrafo 1, la presente direttiva entra in vigore alla stessa data delle suddette modifiche.

    3. Le domande di autorizzazione di immissione sul mercato per i prodotti di cui alla presente direttiva presentate dopo la data di entrata in vigore devono essere conformi a quanto disposto dalla presente direttiva.

    4. La presente direttiva è progressivamente estesa entro il 31 dicembre 1992 ai radiofarmaci esistenti disciplinati dalla presente direttiva.

    Articolo 9

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1989.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    P. SOLBES

    (1) GU n. C 36 dell'8. 2. 1988, pag. 30.

    (2) GU n. C 290 del 14. 11. 1988, pag. 136 e GU n. C 120 del 16. 5. 1989.

    (3) GU n. C 208 dell'8. 8. 1988, pag. 64.

    (4) GU n. 22 del 9. 2. 1965, pag. 369/65.

    (5) GU n. L 15 del 17. 1. 1987, pag. 36.

    (6) GU n. L 147 del 9. 6. 1975, pag. 13.

    (7) GU n. L 332 del 28. 11. 1983, pag. 1.

    (8) GU n. L 15 del 17. 1. 1987, pag. 38.(9) GU n. L 147 del 9. 6. 1975, pag. 1.

    (10) GU n. L 15 del 17. 1. 1987, pag. 31.

    (11) GU n. L 265 del 5. 10. 1984, pag. 1.

    (12) GU n. L 246 del 17. 9. 1980, pag. 1.

    (13) GU n. L 265 del 5. 10. 1984, pag. 4.

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