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Document 31989D0663
89/663/EEC: Council Decision of 14 December 1989 amending Decision 87/327/EEC adopting the European Community action scheme for the mobility of university students (Erasmus)
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 1989 recante modifica della decisione 87/327/CEE che adotta il programma di azione comunitario in materia di mobilità degli studenti (ERASMUS) (89/663/CEE)
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 1989 recante modifica della decisione 87/327/CEE che adotta il programma di azione comunitario in materia di mobilità degli studenti (ERASMUS) (89/663/CEE)
GU L 395 del 30.12.1989, p. 23–27
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1994
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Extended validity | 31987D0327 | 30/06/1994 | |||
Modifies | 31987D0327 | sostituzione | allegato | 01/07/1990 | |
Modifies | 31987D0327 | modifica | articolo 2 | 01/01/1991 | |
Modifies | 31987D0327 | modifica | articolo 7 | 01/01/1991 | |
Modifies | 31987D0327 | modifica | articolo 5 | 01/01/1991 | |
Modifies | 31987D0327 | sostituzione | articolo 4 | 01/01/1991 | |
Modifies | 31987D0327 | complemento | articolo 1.2 | 01/01/1991 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 1989 recante modifica della decisione 87/327/CEE che adotta il programma di azione comunitario in materia di mobilità degli studenti (ERASMUS) (89/663/CEE) -
Gazzetta ufficiale n. L 395 del 30/12/1989 pag. 0023 - 0027
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 1989 recante modifica della decisione 87/327/CEE che adotta il programma di azione comunitario in materia di mobilità degli studenti (ERASMUS) (89/663/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 128, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo (1), visto il parere del Comitato economico e sociale (2), considerando che gli obiettivi fondamentali di una politica comune di formazione professionale, enunciati nel secondo principio della decisione 63/266/CEE (3), mirano in particolare a consentire a tutti di beneficiare del grado più elevato possibile di formazione professionale necessaria per le rispettive attività professionali e si riferiscono altresì all'ampliamento della formazione professionale per soddisfare le esigenze risultanti dal progresso tecnico che collega le diverse forme di formazione professionale con gli sviluppi economici e sociali; considerando che, in base al sesto principio della decisione precitata, è compito della Commissione favorire gli scambi diretti tra gli specialisti della formazione professionale, per consentire loro di conoscere e di studiare le realizzazioni e le innovazioni negli altri paesi della Comunità; considerando che, con la decisione 87/327/CEE (4), il Consiglio ha istituito il programma di azione comunitario in materia di mobilità degli studenti (ERASMUS) e che l'articolo 7 di tale decisione prevede la possibilità di adeguare detto programma; considerando che il Consiglio ha adottato provvedimenti per rafforzare la cooperazione tecnologica a livello comunitario e per fornire le risorse umane necessarie a tal fine, in particolare con la decisione 89/27/CEE (5) che adotta la seconda fase del programma di cooperazione tra università ed imprese in materia di formazione nel campo delle tecnologie (COMETT II) (1990-1994); considerando che il Consiglio ha adottato provvedimenti per stimolare la cooperazione e lo scambio tra scienziati ricercatori europei, in particolare con la decisione 88/419/CEE (6) che stabilisce il programma SCIENCE e la decisione 89/118/CEE (7) che stabilisce il programma SPES; che non è dunque opportuno che tali attività rientrino nel programma ERASMUS; considerando che, alla luce della sentenza della Corte di giustizia del 30 maggio 1989, occorre chiarire la situazione e prevedere che ormai il programma ERASMUS dipenda unicamente dal settore della politica comune di formazione professionale previsto dall'articolo 128 del trattato; considerando che, in seguito alla relazione «L'Europa dei cittadini», approvata dal Consiglio europeo (28-29 giugno 1985), nella quale si esprime l'auspicio che siano organizzati scambi per una parte rilevante della popolazione studentesca, la Commissione mira per il 1992, conformemente all'auspicio formulato dal Parlamento europeo (8), a fare in modo che il 10 % degli studenti comunitari frequenti un corso universitario organizzato da istituti in più di uno Stato membro; considearndo che il 28 luglio 1989 il Consiglio ha adottato la decisione 89/489/CEE (9) che stabilisce il programma LINGUA