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Document 31988R3643

Regolamento (CEE) n. 3643/88 della Commissione del 23 novembre 1988 recante deroga, per la campagna 1988/1989, al regolamento (CEE) n. 1562/85 che stabilisce le modalità di applicazione delle misure intese a promuovere la trasformazione delle arance e la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni, per quanto riguarda il tasso di conversione da applicare al prezzo minimo da pagare al produttore e alla compensazione finanziaria

GU L 317 del 24.11.1988, p. 19–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/07/1989

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/3643/oj

31988R3643

Regolamento (CEE) n. 3643/88 della Commissione del 23 novembre 1988 recante deroga, per la campagna 1988/1989, al regolamento (CEE) n. 1562/85 che stabilisce le modalità di applicazione delle misure intese a promuovere la trasformazione delle arance e la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni, per quanto riguarda il tasso di conversione da applicare al prezzo minimo da pagare al produttore e alla compensazione finanziaria

Gazzetta ufficiale n. L 317 del 24/11/1988 pag. 0019 - 0020


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3643/88 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 1988

recante deroga, per la campagna 1988/1989, al regolamento (CEE) n. 1562/85 che stabilisce le modalità di applicazione delle misure intese a promuovere la trasformazione delle arance e la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni, per quanto riguarda il tasso di conversione da applicare al prezzo minimo da pagare al produttore e alla compensazione finanziaria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2601/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2241/88 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3 e l'articolo 3, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1353/86 (4), in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e dei tassi di conversione da utilizzare nel quadro della politica agraria comune (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (6), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che i tassi rappresentativi attualmente applicabili sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2185/88 (8) e che in virtù di tale regolamento, in data 1o gennaio 1989 interverranno modifiche ad alcuni tassi rappresentativi applicabili nel settore delle arance e dei limoni;

considerando che tale modifica riguarderà pienamente le operazioni di interventi effettuati a partire dal 1o gennaio 1989 nel quadro del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/88 (10);

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1562/85 della Commissione (11), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1715/86 (12), stabilisce che il tasso di conversione da applicare al prezzo minimo da pagare al produttore è quello in vigore al 1o dicembre per i limoni consegnati all'industria nel periodo dal 1o dicembre al 31 maggio e quello in vigore il 1o ottobre per le arance consegnate all'industria durante tutta la campagna; che per evitare perturbazioni di mercato a decorrere dal 1o gennaio 1989, derivanti in particolare da una distorsione della concorrenza tra i prodotti che possono essere venduti per la trasformazione e quelli suscettibili di essere oggetto di misure di ritiro per i quali nuovi tassi rappresentativi si applicano alla data del 1o gennaio 1989, è opportuno considerare, per i quantitativi consegnati all'industria di trasformazione a decorrere dal 1o gennaio 1989 a titolo della campagna 1988/1989, come il tasso di conversione da applicare al prezzo minimo quello vigente il 1o gennaio 1989; che a causa del nesso esistente tra la compensazione finanziaria e il prezzo minimo da pagare al produttore, il fatto generatore di essa, per i quantitativi consegnati all'industria di trasformazione a decorrere dal 1o gennaio 1989, a titolo della campagna 1988/1989, deve essere considerato come intervenuto il 1o gennaio 1989;

considerando che per consentire agli operatori di tener conto di queste modifiche è necessario adeguare la data limite di conclusione dei contratti di trasformazione dei limoni per i prodotti da consegnare a decorrere dal 1o gennaio 1989;

considerando che ai fini di un controllo adeguato di dette misure, nelle domande di concessione della compensazione finanziaria e nelle comunicazioni amministrative va fatta una distinzione a seconda che i quantitativi di arance o limoni siano consegnati all'industria nel 1988 o nel 1989, a titolo della campagna 1988/1989;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1562/85, i contratti di trasformazione concernenti la consegna di limoni all'industria nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 maggio 1989, sono conclusi prima del 20 gennaio 1989.

Articolo 2

In deroga all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1562/85, per i quantitativi di arance e di limoni consegnati all'industria a decorrere dal 1o gennaio 1989, a titolo della campagna 1988/1989,

- il fatto generatore del diritto alla compensazione finanziaria si considera intervenuto il 1o gennaio 1989,

- il tasso di conversione da applicare al prezzo minimo è il tasso rappresentativo vigente il 1o gennaio 1989.

Articolo 3

1. Nelle informazioni fornite, conformemente all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1562/85 a sostegno delle domande di concessione di una compensazione finanziaria a titolo della campagna 1988/1989, viene fatta una distinzione tra le operazioni di trasformazione concernenti:

- quantitativi di arance o di limoni consegnati nel 1988

e

- quantitativi di arance o di limoni consegnati nel 1989.

2. Le comunicazioni effettuate dagli Stati membri per la campagna 1988/1989, in applicazione dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1562/85, riprendono le distinzioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 21.

(2) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 11.

(3) GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 3.

(4) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 53.

(5) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

(6) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

(7) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

(8) GU n. L 195 del 23. 7. 1988, pag. 1.

(9) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(10) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 1.

(11) GU n. L 152 dell'11. 6. 1985, pag. 5.

(12) GU n. L 149 del 3. 6. 1986, pag. 19.

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