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Document 31989L0194

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 13 marzo 1989 che modifica la direttiva 69/169/CEE per quanto riguarda la deroga accordata al Regno di Danimarca concernente disposizioni relative alle franchigie all'importazione consentite ai viaggiatori (89/194/CEE)

    GU L 73 del 17.3.1989, p. 47–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/03/1994; abrog. impl. da 391L0191 e 394L0004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/194/oj

    31989L0194

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 13 marzo 1989 che modifica la direttiva 69/169/CEE per quanto riguarda la deroga accordata al Regno di Danimarca concernente disposizioni relative alle franchigie all'importazione consentite ai viaggiatori (89/194/CEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 073 del 17/03/1989 pag. 0047 - 0048
    edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 2 pag. 0009
    edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 2 pag. 0009


    *****

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 13 marzo 1989

    che modifica la direttiva 69/169/CEE per quanto riguarda la deroga accordata al Regno di Danimarca concernente disposizioni relative alle franchigie all'importazione consentite ai viaggiatori

    (89/194/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che il Regno di Danimarca beneficia fino al 31 dicembre 1988 di una deroga alla direttiva 69/169/CEE (4), modificata da ultimo dalla direttiva 88/664/CEE (5), per quanto riguarda l'importazione di taluni prodotti da parte di viaggiatori che risiedano in Danimarca e che abbiano soggiornato meno di 48 ore in un altro paese; che inoltre il Regno di Danimarca applica un limite quantitativo ridotto per i vini tranquilli;

    considerando che la stessa direttiva accorda al Regno di Danimarca una deroga che gli permette di escludere dalla franchiglia viaggiatori di 390 ecu le merci il cui valore unitario sia superiore a 310 ecu;

    considerando che questa deroga va vista nel contesto dell'articolo 8 A del trattato che definisce il mercato interno come uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, e stabilisce che tale mercato deve essere instaurato progressivamente nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992;

    considerando che il governo del Regno di Danimarca ha annunciato che si impegnerà attivamente per pervenire aduna soluzione comune soddisfacente nell'ambito del ravvicinamento delle imposte indirette all'interno della Comunità nella prospettiva del mercato interno; che esso ha dichiarato che, in questa ottica, saranno ridotte o abolite le accise speciali sui prodotti dell'elettronica e sugli elettrodomestici e che le aliquote normali delle accise applicabili alle sigarette, al tabacco ed alle bevande alcoliche non subiranno modificazioni; che esso ha anche dichiarato che saranno soppresse talune prassi amministrative riguardanti il controllo dei viaggiatori che giungono in Danimarca da altri Stati membri;

    considerando che la cessazione immediata di talune deroghe esistenti potrebbe causare difficoltà economiche alla Danimarca e che quindi conviene prorogarle, anche se con qualche modifica, fino al 31 dicembre 1990,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    All'articolo 7 ter, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 69/169/CEE dopo « trecentodieci ecu » è aggiunto il testo seguente:

    « e, per il Regno di Danimarca, questo importo è portato a 340 ecu a decorrere dal 1o gennaio 1990; ».

    Articolo 2

    Il testo dell'articolo 7 quater della direttiva 69/169/CEE è sostituito dal testo seguente:

    « Articolo 7 quater

    In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, il Regno di Danimarca è autorizzato ad applicare, fino al 31 dicembre 1990, i limiti quantitativi seguenti, qualora questi prodotti siano importati da viaggiatori residenti in Danimarca che abbiano soggiornato meno di 48 ore in un altro paese:

    1.2 // - sigarette // 80 // o // // - tabacco da fumo le cui particelle abbiano una larghezza inferiore a 1,5 mm (taglio fino) // 150 g // - bevande distillate e bevande alcoliche con un grado alcolico superiore a 22 % vol // nulla. »

    Articolo 3

    Al massimo il 30 giugno 1990 la Commissione esamina la situazione e presenta una proposta per quanto riguarda la proroga della deroga in questione, eventualmente modificata.

    Articolo 4

    1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto al 1o gennaio 1989.

    2. Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni da essi adottate per l'applicazione della presente direttiva.

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addì 13 marzo 1989.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    C. SOLCHAGA CATALAN

    (1) GU n. C 26 dell'1. 2. 1989, pag. 12.

    (2) Parere reso il 17 febbraio 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3) Parere reso il 25 gennaio 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (4) GU n. L 133 del 4. 6. 1969, pag. 6.

    (5) GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 41.

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