Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989L0186

Direttiva 89/186/CEE del Consiglio del 6 marzo 1989 recante modifica dell'allegato II della direttiva 76/895/CEE che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli

GU L 66 del 10.3.1989, p. 36–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; abrog. impl. da 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/186/oj

31989L0186

Direttiva 89/186/CEE del Consiglio del 6 marzo 1989 recante modifica dell'allegato II della direttiva 76/895/CEE che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli

Gazzetta ufficiale n. L 066 del 10/03/1989 pag. 0036 - 0036
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 28 pag. 0172
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 28 pag. 0172


*****

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 6 marzo 1989

recante modifica dell'allegato II della direttiva 76/895/CEE che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli

(89/186/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli (1), modificata da ultimo dalla direttiva 88/298/CEE (2), in particolare l'articolo 5,

vista la proposta della Commissione (3),

considerando che l'articolo 5 della direttiva 76/895/CEE prevede che gli allegati siano modificati tenendo conto in particolare dello stato delle conoscenze tecniche e scientifiche, nonché dei bisogni sanitari e agricoli;

considerando che alla luce dell'evoluzione delle conoscenze tecniche e scientifiche conviene aggiornare l'allegato II di detta direttiva, aggiungendovi le indicazioni relative all'antiparassitario idrazina maleica, che può essere presente sotto forma di residuo negli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nella tabella dell'allegato II della direttiva 76/895/CEE è inserito il seguente residuo di antiparassitario, insieme ai dati ad esso relativi:

1,2.3 // // // Residui di antiparassitari // Quantità massime (in mg/kg) (ppm) // 1.2.3 // Denominazione usuale // Denominazione chimica // // // // // Idrazina maleica // 6-Idrossi-3(2H)-piridazinone // 10: Cipolle 1: Altri prodotti

// // // Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore entro il 1o agosto 1989 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 6 marzo 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. ROMERO HERRERA

Top