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Document 31988R4073

    Regolamento (CEE) n. 4073/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 1975/82 relativo all'incentivazione dello sviluppo agricolo in alcune regioni della Grecia

    GU L 359 del 28.12.1988, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/4073/oj

    31988R4073

    Regolamento (CEE) n. 4073/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 1975/82 relativo all'incentivazione dello sviluppo agricolo in alcune regioni della Grecia

    Gazzetta ufficiale n. L 359 del 28/12/1988 pag. 0001 - 0002
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 28 pag. 0046
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 28 pag. 0046


    REGOLAMENTO (CEE) N. 4073/88 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 1975/82 relativo all'incentivazione dello sviluppo agricolo in alcune regioni della Grecia

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1975/82 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3157/87 (4), la Repubblica ellenica ha varato un programma comprendente lavori ed altre misure per lo sviluppo delle regioni montane e svantaggiate di 22 dipartimenti del paese, il quale è stato approvato dalla Commissione con la decisione 83/387/CEE (5);

    considerando che l'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1975/85 prevede che prima della scadenza dell'azione comune il Consiglio decida, su proposta della Commissione, se occorra prolungare l'azione;

    considerando che lo svolgimento del programma è stato ostacolato da difficoltà dovute principalmente alla modifica di talune priorità, alle limitate disponibilità di bilancio dello Stato membro interessato ed a problemi di carattere amministrativo; che queste difficoltà hanno causato notevoli ritardi nell'esecuzione del programma;

    considerando che tale situazione ha reso necessaria una revisione del programma iniziale, la quale è stata approvata dalla Commissione con la decisione 88/425/CEE (6);

    considerando che si è constatato che questa revisione non è sufficiente per recuperare i ritardi accumulati nella realizzazione del programma e per permettere il finanziamento dello stesso; che è pertanto opportuno prolungare fino al 31 dicembre 1989 la durata dell'azione comune e maggiorare il tasso della partecipazione comunitaria, affinché vengano raggiunti, per quanto possibile, gli obiettivi del programma, tenendo conto del fatto che, nel contesto della riforma dei Fondi strutturali, è necessario porre l'accento sulle regioni comunitarie in ritardo di sviluppo;

    considerando che è d'uopo differenziare l'aumento del tasso di partecipazione della Comunità, tenendo conto sia delle esigenze dei vari settori interessati dal programma, sia delle priorità comunitarie; che è quindi opportuno portare detto tasso al 70 % per quanto concerne l'infrastruttura rurale, lo sviluppo dell'allevamento bovino, ovino e caprino, nonché le misure forestali, ed al 60 % per ciò che riguarda l'irrigazione, il miglioramento delle attrezzature per la formazione agricola ed il miglioramento fondiario,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 1975/82 è modificato come segue:

    1) Il testo dell'articolo 16, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

    « 1. La durata dell'azione comune si estende dalla data di approvazione del programma di cui all'articolo 1, paragrafo 4 fino al 31 dicembre 1989. » 2) L'articolo 18 è modificato come segue:

    i) Al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

    « Tuttavia, per quanto riguarda le spese effettuate a decorrere dal 29 luglio 1988, il Fondo rimborsa al governo ellenico - nei limiti degli importi massimi imputabili di cui al primo comma - le seguenti percentuali delle sue spese effettive:

    - 70 % per i lavori di cui all'articolo 4. Tale importo tuttavia non può superare il 60 % del costo totale dell'investimento;

    - 70 % per le misure e i lavori di cui all'articolo 10, paragrafo 1, e all'articolo 14, paragrafo 1;

    - 60 % per le misure e i lavori di cui agli articoli 6 e 8 e all'articolo 12, paragrafo 1. » ii) Il testo del paragrafo 2 bis è sostituito dal testo seguente:

    « 2 bis. In occasione dell'approvazione, secondo la procedura prevista all'articolo 21, di un adattamento del programma ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, la Commissione può modificare i limiti fissati nel paragrafo 2, primo comma, senza tuttavia superare il costo di previsione di cui all'articolo 16, paragrafo 3. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1988.

    Per il Consiglio Il Presidente Y. POTTAKIS (1) GU n. C 294 del 18. 11. 1988, pag. 5.

    (2) Parere reso il 16 dicembre 1988 (non ancora pubblicato nella Gazetta ufficiale).

    (3) GU n. L 214 del 22. 7. 1982, pag. 1.

    (4) GU n. L 301 del 24. 10. 1987, pag. 3.

    (5) GU n. L 222 del 13. 8. 1983, pag. 43.

    (6) GU n. L 208 del 2. 8. 1988, pag. 28.

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