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Document 31988D0322

    88/322/CEE: Decisione della Commissione del 17 maggio 1988 che modifica la settima decisione 85/355/CEE del Consiglio relativa all' equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi

    GU L 147 del 14.6.1988, p. 80–81 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1988/322/oj

    31988D0322

    88/322/CEE: Decisione della Commissione del 17 maggio 1988 che modifica la settima decisione 85/355/CEE del Consiglio relativa all' equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi

    Gazzetta ufficiale n. L 147 del 14/06/1988 pag. 0080 - 0081


    *****

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 17 maggio 1988

    che modifica la settima decisione 85/355/CEE del Consiglio relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi

    (88/322/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), modificata da ultimo dalla direttiva 87/480/CEE della Commissione (2),

    vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (3), modificata da ultimo dalla direttiva 87/120/CEE della Commissione (4),

    vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (5), modificata da ultimo dalla direttiva 87/480/CEE,

    vista la settima decisione 85/355/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi (6), modificata da ultimo dalla decisione 87/520/CEE (7), in particolare l'articolo 2,

    considerando che, con la decisione 85/355/CEE, il Consiglio ha constatato che le ispezioni in campo delle colture destinate alla produzione di sementi di talune specie, effettuate in alcuni paesi terzi, soddisfano alle condizioni previste dalle direttive comunitarie;

    considerando che, per alcune specie, tale constatazione si applica all'Israele e all'Argentina;

    considerando che il servizio che procede a dette ispezioni in campo in Israele ha cambiato l'indirizzo e che occorre pertanto apportare la modifica appropriata di carattere amministrativo all'allegato della decisione 85/355/CEE;

    considerando che, dall'esame delle norme adottate dall'Argentina e della loro applicazione, si può constatare che le ispezioni in campo prescritte in Argentina rispondono alle condizioni indicate nell'allegato I della direttiva 66/401/CEE per quanto concerne le specie seguenti: pannocchina, festuca arondinacea, festuca ovina, festuca dei prati, festuca rossa, loietto italico, loietto inglese, loietto ibrido, ginestrino, lupolina, erba medica (Medicago sativa e Medicago x varia), lupinella robiglio, pisello da foraggio, trifoglio alessandrino, trifoglio ibrido, trifoglio incarnato, trifoglio pratense, trifoglio bianco, trifoglio resupinato, favetta, veccia d'Ungheria, veccia comune, veccia vellutata, rutabaga e cavolo da foraggio;

    considerando che l'attuale equivalenza constatata per l'Argentina dovrebbe pertanto essere conseguentemente ampliata;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'allegato della decisione 85/355/CEE è modificato come segue:

    1. Nella colonna 2 della tabella della parte I, punto 2, nella sezione relativa a Israele, l'indirizzo « Yafo » è sostituito da « Bet Dagan ».

    2. Nella colonna 3 della tabella della parte I, punto 2, nella sezione relativa all'Argentina, l'elenco di cui al primo trattino è sostituito dal seguente:

    « - 66/401

    Dactylis glomerata

    Festuca arundinacea

    Festuca ovina

    Festuca pratensis

    Festuca rubra

    Lolium multiflorum

    Lolium perenne

    Lolium x boucheanum

    Lotus corniculatus

    Medicago lupulina

    Medicago sativa

    Medicago x varia

    Onobrychis viciifolia

    Pisum sativum (partim)

    Trifolium alexandrinum

    Trifolium hybridum

    Trifolium incarnatum

    Trifolium pratense

    Trifolium repens

    Trifolium resupinatum

    Vicia faba

    Vicia pannonica

    Vicia sativa

    Vicia villosa

    Brassica napus var. napobrassica

    Brassica oleracea convar. acephala

    Raphanus sativus ssp. oleifera »

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 1988.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.

    (2) GU n. L 273 del 26. 9. 1987, pag. 43.

    (3) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.

    (4) GU n. L 49 del 18. 2. 1987, pag. 39.

    (5) GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.

    (6) GU n. L 195 del 26. 7. 1985, pag. 1.

    (7) GU n. L 304 del 27. 10. 1987, pag. 40.

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