per promuovere la formazione in lingue straniere, nonché l'insegnamento e lo studio di lingue straniere nella Comunità europea; considerando che il 21 dicembre 1988, il Consiglio ha adottato la direttiva 89/48/CEE (10) relativa a un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni; considerando che le relazioni annuali sull'applicazione del programma ERASMUS nel 1987 e 1988, nonché la relazione sull'esperienza acquisita nella realizzazione del programma nel periodo 1987-1989, hanno dimostrato che esso è un mezzo idoneo ad incrementare la mobilità degli studenti mediante un'efficace cooperazione interuniversitaria all'interno della Comunità; considerando che l'impegno assunto a livello comunitario per stimolare la mobilità degli studenti coinvolge anche la partecipazione degli Stati membri che sono chiamati ad unirsi allo sforzo richiesto per conseguire gli obiettivi del programma ERASMUS, DECIDE: Articolo 1 La decisione 87/327/CEE è modificata come segue: ¹ ¹ ¹ 1) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2 è completato dai commi seguenti: «Gli studenti iscritti a tali istituti, indipendentemente dal tipo di studi, possono chiedere di beneficiare di un aiuto nell'ambito del programma ERASMUS, fino al dottorato compreso, sempreché il periodo di studi effettuato nell'università ospite, compatibile con il corso di studi dell'università di provenienza, si integri nella formazione professionale dello studente. Il programma ERASMUS non copre le attività di ricerca né di sviluppo tecnologico.» 2) All'articolo 2: a) il testo del punto ii) è sostituito dal testo seguente: «ii) promuovere un'ampia e intensa cooperazione nella formazione professionale tra le università di tutti gli Stati membri»; b) nel punto iii) sono soppresse le parole «dell'insegnamento e». 3) Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 4 Gli importi ritenuti necessari per la realizzazione del programma ERASMUS, nei primi tre anni del periodo quinquennale, ammontano a 192 milioni di ecu. Con decorrenza dall'anno di bilancio 1990, gli stanziamenti destinati a finanziare le varie azioni previste nell'allegato, incluse le misure adottate per assicurare l'assistenza tecnica a livello comunitario, la verifica permanente e la valutazione del programma, saranno autorizzati nella procedura di bilancio annuale tenendo conto dei risultati del programma, nonché di tutte le nuove esigenze che possono emergere nella fase operativa. Gli stanziamenti necessari per i primi tre anni del programma faranno parte di bilanci futuri nell'ambito delle prospettive finanziarie attuali 1988-1992 approvate congiuntamente nell'accordo interistituzionale (11) tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione del 29 giugno 1988 ed in funzione della loro evoluzione. Lo scopo è di destinare la più grande parte possibile dei fondi alla mobilità degli studenti nell'ambito delle azioni 1 e 2. (12) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 33.» 4) All'articolo 5, il testo «le altre azioni già programmate a livello comunitario» è sostituito da «altre azioni a livello comunitario». 5) All'articolo 7, la data «31 dicembre 1989» è sostituita da «31 dicembre 1993» e la data «30 giugno 1990», è sostituita da «30 giugno 1994». 6) Il testo dell'allegato è sostituito dal testo figurante in allegato alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione ha efficacia il 1g gennaio 1991, ad eccezione dell'azione 2, punto 2 che produrrà effetti il 1g luglio 1990. Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1989. Per il Consiglio Il Presidente L. JOSPIN (1) GU n. C 323 del 27. 12. 1989. (2) GU n. C 329 del 30. 12. 1989. (3) GU n. 63 del 20. 4. 1963, pag. 1338/63. (4) GU n. L 166 del 25. 6. 1987, pag. 20. (5) GU n. L 13 del 17. 1. 1989, pag. 28. (6) GU n. L 206 del 30. 7. 1988, pag. 34.(7) GU n. L 44 del 16. 2. 1989, pag. 44.(8) GU n. C 148 del 16. 6. 1986, pag. 125.(9) GU n. L 239 del 16. 8. 1989, pag. 24. (10) GU n. L 19 del 24. 1. 