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Document 31989D0367

    89/367/CEE: Decisione del Consiglio, del 29 maggio 1989, che istituisce un comitato permanente forestale

    GU L 165 del 15.6.1989, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/367/oj

    31989D0367

    89/367/CEE: Decisione del Consiglio, del 29 maggio 1989, che istituisce un comitato permanente forestale

    Gazzetta ufficiale n. L 165 del 15/06/1989 pag. 0014 - 0015
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 29 pag. 0163
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 29 pag. 0163


    DECISIONE DEL CONSIGLIO del 29 maggio 1989 che istituisce un comitato permanente forestale (89/367/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43, 130 S e 235,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che gli sforzi comunitari concernenti la diminuzione delle produzioni agricole eccedentarie devono essere corredati di misure efficaci intese al miglioramento delle strutture agrarie;

    considerando che in proposito il settore forestale deve dare un contributo importante sia alla creazione di alternative di reddito per l'agricoltura sia allo sviluppo di ecosistemi forestali favorevoli all'agricoltura;

    considerando che le risorse forestali comunitarie sono minacciate da vari flagelli e che questa situazione rischia di compromettere il loro impulso al livello economico, ambientale e sociale;

    considerando inoltre che le varie politiche comunitarie hanno ripercussioni sul settore forestale e sul suo ruolo nel quadro della politica delle strutture agrarie e di sviluppo rurale;

    considerando che una cooperazione stretta e costante tra gli Stati membri e la Commissione, riguardante in particolare un'informazione reciproca permanente degli Stati membri sulle situazioni e gli sviluppi forestali, nonché sulle varie politiche comunitarie aventi ripercussioni sul settore forestale, costituisce uno strumento appropriato per sostenere l'efficacia delle azioni forestali intraprese nel contesto della politica delle strutture agrarie e di sviluppo rurale;

    considerando che questa cooperazione può essere realizzata nel modo più efficace dall'istituzione di un comitato avente carattere permanente composto di rappresentanti di ciascuno degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Al fine di rendere più stretta e costante la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in materia forestale e di sostenere così le azioni forestali intraprese con la politica comunitaria delle strutture agrarie e di sviluppo rurale, è istituito un comitato permanente forestale, in appresso denominato «comitato».

    Articolo 2

    1. Tenendo conto delle politiche forestali degli Stati membri e delle misure e dei programmi ad esse inerenti, della funzione del settore forestale nell'ambito della politica delle strutture agrarie e dello sviluppo rurale, nonché dei legami che esistono tra il settore forestale e le varie politiche comunitarie, l'informazione reciproca degli Stati membri e della Commissione sulle situazioni e sugli sviluppi nel settore

    forestale e sulle politiche che vi si riferiscono è compito che spetta al comitato.

    2. La Commissione può, sia di propria iniziativa, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, consultare il comitato su qualsiasi problema e su tutti gli aspetti relativi al settore forestale e che derivano dalle varie politiche comunitarie, sia di propria iniziativa, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

    3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può affidare al comitato altre funzioni collegate con determi-

    nate azioni comunitarie aventi ripercussioni sul settore fo-

    restale.

    Articolo 3

    Il comitato è composto di rappresentanti degli Stati membri. Esso è presieduto da un rappresentante della Commis-

    sione.

    La Commissione provvede al segretariato del comitato.

    Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 1989.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    C. ROMERO HERRERA

    (1) GU n. C 312 del 7. 12. 1988, pag. 11.

    (2) Parere reso il 26 maggio 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3) GU n. C 139 del 5. 6. 1989, pag. 15.

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