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Document 31988R3644
Commission Regulation (EEC) No 3644/88 of 23 November 1988 fixing for the 1988/89 marketing year the minimum price for selling blood oranges, withdrawn from the market, to processing industries
Regolamento (CEE) n. 3644/88 della Commissione del 23 novembre 1988 che fissa, per la campagna 1988/1989, il prezzo minimo di vendita all' industria trasformatrice delle arance pigmentate ritirate dal mercato
Regolamento (CEE) n. 3644/88 della Commissione del 23 novembre 1988 che fissa, per la campagna 1988/1989, il prezzo minimo di vendita all' industria trasformatrice delle arance pigmentate ritirate dal mercato
GU L 317 del 24.11.1988, p. 21–21
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 15/07/1989
Regolamento (CEE) n. 3644/88 della Commissione del 23 novembre 1988 che fissa, per la campagna 1988/1989, il prezzo minimo di vendita all' industria trasformatrice delle arance pigmentate ritirate dal mercato
Gazzetta ufficiale n. L 317 del 24/11/1988 pag. 0021 - 0021
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3644/88 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 1988 che fissa, per la campagna 1988/1989, il prezzo minimo di vendita all'industria trasformatrice delle arance pigmentate ritirate dal mercato LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/88 (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 4, considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2448/77 della Commissione, dell'8 novembre 1977, che fissa le condizioni per la cessione alle industrie di trasformazione delle arance ritirate dal mercato e che modifica il regolamento (CEE) n. 1687/76 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 713/87 (4), il prezzo minimo di vendita viene fissato prima dell'inizio di ogni campagna di commercializzazione, tenendo conto del prezzo normale di approvvigionamento dell'industria nel settore considerato; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la campagna 1988/1989, il prezzo minimo di vendita, di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2448/77, è fissato a 52,42 ECU per tonnellata netta, franco deposito delle merci. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o dicembre 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 1. (3) GU n. L 285 del 9. 11. 1977, pag. 5. (4) GU n. L 70 del 13. 3. 1987, pag. 21.