1989, pag. 16. ALLEGATO «ALLEGATO AZIONE N. 1 Avvio e funzionamento di una rete universitaria europea 1. La Comunità svilupperà ulteriormente la rete europea di cooperazione universitaria stabilita nell'ambito del programma ERASMUS ed intesa a promuovere gli scambi di studenti all'interno della Comunità. La rete europea summenzionata sarà formata dalle università che, nell'ambito del programma ERASMUS, hanno concluso accordi ed organizzano programmi che prevedono lo scambio di studenti e di docenti con università di altri Stati membri e che assicurano il pieno riconoscimento dei periodi di studio effettuati fuori dall'università di origine. Lo scopo principale degli accordi interuniversitari è di dare agli studenti di un'università la possibilità di seguire un periodo di studio pienamente riconosciuto in almeno un altro Stato membro, come parte integrante del titolo di studio o della qualifica accademica. Questi programmi comuni potrebbero all'occorrenza prevedere un periodo integrato di preparazione alla lingua straniera, nonché una cooperazione tra docenti e personale amministrativo per preparare le condizioni necessarie allo scambio di studenti ed al riconoscimento reciproco dei periodi di studio effettuati all'estero. Nella misura del possibile la preparazione linguistica dovrebbe essere iniziata nel paese d'origine prima della partenza dello studente. Si darà priorità ai programmi che prevedono un periodo integrato di studi pienamente riconosciuto in un altro Stato membro. Per ciascun programma comune, ciascuna università partecipante riceverà aiuti fino ad un massimale annuo di 25 000 ecu per un primo periodo massimo di tre anni salvo revisione periodica. 2. Verranno inoltre forniti aiuti per gli scambi di docenti al fine di attuare moduli didattici integrati in altri Stati membri. 3. Verrano inoltre forniti aiuti a progetti comuni di elaborazione di programmi di studio fra università di diversi Stati membri, allo scopo di agevolare il riconoscimento accademico e di contribuire, mediante uno scambio di esperienze e di conoscenze, al processo di innovazione e di miglioramento dei corsi a livello comunitario. 4. Verranno inoltre accordati contributi fino a 20 000 ecu alle università che organizzano programmi didattici intensivi di breve durata, destinati a studenti di più Stati membri. Tale azione avrà carattere complementare. 5. La Comunità assicurerà inoltre un aiuto al personale docente e agli amministratori universitari chiamati a effettuare visite in altri Stati membri, per permettere loro di predisporre programmi di studi integrati con le università di tali Stati membri e per aumentare la loro conoscenza reciproca degli aspetti di formazione nei sistemi d'insegnamento superiore di altri Stati membri. Verranno inoltre assegnate borse per consentire al personale docente di effettuare una serie di conferenze specializzate in più Stati membri. AZIONE N. 2 Programma ERASMUS di borse di studio agli studenti 1. La Comunità svilupperà ulteriormente un programma di aiuto finanziario diretto per gli studenti delle università, definite all'articolo 1, paragrafo 2 della decisione 87/327/CEE, i quali effettuino un periodo di studio in un altro Stato membro. Nello stabilire la spesa globale rispettivamente per le azioni n. 1 e n. 2, la Comunità terrà conto del numero di studenti che saranno scambiati all'interno della rete europea di cooperazione universitaria nel corso del suo sviluppo. 2. Le borse di studio concesse nell'ambito del programma ERASMUS saranno gestite dalle autorità competenti degli Stati membri. Tenuto conto dello sviluppo della rete universitaria europea, verrà assegnato ad ogni Stato membro un importo minimo di 200 000 ecu (equivalente a circa 100 borse di studio); il restante importo verrà attribuito ad ogni Stato membro in funzione del numero totale di studenti nelle università, definite all'articolo 1, paragrafo 2, del numero totale dei giovani di età compresa fra i 18 e i 25 anni in ogni Stato membro, del costo medio del viaggio fra il paese in cui è situata l'università del paese d'origine dello studente e quello dell'università ospite, nonché della differenza fra il costo della vita del paese dell'università d'origine dello studente e quello dell'università ospite. Inoltre, la Commissione prenderà le misure necessarie per garantire una partecipazione equilibrata fra le varie discipline, per tener conto della domanda di programmi e del flusso degli studenti, nonché per risolvere determinati problemi specifici, in particolare il finanziamento di talune borse di studio che, a causa della struttura dei programmi eccezionali considerati, non possono essere gestite da organismi nazionali. La parte destinata a queste misure non potrà superare il 5 % del bilancio annuale globale attribuito alle borse di studio per studenti. 3. Le autorità competenti degli Stati membri preposte all'assegnazione delle borse accorderanno borse di studio per un importo massimo di 5 000 ecu per studente, per un soggiorno di un anno, alle condizioni seguenti: a) le borse sono intese a compensare le spese supplementari di mobilità, vale a dire le spese di viaggio, l'eventuale apprendimento della lingua straniera e il maggior costo della vita nel paese ospite (inclusa, se del caso, la spesa supplementare causata allo studente dal fatto di vivere fuori dal suo paese d'origine). Esse non sono destinate a coprire l'intero costo del soggiorno di studio all'estero; b) sarà data la priorità agli studenti che frequentino corsi promossi nell'ambito della rete europea di cooperazione universitaria, ai sensi dell'azione n. 1, nonché agli studenti che beneficino del sistema europeo di trasferimento di crediti accademici in tutta la Comunità (ECTS), ai sensi dell'azione n. 3. Potranno anche essere erogate borse a studenti di corsi per cui siano stati presi accordi particolari al di fuori dell'ambito della rete, in un altro Stato membro, purché soddisfino i requisiti di eliggibilità; c) le borse saranno accordate soltanto qualora il periodo di studio da effettuare in un altro Stato membro sia pienamente riconosciuto dall'università di origine dello studente. Tuttavia, tali borse di studio possono anche essere assegnate in via eccezionale qualora il periodo di studio da trascorrere in un altro Stato membro venga pienamente riconosciuto dall'università che rilascia la laurea in tale Stato membro, a condizione che tale disposizione figuri in un accordo interuniversitario concluso in base all'azione n. 1; d) l'università ospite non addebiterà tasse d'iscrizione agli studenti in arrivo; se del caso, i titolari di borse continueranno a pagare le tasse presso le università del loro paese; e) le borse saranno accordate per un sostanziale periodo di studi accademici in un altro Stato membro, della durata compresa tra tre mesi ed un anno accademico completo, oppure per un periodo superiore a 12 mesi nel caso di programmi altamente integrati. Di norma non saranno accordate borse nel primo anno di studi universitari; f) tutte le borse o prestiti di cui gli studenti beneficiano nel proprio paese continueranno ad essere pienamente erogate nel periodo di studio che essi effettuano presso l'università ospite e per cui ricevono una borsa ERASMUS. AZIONE N. 3 Provvedimenti intesi a migliorare la mobilità mediante il riconoscimento accademico dei diplomi e periodi di studio Per migliorare la mobilità mediante il riconoscimento accademico dei diplomi acquisiti in un altro Stato membro e dei periodi di studio ivi effettuati, la Comunità intraprenderà le seguenti azioni in cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri: 1. Misure volte a promuovere il sistema europeo di trasferimento di crediti accademici in tutta la Comunità (ECTS), su base sperimentale e volontaria, in modo da permettere agli studenti che stanno frequentando o hanno terminato corsi di istruzione o formazione superiore di beneficiare di crediti accademici per corsi di tale natura seguiti presso le università di altri Stati membri. Alle università che partecipano al sistema pilota saranno erogati, in numero limitato, contributi annui fino a 20 000 ecu. 2. Misure volte a promuovere lo scambio a livello comunitario di informazioni sul riconoscimento accademico dei diplomi conseguiti e dei periodi di studio effettuati in un altro Stato membro, in particolare mediante l'ulteriore sviluppo della rete comunitaria europea dei centri nazionali d'informazione sul riconoscimento accademico dei diplomi; a tali centri si erogheranno contributi annui fino a 20 000 ecu per facilitare lo scambio di informazioni, in particolare mediante un sistema informatizzato di scambio di dati. AZIONE N. 4 Provvedimenti complementari intesi a promuovere la mobilità degli studenti nella Comunità 1. I provvedimenti complementari sono intesi a finanziare: - aiuti ad associazioni e consorzi di università, personale docente, amministratori o studenti operanti su base europea, in particolare per divulgare, all'interno della Comunità, le iniziative in settori specifici di formazione; - pubblicazioni che facciano conoscere quali siano le possibilità di studio e d'insegnamento negli altri Stati membri o che richiamino l'attenzione sugli sviluppi importanti e sui modelli innovatori della cooperazione interuniversitaria della Comunità; - altre iniziative volte a promuovere la cooperazione interuniversitaria nella Comunità nel campo della formazione professionale; - misure atte ad agevolare la divulgazione delle informazioni sul programma ERASMUS; - premi ERASMUS della Comunità europea da attribuire a studenti, personale docente, università o progetti ERASMUS che abbiano apportato un contributo di rilievo allo sviluppo della cooperazione interuniversitaria nella Comunità. 2. Il costo dei provvedimenti attuati ai sensi dell'azione n. 4 supererà il 5 % degli stanziamenti annui previsti per il programma ERASMUS.»